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Legge 11 ottobre 1990, n. 289 (GU n.243 del 17-10-1990 )

Modifiche alla disciplina delle indennita' di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennita' di frequenza per i minori invalidi

Entrata in vigore della legge: 1-11-1990

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA


la seguente legge:
 
Art. 1
Beneficiari

1. Ai mutilati ed invalidi civili minori  di  anni  18,  cui  siano state riconosciute  dalle  commissioni  mediche  periferiche  per  le pensioni di guerra e di invalidita' civile difficolta' persistenti  a svolgere i compiti e le  funzioni  della  propria  eta',  nonche'  ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai  60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500,  1.000,  2.000 hertz, e' concessa, per il  ricorso  continuo  o  anche  periodico  a trattamenti  riabilitativi  o  terapeutici  a  seguito   della   loro minorazione, una indennita' mensile  di  frequenza  di  importo  pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990.
2. La concessione dell'indennita' di cui al comma 1 e'  subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri  ambulatoriali  o di  centri  diurni,  anche  di  tipo  semi-residenziale,  pubblici  o privati, purche' operanti in regime convenzionale, specializzati  nel trattamento terapeutico o nella  riabilitazione  e  nel  recupero  di persone portatrici di handicap.
3. L'indennita'  mensile  di  frequenza  e'  altresi'  concessa  ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire  dalla  scuola materna,  nonche'   centri   di   formazione   o   di   addestramento professionale  finalizzati  al  reinserimento  sociale  dei  soggetti stessi. ((1))
4. Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonche' la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche  per  i  minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3.
5. L'indennita' mensile  di  frequenza  e'  erogata  alle  medesime condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1  e  ad  essa  si applica il medesimo sistema di perequazione automatica.

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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 20-22 novembre 2002,  n.  467 (in G.U. 1a s.s. 27/11/2002, n. 47)  ha  dichiarato  l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo, nella parte in  cui non prevede che l'indennita' mensile di frequenza sia concessa  anche ai minori che frequentano l'asilo nido.

Art. 2.
Modalita' di concessione
 
1. La domanda per ottenere l'indennita'  mensile  di  frequenza  e' presentata dal legale  rappresentante  del  minore  alla  commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di  invalidita'  civile di cui all'articolo 3 del  decreto-legge  30  maggio  1988,  n.  173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio  1988,  n.  291, competente per territorio, secondo le modalita' previste dal  decreto del Ministro del tesoro 20 luglio  1989,  n.  292,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del  19  agosto  1989,  allegando  altresi' apposita  documentazione  che  attesti  l'iscrizione  o   l'eventuale frequenza del minore a trattamenti  terapeutici  o  riabilitativi,  a corsi  scolastici  o  a  centri  di  formazione  o  di  addestramento professionale.
2. L'indennita' mensile  di  frequenza  e'  concessa  dal  comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previa acquisizione di ulteriore idonea  certificazione  di  frequenza  che  contenga  la precisa  indicazione  della  durata  del  trattamento  terapeutico  o riabilitativo o del corso scolastico o di quello di formazione  o  di addestramento professionale.
3. La concessione dell'indennita' mensile di frequenza e'  limitata alla reale durata del trattamento o del corso  e  decorre  dal  primo giorno del  mese  successivo  a  quello  di  effettivo  inizio  della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il  mese successivo a quello  di  cessazione  della  frequenza.  ((Qualora  la predetta indennita' sia erogata per la frequenza di scuole, pubbliche o private, per tutta la durata dell'obbligo formativo scolastico,  e' obbligatorio  trasmettere  la   sola   comunicazione   dell'eventuale cessazione dalla partecipazione a tali corsi scolastici)).
4. L'indennita' mensile di frequenza puo', in ogni momento,  essere revocata con effetto dal primo giorno del mese successivo  alla  data del relativo provvedimento,  qualora  da  accertamenti  esperiti  non risulti soddisfatto il requisito della frequenza.

Art. 3.
Incompatibilita'

1. L'indennita' mensile di frequenza e' incompatibile con qualsiasi forma di ricovero e non e' concessa ai minori che hanno titolo o  che gia' beneficiano dell'indennita' di accompagnamento di cui alle leggi 28 marzo 1968, n. 406, 11 febbraio 1980, n. 18, e 21  novembre  1988, n.  508,  nonche'  ai minori beneficiari della speciale indennita' in favore dei ciechi civili parziali o della indennita' di comunicazione in  favore  dei  sordi  prelinguali, di cui agli articoli 3 e 4 della legge  21  novembre  1988,  n.  508.    Resta   salva   la   facolta' dell'interessato di optare per il trattamento piu' favorevole.

