Sabato, 18 Maggio 2024| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
username   password [?]
 
 

Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (GU n. 284 del 6-12-2011 - Suppl. Ord. n.251)

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. (c.d. Monti)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

E M A N A
 
 Il seguente decreto-legge:

....omissis

Art. 40
 Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese

3. Allo scopo di facilitare l'impiego del lavoratore straniero nelle more di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, dopo il  comma  9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  e' inserito il seguente comma:
     "9-bis. In attesa del rilascio o del  rinnovo  del  permesso  di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti  giorni di  cui  al  precedente   comma,   il   lavoratore   straniero   puo' legittimamente soggiornare nel  territorio  dello  Stato  e  svolgere temporaneamente   l'attivita'   lavorativa    fino    ad    eventuale comunicazione dell'Autorita' di  pubblica  sicurezza,  da  notificare anche al datore  di  lavoro,  con  l'indicazione  dell'esistenza  dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso  di  soggiorno.
L'attivita' di' lavoro di cui  sopra  puo'  svolgersi  alle  seguenti condizioni:
    a) che la richiesta del rilascio del permesso di  soggiorno  per motivi di  lavoro  sia  stata  effettuata  dal  lavoratore  straniero all'atto  della  stipula  del  contratto  di  soggiorno,  secondo  le modalita' previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso  di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della  scadenza  del permesso, ai sensi del precedente comma 4,  e  dell' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394,  o
entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
     b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio  la  ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o  di rinnovo del permesso."

Art. 50
Entrata in vigore

    1. il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
    Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale deglia tti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 2011

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze

Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Passera, Ministro dello sviluppo economico

Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Giarda, Ministro per i rapporti con il Parlamento

Visto, il Guardasigilli: Severino

Testo completo :Decreto-Legge c.d. Monti


 

Mercoledì, 7 Dicembre 2011