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Decreto 9 gennaio 2012 (GU n. 26 del 1-2-2012 )

Fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2011/2012

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 9 gennaio 2012
Fissazione del numero massimo di  visti  di  ingresso  per  l'accesso
all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale
e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2011/2012.
 
 
 
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
 
                                 ed 
 
 
    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto l'art. 39, comma 2, del decreto legislativo 25  luglio  1998,
n. 286, recante il Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero, di seguito denominato «Testo unico» in materia di  accesso
degli studenti stranieri ai corsi universitari; 
  Visto  l'art.  39,  comma  4,  del  Testo  unico,  che  prevede  la
fissazione con decreto del Ministro degli affari esteri  di  concerto
con i  Ministri  dell'interno  e  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, del numero di visti d'ingresso e  permessi
di soggiorno da rilasciare annualmente per  l'accesso  all'istruzione
universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero; 
  Visto l'art. 46 del Regolamento  di  attuazione  del  Testo  unico,
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto  1999,
n. 394, di seguito  denominato  «Regolamento»,  sulle  modalita'  per
l'accesso ai corsi universitari per gli studenti stranieri  residenti
all'estero; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, comma 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244», e in particolare l'art. 1, comma 5; 
  Considerate le disponibilita' comunicate dalle Universita'  statali
e non statali autorizzate al rilascio  di  titoli  di  studio  aventi
valore legale e  dalle  Istituzioni  di  alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica statali e non statali, abilitate al rilascio  di
titoli di studio aventi valore  legale,  per  l'ammissione  ai  corsi
universitari per l'anno accademico 2011-2012; 
  Sentite le competenti Commissioni parlamentari; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Per l'anno accademico 2011-2012 possono essere rilasciati in favore
di cittadini stranieri residenti all'estero 48.806 visti di  ingresso
e permessi di soggiorno, ripartiti in numero di 41.930 per  l'accesso
ai corsi  universitari  presso  gli  atenei  statali  e  non  statali
autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale,  ed
in numero di 6.876 presso le istituzioni di Alta formazione artistica
musicale e coreutica nazionali, statali e non statali,  abilitati  al
rilascio di titoli di studio aventi valore legale. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 9 gennaio 2012 
 
                   Il Ministro degli affari esteri 
                         Terzi di Sant'Agata 
 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                             Cancellieri 
 
 
                    Il Ministro dell'istruzione, 
                  dell'universita' e della ricerca 
                               Profumo 
 

        
      

 

Domenica, 5 Febbraio 2012