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Direttiva n. 68/360/CEE del 15 ottobre 1968 del Consiglio

Relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli stati membri e delle loro famiglie all'interno della comunità

Direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati Membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO


IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

Visto il trattato che istituisce la comunita economica europea , in particolare l'articolo 49 ,

Vista la proposta della commissione ,

Visto il parere del parlamento europeo ( 1 ) ,

Visto il parere del comitato economico e sociale ( 2 ) ,

Considerando che il regolamento ( cee ) n . 1612/68 del consiglio , del 15 ottobre 1968 ( 3 ) , ha fissato disposizioni che disciplinano la libera circolazione dei lavoratori all'interno della comunita ; che pertanto occorre adottare , per quanto riguarda la soppressione delle restrizioni ancora esistenti in materia di trasferimento e di soggiorno all'interno della comunita , provvedimenti conformi ai diritti e alle facolta riconosciuti da detto regolamento ai cittadini di ciascuno stato membro che si trasferiscono allo scopo di svolgere un'attivita subordinata , nonche ai membri delle loro famiglie ;

Considerando che la regolamentazione applicabile in materia di soggiorno deve ravvicinare , nella misura del possibile , la situazione dei lavoratori degli altri stati membri e dei membri delle loro famiglie a quella dei lavoratori nazionali ;

Considerando che il coordinamento dei provvedimenti speciali applicabili agli stranieri in materia di trasferimento e di soggiorno , giustificati da motivi di ordine pubblico , di pubblica sicurezza e di sanita pubblica , costituisce oggetto della direttiva del consiglio del 25 febbraio 1964 ( 4 ) , adottata in applicazione dell'articolo 56 , paragrafo 2 , del trattato ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Gli stati membri sopprimono , alle condizioni previste dalla presente direttiva , le restrizioni al trasferimento ed al soggiorno dei cittadini di detti stati e dei membri delle loro famiglie ai quali si applica il regolamento ( cee ) n . 1612/68 .

Articolo 2

1 . Gli stati membri riconoscono ai cittadini di cui all'articolo 1 il diritto di lasciare il loro territorio per accedere ad un'attivita subordinata e per esercitarla sul territorio di un altro stato membro . tale diritto e esercitato dietro semplice presentazione di una carta d'identita o di un passaporto validi . i membri della famiglia godono degli stessi diritti di cui beneficia il lavoratore dal quale tali membri dipendono .

2 . Gli stati membri rilasciano o rinnovano a detti cittadini , in conformita della propria legislazione , una carta d'identita o un passaporto da cui risulti in particolare la loro cittadinanza .

3 . Il passaporto deve essere valido almeno per tutti gli stati membri e per i paesi di transito diretto fra detti stati . se il passaporto e l'unico documento valido per uscire dal paese , la sua validita non deve essere inferiore a cinque anni .

4 . Gli stati membri non possono imporre ai cittadini di cui all'articolo 1 alcun visto d'uscita ne obbligo equivalente .

Articolo 3

1 . Gli stati membri ammettono sul loro territorio le persone di cui all'articolo 1 dietro semplice presentazione di una carta d'identita o di un passaporto validi .

2 . Non puo essere imposto alcun visto d'ingresso ne obbligo equivalente , salvo per i membri della famiglia che non possiedono la cittadinanza di uno degli stati membri gli stati membri accordano a tali persone ogni agevolazione per l'ottenimento dei visti ad esse necessari .

Articolo 4

1 . Gli stati membri riconoscono il diritto di soggiorno sul loro territorio alle persone di cui all'articolo 1 , che siano in grado di esibire i documenti indicati al paragrafo 3 .

2 . Il diritto di soggiorno viene comprovato con il rilascio di un documento denominato " carta di soggiorno di cittadino di uno stato membro della cee " . tale documento deve contenere la menzione che esso e stato rilasciato in conformita del regolamento ( cee ) n . 1612/68 e delle disposizioni adottate dagli stati membri in applicazione della presente direttiva . il testo di questa menzione figura in allegato alla presente direttiva .

3 . Per il rilascio della carta di soggiorno di cittadino di uno stato membro della cee , gli stati membri possono esigere soltanto la presentazione dei documenti qui di seguito indicati :

_ Dal lavoratore :

a ) il documento in forza del quale egli e entrato nel loro territorio ;

b ) una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o un attestato di lavoro ;

_ dai membri della famiglia :

c ) il documento in forza del quale sono entrati nel loro territorio ;

d ) un documento rilasciato dall'autorita compettente dello stato d'origine o di provenienza attestante l'esistenza del vincolo di parentela ;

e ) nei casi contemplati dall'articolo 10 , paragrafi 1 e 2 , del regolamento ( cee ) n . 1612/68 , un documento rilasciato dall'autorita competente dello stato d'origine o di provenienza , da cui risulti che sono a carico del lavoratore o che con esso convivono in detto paese .

4 . ai membri della famiglia che non abbiano la cittadinanza di uno stato membro e rilasciato un documento di soggiorno di validita uguale a quello rilasciato al lavoratore da cui dipendono .

Articolo 5

L'adempimento delle formalita necessarie per ottenere la carta di soggiorno non puo costituire un impedimento all'immediata esecuzione dei contratti di lavoro conclusi dai richiedenti .

Articolo 6

1 . la carta di soggiorno :

a ) deve essere valida per tutto il territorio dello stato membro che l'ha rilasciata ;

b ) deve avere una validita di almeno cinque anni a decorrere dalla data del rilascio ed essere automaticamente rinnovabile .