Art. 4.
Adeguamento di indennita'

1.  A  decorrere  dal  1› gennaio 1990 le indennita' previste dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, sono aumentate dei seguenti  importi:
    a)  lire  30.000  mensili  per  l'indennita'  di  accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della citata legge n. 508 del 1988;
    b)  lire  15.000  mensili  per  l'indennita'  di  accompagnamento erogata agli invalidi civili di cui all'articolo  2,  commi  3  e  4, della citata legge n. 508 del 1988;
    c)  lire  15.000  mensili  per la speciale indennita' concessa ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo  in  entrambi  gli  occhi  con eventuale correzione, di cui all'articolo 3 della citata legge n. 508 del 1988;
    d)  lire  15.000  mensili  per  l'indennita'  di comunicazione in favore dei sordi prelinguali, di  cui  all'articolo  4  della  citata legge n. 508 del 1988.

           Nota all'art. 4:
             - Il testo dell'art. 2 della citata legge n. 508/1988 e'
          il seguente:
             "Art.  2  (Misura  e  periodicita'  delle  indennita' di
          accompagnamento). - 1. A decorrere  dal  1›  gennaio  1988,
          l'importo  della  indennita'  di accompagnamento erogata ai
          ciechi civili assoluti e con espressa  esclusione  di  ogni
          altra  categoria  equiparata,  e'  stabilito  in L. 588.000
          mensili,  comprensivo  dell'adeguamento   automatico,   per
          l'anno 1988, previsto dal comma 2 dell'art. 1 della legge 6
          ottobre 1986, n. 656.
             2.  Per  gli  anni successivi, sempre alle condizioni di
          cui al  comma  1,  tale  adeguamento  sara'  calcolato  con
          riferimento all'importo della indennita' di accompagnamento
          percepita, al  1›  gennaio  1986,  ai  sensi  del  comma  2
          dell'art.  3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dai ciechi
          di guerra  ascritti  alla  tabella  E,  lettera  A,  n.  1,
          allegata alla legge medesima.
             3.  A  decorrere  dal  1›  gennaio 1988, l'importo della
          indennita' di accompagnamento erogata agli invalidi  civili
          di  cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e' stabilito in
          L.   539.000    mensili,    comprensivo    dell'adeguamento
          automatico, per l'anno 1988, previsto dal comma 2 dell'art.
          1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.
             4.  Per  gli  anni  successivi  detto  adeguamento sara'
          calcolato con riferimento all'importo della  indennita'  di
          accompagnamento percepita, al 1› gennaio 1986, ai sensi del
          comma 2 dell'art. 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dai
          grandi  invalidi di guerra ascritti alla tabella E, lettera
          A-bis, allegata alla legge medesima.
             5.  L'indennita'  di  accompagnamento e' corrisposta per
          dodici mensilita'".

Art. 5.
Minori ciechi assoluti pluriminorati

1.  Dopo  l'articolo  5  della  legge  21 novembre 1988, n. 508, e' aggiunto il seguente:
  "Art.  5-bis  (Indennita'  di  accompagnamento  per i minori ciechi assoluti  pluriminorati).  -  1.  Per  i   minori   ciechi   assoluti pluriminorati  l'indennita'  di accompagnamento di cui all'articolo 1 e' aumentata del 45 per cento".

Art. 6.
Potenziamento della rete di trasmissione dati del Ministero dell'interno

1. Per finalita' connesse alla gestione del servizio di concessione delle  provvidenze  economiche  ai  minorati  civili,   a   decorrere dall'anno  1991,  e'  autorizzata, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, la spesa di lire 4 miliardi annui  quale partecipazione   in   quota   alle   spese  per  l'adeguamento  delle convenzioni e dei contratti concernenti la rete di trasmissione  dati a commutazione di pacchetto gestita dal Ministero dell'interno.

Art. 7.
Copertura finanziaria

1.  All'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente legge, valutato in lire 200 miliardi per l'anno 1990 e in lire 400  miliardi per   ciascuno   degli   anni  1991  e  1992,  si  provvede  mediante corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto  ai  fini  del bilancio   triennale  1990-1992  al  capitolo  6856  dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro  per  l'anno  1990  con  utilizzo dell'accantonamento  "Provvidenze  per  i  ciechi  civili  e  per gli invalidi civili".
2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 11 ottobre 1990
                               COSSIGA
                               ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

 

Giovedì, 11 Ottobre 1990