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Decreto del Capo Dipartimento del 14 settembre 2011 approvativo della convenzione con l'Oim - Organizzazione internazionale per le migrazioni

Emergenza umanitaria

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2011

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito , con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 ;

V1STO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 febbraio 2011, con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa ;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2011, n. 3924 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonchè per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea", così come modificata e integrata dall' articolo 17 dell' ordinanza del Presidente Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2011, n. 3925;

CONSIDERATO che lo stato di emergenza derivato dall'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari dal Nord Africa si è acuito a causa dei conflitti in corso nel territorio libico e della evoluzione degli assetti politico-sociali degli altri Paesi della fascia Maghreb;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 aprile 2011 recante la dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria nel territorio del Nord Africa per consentire un efficace strumento di contrasto dall'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale;

V1STA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2011, n. 3933 recante " Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa";

VISTO l'articolo 1, comma 1, della citata ordinanza n. 3933/2011, con il quale il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato nominato Commissario delegato per la realizzazione di tutti gli interventi necessari a fronteggiare lo stato di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2O11 e 7 aprile 2011;

VISTO l'articolo 1, comma 7 della citata ordinanza 3933/2011 il quale prevede che il Commissario delegato, nello svolgimento delle attività di cui alla predetta ordinanza, si avvale, tra l'altro, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consi glio dei Ministri del 10 agosto 2011, n. 3958, e successive modifiche e integrazioni, recante "Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa", la quale prevede che l'OIM, in virtù di specifica Convenzione stipulata con il Conunissario delegato, ai sensi dell' art. 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, provvede al rimpatrio degli stranieri, che ne facciano richiesta, nei Paesi d'origine tramite vettore aereo, sulla base delle istanze trasmesse dal Commissario delegato medesimo;

VISTA la Convenzione all'uopo sottoscritta in data 13 settembre 2011 per regolare i rapporti tra il Commissario delegato e l'OIM ai fini del rimpatrio degli stranieri che ne facciano richiesta, con oneri nel limite massimo di Euro 904.792,40, a valere sulle risorse di cui all'art.1, comma 10, della citata OPCM 3958/2011;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione della Convenzione in argomento;

DECRETA

Articolo 1

E' approvata la Convenzione con l'OIM, sottoscritta in data 13 settembre 2011, per il rimpatrio degli stranieri che ne facciano richiesta nei Paesi di origine, tramite vettore aereo, sulla base delle istanze trasmesse dal Commissario delegato.

Articolo 2

Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente Convenzione graveranno sul capitolo 705 iscritto neII'ambito del centro di responsabilità n. 13 "Protezione Civile" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che presenta l'occorrente disponibilità.

Con successivo atto si provvederà all'impegno di spesa.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 14 settembre 2011

Franco Gabrielli

 

Mercoledì, 14 Settembre 2011