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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011 (GU n. 39 del 16-2-2012 )

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la cooperazione internazionale e l'integrazione prof. Andrea RICCARDI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 dicembre 2011

Delega di funzioni del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  al
Ministro senza  portafoglio  per  la  cooperazione  internazionale  e
l'integrazione prof. Andrea RICCARDI. 
  
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 16  novembre
2011, con il  quale  il  prof.  Andrea  Riccardi  e'  stato  nominato
Ministro senza portafoglio; 
VISTO il proprio decreto in data 16 novembre 2011, con  il  quale  al
predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per
la cooperazione internazionale e l'integrazione; 
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; 
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,  convertito  in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio  2008,
n. 121; 
SENTITO il Consiglio dei Ministri; 
 
                              DECRETA: 
 
                             Articolo 1 
 
Il Ministro senza portafoglio per la  cooperazione  internazionale  e
l'integrazione  prof.  Andrea  Riccardi  (di  seguito,  Ministro)  e'
delegato ad esercitare le funzioni e i compiti, ivi  compresi  quelli
di  indirizzo  e  coordinamento,  di  tutte  le   iniziative,   anche
normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili. 
In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge  ad  altri
Ministri, il Ministro e' delegato a: 
a) promuovere e coordinare le azioni di Governo volte  ad  assicurare
l'attuazione delle politiche in favore dei giovani  in  ogni  ambito,
ivi  compresi  gli  ambiti  economico,  fiscale,  del  lavoro,  dello
sviluppo umano e sociale, dell'educazione,  dell'istruzione  e  della
cultura, anche mediante il  coordinamento  dei  programmi  finanziati
dall'Unione europea; 
b) promuovere e coordinare le azioni di Governo in materia di  scambi
internazionali giovanili; 
c) promuovere e  coordinare  le  funzioni  in  tema  di  contrasto  e
trattamento della devianza e del disagio giovanile  in  ogni  ambito,
ivi compresi quelli economico, fiscale, del  lavoro,  dello  sviluppo
umano e sociale, dell'educazione, dell'istruzione e della cultura; 
d) esercitare le funzioni di cui all'articolo 46,  comma  1,  lettera
c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  in  materia  di
coordinamento delle politiche per le giovani generazioni; 
e) esercitare le  funzioni  di  indirizzo  e  vigilanza  dell'Agenzia
nazionale  italiana  del  programma  comunitario  gioventu',  di  cui
all'articolo  5  del  decreto-legge  27  dicembre   2006,   n.   297,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007,  n.  15,
nonche' a presiedere il Forum nazionale dei giovani; 
f) esercitare le funzioni di cui all'articolo  1,  comma  556,  della
legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  come   da   ultimo   modificato
dall'articolo 1, comma 1293, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in
tema di sensibilizzazione  e  prevenzione  dei  giovani  rispetto  al
fenomeno delle dipendenze; 
g) esercitare le funzioni di cui all'articolo 1, commi 72 e 73  della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, in tema  di  finanziamenti  agevolati
per sopperire  alle  esigenze  derivanti  dalla  peculiare  attivita'
lavorativa svolta,  ovvero  per  sviluppare  attivita'  innovative  e
imprenditoriali; 
h) esercitare le funzioni relative al Fondo di cui  all'articolo  19,
comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
          
                             Articolo 2 
 
Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni  di  indirizzo,  di
coordinamento e di promozione  di  iniziative,  anche  normative,  di
vigilanza e verifica, nonche' ogni altra  funzione  attribuita  dalle
vigenti  disposizioni  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
relativamente alla materia delle politiche per la famiglia. 
In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli
Ministri, il Ministro e' delegato: 
a) a  promuovere  e  coordinare  le  politiche  governative  volte  a
garantire la tutela dei  diritti  della  famiglia  in  tutte  le  sue
componenti  e  le  sue  problematiche   generazionali,   nonche'   ad
assicurare l'attuazione delle politiche in favore della  famiglia  in
ogni ambito; 
b) ad  adottare  le  iniziative  necessarie  per  la  programmazione,
l'indirizzo, il coordinamento ed  il  monitoraggio  delle  misure  di
sostegno alla famiglia; 
c)  a  promuovere  la  comunicazione  istituzionale  in  materia   di
politiche della famiglia; 
d) a promuovere e coordinare le  azioni  governative  in  materia  di
regime giuridico delle relazioni familiari; 
e) a promuovere e coordinare le azioni governative dirette a superare
la crisi demografica e a realizzare gli interventi  per  il  sostegno
della maternita' e della paternita', nonche' a favorire le misure  di
sostegno alla famiglia, alla genitorialita' e alla  natalita',  anche
con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 1250,  1254
e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
f) a promuovere e coordinare, d'intesa con il Ministro delegato  alle
pari opportunita' la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di
cura della famiglia; 
g) a promuovere e a coordinare le attivita' in materia di  consultori
familiari, ferme restando le competenze di  carattere  sanitario  del
Ministro della salute. 
      