2 . le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validita della carta di soggiorno .

3 . quando il lavoratore occupa un impiego di durata superiore a tre mesi ed inferiore ad un anno al servizio di un datore di lavoro dello stato ospitante o per conto di un prestatore di servizi , lo stato membro ospitante gli rilascia un permesso temporaneo di soggiorno , la cui validita puo essere limitata alla durata prevista dell'impiego .

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8 , paragrafo 1 , lettera c ) , un permesso temporaneo di soggiorno e rilasciato anche al lavoratore stagionale occupato per una durata superiore a 3 mesi . la durata dell'impiego deve essere indicata nei documenti di cui all'articolo 4 , paragrafo 3 , lettera b ) .

Articolo 7

1 . La carta di soggiorno in corso di validita non puo essere ritirata al lavoratore per il solo fatto che non e piu occupato quando lo stato di disoccupazione dipende da una incapacita temporanea di lavoro dovuta a malattia o ad infortunio , oppure quando trattasi di disoccupazione involontaria debitamente costatata dall'ufficio del lavoro competente .

2 . In occasione del primo rinnovo , la validita della carta di soggiorno puo essere limitata , purche sia valida comunque per un periodo non inferiore a dodici mesi , qualora il lavoratore si trovi in una situazione di disoccupazione involontaria nello stato ospitante da piu di 12 mesi consecutivi .

Articolo 8

1 . Gli stati membri riconoscono il diritto di soggiorno sul loro territorio , senza che sia necessario il rilascio della carta di soggiorno :

a ) al lavoratore che esercita un'attivita subordinata di una durata prevista non superiore a tre mesi . il documento in forza del quale l'interessato e entrato nel territorio , corredato da una dichiarazione del datore di lavoro che indica il periodo previsto dell'impiego , costituisce titolo valido per il soggiorno ; tuttavia , la dichiarazione del datore di lavoro non e richiesta per i lavoratori che beneficiano della direttiva del consiglio , del 25 febbraio 1964 , relativa all'attuazione della liberta di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attivita di intermediari del commercio , dell'industria e dell'artigianato ( 5 ) ;

b ) al lavoratore che e occupato sul territorio di un altro stato membro , pur avendo la sua residenza sul territorio di uno degli stati membri ove ritorna di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana . l'autorita competente dello stato d'impiego puo rilasciare a questo lavoratore una carta speciale , valida per cinque anni e rinnovabile automaticamente ;

c ) al lavoratore stagionale , quando sia titolare di un contratto di lavoro vistato dall'autorita competente dello stato membro sul cui territorio egli viene a prestare la sua attivita .

2 . In tutti i casi indicati nel paragrafo 1 , le autorita competenti dello stato ospitante possono imporre al lavoratore di segnalare la sua presenza sul territorio .

Articolo 9

1 . I documenti di soggiorno di cui alla presente direttiva , concessi ai cittadini di uno stato membro della cee , vengono rilasciati e rinnovati a titolo gratuito o contro versamento di una somma non eccedente i diritti e tasse richiesti per il rilascio delle carte d'identita ai cittadini .

2 . I visti di cui all'articolo 3 , paragrafo 2 , ed allo articolo 8 , paragrafo 1 , lettera c ) , sono apposti gratuitamente .

3 . Gli stati membri adottano i provvedimenti necessari al fine di semplificare al massimo le formalita e le procedure per ottenere i documenti indicati al paragrafo 1.

Articolo 10

Gli stati membri non possono derogare alle disposizioni della presente direttiva se non per ragioni d'ordine pubblico , di pubblica sicurezza o di sanita pubblica .

Articolo 11

1 . La presente direttiva non infirma le disposizioni del trattato che istituisce la comunita europea del carbone e dell'acciaio relative ai lavoratori di qualificazione confermata nelle professioni del carbone e dell'acciaio , ne quelle del trattato che istituisce la comunita europea dell'energia atomica relative all'accesso agli impieghi qualificati nel settore nucleare , ne le disposizioni adottate in applicazione dei suddetti trattati .

2 . La presente direttiva si applica tuttavia alle categorie di lavoratori di cui al paragrafo 1 , nonche ai membri delle loro famiglie , nella misura in cui la loro situazione giuridica non sia disciplinata dai trattati o dalle disposizioni summenzionati .

Articolo 12

1 . Gli stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di nove mesi a decorrere dalla sua notifica , e ne informano immediatamente la commissione .

2 . Essi notificano alla commissione le modifiche apportate alle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative intese a semplificare le formalita e le procedure di rilascio dei documenti ancora necessari per l'uscita , l'ingresso ed il soggiorno dei lavoratori e dei membri delle loro famiglie .

Articolo 13

1 . La direttiva del consiglio del 25 marzo 1964 , relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli stati membri e delle loro famiglie all'interno della comunita ( 6 ) , rimane applicabile fino all'attuazione della presente direttiva da parte degli stati membri .

2 . I permessi di soggiorno rilasciati in applicazione della direttiva menzionata al paragrafo 1 e non ancora scaduti al momento dell'attuazione della presente direttiva conservano la loro validita fino alla loro piu vicina scadenza .

Articolo 14

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Lussemburgo , addi 15 ottobre 1968 .

Per il Consiglio

IL PRESIDENTE

G . SEDATI
 
 

 

Martedì, 15 Ottobre 1968