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Legge 28 giugno 2012 , n. 92 (GU n. 153 del 3-7-2012 - Suppl. Ordinario n.136)

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

LEGGE 28 giugno 2012 , n. 92

Disposizioni in materia di riforma del  mercato  del  lavoro  in  una prospettiva di crescita.

testo in vigore dal: 18-7-2012
 
La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
Promulga
 
la seguente legge:

...omissis...

Art. 4

Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro
 

30. All'articolo 22, comma 11, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «per un periodo non inferiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b)».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 28 giugno 2012
 
                             NAPOLITANO
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri
 
                                Fornero, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 



LAVORI PREPARATORI

Note all'art. 4:

Il testo dell'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
 
Art.  22.
Lavoro  subordinato  a  tempo  determinato  e indeterminato.

11. La perdita del  posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di  soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il  lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che  perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto nelle liste di  collocamento per il periodo di residua validita' del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.
Decorso il termine  di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma  3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita' di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorita' rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.


Testo completo:
LEGGE 28 giugno 2012 , n. 92


 

Martedì, 3 Luglio 2012