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Legge 4 aprile 1977, n. 127 (GU n.105 del 19-4-1977 )

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, recante norme sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della C.E.E.

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  1  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
dicembre 1965, n. 1656, e' sostituito dal seguente:
  "Hanno   diritto  al  soggiorno  permanente  nel  territorio  della
Repubblica  i  cittadini  di uno Stato membro delle Comunita' europee
gia'   stabiliti   o  che  desiderino  stabilirsi  nel  medesimo  per
esercitarvi un'attivita' indipendente.
  Tale  diritto  e'  altresi'  riconosciuto,  quale  che  sia la loro
cittadinanza:
    a) al coniuge ed ai figli di eta' inferiore agli anni ventuno;
    b)  agli  ascendenti  e  discendenti  delle  persone  di  cui  al
precedente  comma  e  del  coniuge  di tali cittadini che sono a loro
carico.
  Ai  fini  del riconoscimento del diritto al soggiorno, la autorita'
di  pubblica  sicurezza  del  luogo  ove le persone di cui al primo e
secondo  comma  si  stabiliscono,  rilascia  un  documento denominato
"carta  di soggiorno di cittadino di uno Stato membro delle Comunita'
europee",  conforme al modello stabilito con decreto del Ministro per
l'interno.  Tale  documento  e'  valido per tutto il territorio della
Repubblica,  ha  una durata di cinque anni a decorrere dalla data del
rilascio ed e' automaticamente rinnovabile.
  Le  interruzioni del soggiorno non superiori a sei mesi consecutivi
o    le    assenze   dal   territorio   della   Repubblica   motivate
dall'assolvimento di obblighi militari non firmano la validita' della
carta di soggiorno.
  La  carta  di  soggiorno  in  corso  di  validita'  non puo' essere
ritirata ai cittadini di cui al primo comma per il solo fatto che non
esercitano  piu'  un'attivita'  in  seguito ad incapacita' temporanea
dovuta ad una malattia o ad un infortunio.
  Alle  persone di cui alle lettere a) e b) del secondo comma che non
siano  cittadini  di  uno  Stato  membro  delle  Comunita' europee e'
rilasciato  un  documento  di  soggiorno di validita' uguale a quella
della  carta  di soggiorno rilasciata al cittadino della cui famiglia
fanno parte.
  Per  il  rilascio  della  carta  e  del documento di soggiorno, gli
interessati  possono essere invitati ad esibire il documento in forza
del  quale  sono entrati nel territorio della Repubblica ed a fornire
la  prova  che rientrano nella categoria di persone indicate al primo
od al secondo comma del presente articolo.
  I  documenti  di  soggiorno,  nonche'  i documenti ed i certificati
necessari  per  il  loro rilascio o rinnovo, concessi ai cittadini di
uno  Stato  membro  delle  Comunita'  europee,  vengono  rilasciati e
rinnovati gratuitamente".

Art. 2. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, e' sostituito dal seguente: "Hanno diritto al soggiorno corrispondente alla durata della prestazione i cittadini di uno Stato membro delle Comunita' europee che desiderano entrare nel territorio della Repubblica per effettuarvi una prestazione di servizi o in qualita' di destinatari di una prestazione di servizi. Tale diritto, qualunque sia la loro cittadinanza, e' riconosciuto: a) al coniuge ed ai figli di eta' inferiore agli anni ventuno; b) agli ascendenti e discendenti delle persone di cui al precedente comma e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico. Se la prestazione ha durata superiore a tre mesi, alle persone di cui al primo e secondo comma del presente articolo e' rilasciato un documento di soggiorno di pari durata. Se la prestazione ha durata inferiore o uguale a tre mesi, il documento in forza del quale l'interessato e' entrato nel territorio della Repubblica equivale a documento di soggiorno; tuttavia l'interessato e' tenuto entro tre giorni dall'ingresso in Italia a segnalare la propria presenza nel territorio nazionale all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo ove si trova, la quale, accertata la identita' del dichiarante, gli rilascia ricevuta conforme al modello allegato al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656. Per il rilascio dei documenti di soggiorno puo' essere richiesta: a) l'esibizione del documento in forza del quale lo interessato e' entrato nel territorio della Repubblica; b) la prova che l'interessato rientra in una delle categorie indicate al primo od al secondo comma del presente articolo. I documenti di soggiorno, nonche' i documenti ed i certificati necessari per il loro rilascio o rinnovo, concessi ai cittadini di uno Stato membro delle Comunita' europee, vengono rilasciati e rinnovati gratuitamente".

Art. 3. L'ammissione al soggiorno puo' essere concessa, quale che sia la loro cittadinanza, a familiari conviventi e a carico nel Paese di provenienza, diversi da quelli indicati negli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, e successive modificazioni. Gli interessati debbono esibire il documento in forza del quale sono entrati nel territorio della Repubblica e fornire la prova della loro condizione di ammissibilita'.

Art. 4. Il termine di sei mesi previsto dal primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, decorre dalla data della presentazione dell'istanza di rilascio del documento di soggiorno. Per i lavoratori di cui al nono comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, cosi' come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1225, resta fermo l'obbligo di segnalare la propria presenza nel territorio nazionale all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo dove si trovano, la quale, accertata l'identita' del dichiarante, gli rilascia ricevuta conforme al modello allegato al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656.

Art. 5. Sono abrogati l'articolo 4 e l'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 4 aprile 1977 LEONE ANDREOTTI - COSSIGA - FORLANI - BONIFACIO - DONAT - CATTIN Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

 

Martedì, 19 Aprile 1977