Decisione della Commissione Europea del 15 maggio 2012
che approva, per l'Italia, il programma annuale 2012 per il Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, e il cofinanziamento a titolo di tale Fondo per l'esercizio 2012
COMMISSIONE EUROPEA
che approva, per l'Italia, il programma annuale 2012 per il Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, e il cofinanziamento a titolo di tale Fondo
per l'esercizio 2012
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione 2007/435/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"1, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) Il 4 dicembre 2008 la Commissione ha approvato, per l'Italia, il programma pluriennale 2007-20132.
(2) Il 9 dicembre 2011 l’Italia ha presentato alla Commissione un progetto di programma annuale per il 2012, che è stato in seguito riveduto e la cui versione definitiva è pervenuta il 7 marzo 2012. Il progetto contiene gli elementi necessari previsti dall'articolo 19, paragrafo 3, della decisione 2007/435/CE ed è stabilito in base al programma pluriennale
(3) Occorre indicare gli importi allocati all'Italia a titolo di cofinanziamento.
(4) È opportuno fissare un termine ultimo per l'ammissibilità delle spese, in conformità con i punti I.4 e V.3 dell'allegato 11 della decisione 2008/457/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, recante modalità di applicazione della decisione 2007/435/CE del Consiglio 3,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvato il programma annuale 2012 per l'Italia descritto nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
L'importo totale stanziato dal Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, a titolo di cofinanziamento, per l'esercizio finanziario 2012 è pari a 34 173 524 EUR.
Articolo 3
Per il programma annuale 2012, il termine ultimo per l'ammissibilità delle spese è il 30 giugno 2014 per le azioni e il 31 marzo 2015 per l'assistenza tecnica.
Articolo 4
Per il programma annuale 2012 relativo all'Italia la presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee4, e dell'articolo 90 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.
Articolo 5
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15.5.2012
Per la Commissione
Cecilia MALMSTRÖM
Membro della Commissione
Cecilia MALMSTRÖM
Membro della Commissione
Martedì, 15 Maggio 2012