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Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2011

Procedura unica di domanda di permesso di soggiorno e di lavoro

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 dicembre 2011 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (13036/3/2011 – C7-0451/2011 – 2007/0229(COD))

Edizione provvisoria

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo ,

–  vista la posizione del Consiglio in prima lettura (13036/3/2011 – C7-0451/2011),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 9 luglio 2008 (1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 18 giugno 2008 (2), 

–  vista la sua posizione in prima lettura (3) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0638),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  viste le deliberazioni comuni della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, commissione competente, e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, commissione associata, il 5 dicembre 2011,

–  visto l'articolo 72 del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0434/2011),

1.  approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.  constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.  incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.  incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 27 del 3.2.2009, pag. 114.
(2) GU C 257 del 9.10.2008, pag. 20.
(3) Testi approvati del 24.3.2011, P7_TA(2011)0115.

 

Martedì, 13 Dicembre 2011