                             Articolo 3. 
 
Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo  e  di
coordinamento nella materia delle  adozioni  dei  minori  italiani  e
stranieri, nonche' quelle attribuite al Presidente del Consiglio  dei
Ministri nell'ambito  della  Commissione  istituita  dalla  legge  31
dicembre 1998, n. 476, operante presso la  Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri.        
      
                             Articolo 4 
 
Il Ministro e' responsabile delle attivita' del  Governo  nell'ambito
dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia  di  cui  all'articolo  1,
comma 1250, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296  ed  esercita  le
funzioni attribuite alla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  in
relazione all'attivita' dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia  e
l'adolescenza e del Centro  nazionale  di  documentazione  e  analisi
dell'infanzia e dell'adolescenza, di cui agli  articoli  1  e  3  del
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103. 
              
                             Articolo 5 
 
Il Ministro e' delegato  all'espressione  del  concerto  in  sede  di
esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministro
del lavoro  e  delle  politiche  sociali  in  materia  di  «Fondo  di
previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non  retribuiti
derivanti  da  responsabilita'  familiari»,   di   cui   al   decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 565. 
            
                             Articolo 6 
 
Al Ministro sono delegate le funzioni  relative  alla  promozione  ed
all'indirizzo delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare
il  diffondersi  delle  tossicodipendenze  e  delle  alcooldipendenze
correlate, di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,  e
successive modificazioni. 
             
                             Articolo 7 
 
Il Ministro esercita  le  funzioni  in  materia  di  Servizio  civile
nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo
2001, n. 64, ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. 
               
                             Articolo 8 
 
Nelle materie oggetto del presente decreto  il  Ministro  assiste  il
Presidente del Consiglio dei  Ministri  ai  fini  dell'esercizio  del
potere di nomina alla presidenza  di  enti,  istituti  o  aziende  di
carattere nazionale, di competenza  dell'amministrazione  statale  ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
Il Ministro rappresenta il Governo italiano in  tutti  gli  organismi
internazionali e dell'Unione Europea aventi competenza nelle  materie
oggetto del presente  decreto,  anche  ai  fini  della  formazione  e
dell'attuazione della normativa europea. 
             
                             Articolo 9 
 
Nelle materie oggetto del presente decreto il  Ministro  e'  altresi'
delegato: 
a) a nominare esperti, consulenti, a  costituire  organi  di  studio,
commissioni e gruppi di lavoro, nonche'  a  designare  rappresentanti
della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  in  organismi  analoghi
operanti presso altre amministrazioni o istituzioni; 
b) a provvedere ad intese e concerti di competenza  della  Presidenza
del Consiglio  dei  Ministri,  necessari  per  le  iniziative,  anche
normative, di altre amministrazioni; 
c) a curare il coordinamento tra le  amministrazioni  competenti  per
l'attuazione  dei  progetti  nazionali  e  locali,  nonche'  tra  gli
organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega. 
              
                             Articolo 10 
 
Per l'esercizio delle funzioni citate negli  articoli  precedenti  il
Ministro si avvale delle strutture della Presidenza del Consiglio dei
Ministri competenti in materia di politiche giovanili, politiche  per
la famiglia, ivi comprese le adozioni  internazionali,  di  politiche
antidroga, nonche' in materia di servizio civile nazionale. 
               
                             Articolo 11 
 
Il Ministro e' delegato a svolgere, di concerto con il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali delegato per le  pari  opportunita',
le azioni di Governo volte a prevenire e  rimuovere  le  forme  e  le
cause di discriminazione di carattere religioso, razziale  ed  etnico
nonche' il sostegno alle vittime  di  tratta,  di  violenza  e  grave
sfruttamento di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  14
maggio 2007, n. 102. 
              
                             Articolo 12 
 
Le funzioni ed i compiti di cui al presente decreto sono  delegati  a
decorrere dal 17 novembre 2011. 
 
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, previa registrazione da parte  della  Corte  dei
Conti. 
 
      Roma, 13 dicembre 2011 
 
                                                 Il Presidente: Monti 

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2012 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 229 

        
      

 

Giovedì, 16 Febbraio 2012