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Decisione 2005/451/GAI del Consiglio del 13 giugno 2005

che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 871/2004 relativo all’introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d’informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 871/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all’introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d’informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo [1] (il "regolamento del Consiglio"), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il 24 febbraio 2005 il Consiglio ha adottato la decisione 2005/211/GAI relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo [2].

(2) A norma dell’articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3 di detta decisione, alcune delle sue disposizioni prendono effetto alle date ivi previste.

(3) È opportuno che le disposizioni identiche contenute nel regolamento del Consiglio prendano effetto alle stesse date.

(4) L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio precisa che il regolamento del Consiglio si applica a decorrere da una data che sarà fissata dal Consiglio, non appena adempiute le condizioni preliminari necessarie e che il Consiglio può decidere di fissare date differenti per l’applicazione di disposizioni differenti.

(5) Le condizioni preliminari di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio sono state adempiute ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 1, 3, 7 e 8 dello stesso.

(6) Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen [3], che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto G della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo [4].

(7) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dall’Unione europea e dalla Comunità europea con la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen [5], che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto G della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1 della decisione del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma a nome dell’Unione europea, e alla firma a nome della Comunità europea, nonché all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell’accordo [6],

DECIDE:

Articolo 1

1. L’articolo 1, paragrafi 1 e 3 del regolamento del Consiglio si applica a decorrere dal 13 giugno 2005.

2. L’articolo 1, paragrafi 7 e 8 del regolamento del Consiglio si applica a decorrere dall’ 11 settembre 2005.

3. L’articolo 1, paragrafi 1, 3, 7 e 8 del regolamento del Consiglio si applica a decorrere dal 10 dicembre 2005 per l’Islanda e la Norvegia.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione. La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. Asselborn

[1] GU L 162 del 30.4.2004, pag. 29.

[2] GU L 68 del 15.3.2005, pag. 44.

[3] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

[4] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

[5] Doc. del Consiglio 13054/04 accessibile sul sito http://register.consilium.eu.int

[6] GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26 e GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.

 

Lunedì, 13 Giugno 2005