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Legge 14 novembre 2012, n. 211

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, adottati a Ginevra il 24 novembre 1998

 Vigente al: 4-2-2013  

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
 
la seguente legge:
 
Art. 1
 
Autorizzazione alla ratifica
 
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a  ratificare  gli Emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale  per le migrazioni, adottati a Ginevra il 24 novembre 1998.

Art. 2
 
Ordine di esecuzione
 
  1. Piena ed intera esecuzione  e'  data  agli  Emendamenti  di  cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in  vigore, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 30 della  Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni.

Art. 3
 
Entrata in vigore
 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 14 novembre 2012
 
                             NAPOLITANO
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri
 
                                Terzi di Sant'Agata,  Ministro  degli
                                affari esteri
 
Visto, il Guardasigilli: Severino

                     RESOLUTION No. 997 (LXXVI)
 (Adopted by the Council at its 421 st meeting on 24 November 1998)
 
                   AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

         OIM - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
 
                              CONSIGLIO
 
                      Settantaseiesima Sessione
 
                     RISOLUZIONE n. 997 (LXXVI)
(Adottata dal Consiglio nel corso  della  sua  421ª  riunione  il  24
                           novembre 1998)
 
 
                    EMENDAMENTI ALLA COSTITUZIONE
 
    Il Consiglio,
    Ricordando  che  la  Costituzione  dell'Organizzazione  e'  stata adottata il 19 ottobre 1953, e' entrata in vigore il 30 novembre 1954 e che gli emendamenti  alla  Costituzione  sono  stati  adottati  dal Consiglio il 20 maggio 1987 e sono entrati in vigore il  14  novembre 1989,
    Tenendo a mente la necessita' di  rivedere  la  Costituzione,  al fine di rafforzare la struttura e snellire  il  processo  decisionale dell'Organizzazione,
    Ricordando altresi' la sua Risoluzione  N.  973  (LXXIV)  del  26 novembre 1997, con cui decise di creare un Gruppo di Lavoro aperto ai rappresentanti  degli  Stati  Membri  interessati,   presieduto   dal Presidente del Consiglio o da un rappresentate nominato dal Gruppo di Lavoro,  allo  scopo  di  esaminare  i  possibili  emendamenti   alla Costituzione dell'Organizzazione,
    Avendo ricevuto ed esaminato la proposta di emendamenti contenuta nella Relazione del Gruppo di Lavoro sui Possibili  Emendamenti  alla Costituzione  (MC/1944),  presentata  dal   Direttore   Generale   su raccomandazione del Gruppo di Lavoro,
    Prendendo atto del fatto che la  disposizione  dell'Articolo  30, paragrafo 1, della Costituzione -  che  prevede  che  i  testi  delle proposte di emendamenti alla Costituzione  debbano  essere  trasmessi dal Direttore Generale ai Governi degli Stati Membri almeno tre  mesi prima di essere  esaminati  dal  Consiglio  -  e'  stata  debitamente osservata.
    Considerando che la proposta di emendamenti  non  comporta  nuovi obblighi per i Membri,
    Agendo in base all'Articolo 30, paragrafo 2, della Costituzione,  Adotta gli emendamenti alla Costituzione,  indicati  in  Allegato alla presente risoluzione, (1) i  cui  testi  nelle  lingue  inglese, francese e spagnola fanno ugualmente fede,
    Invita gli Stati membri ad accettare  tali  emendamenti  al  piu' presto, in conformita' con i rispettivi processi costituzionali ed  a darne conseguente notifica al Direttore Generale.

(1) Gli emendamenti sono  sottolineati  in  Allegato  per  motivi  di ordine pratico.

                                                             Allegato
 
       ELENCO DELLA PROPOSTA DI EMENDAMENTI ALLA COSTITUZIONE
 
Articolo 2
    Gli Stati Membri dell'Organizzazione saranno:
      (a) ...
      (b) altri Stati che hanno dimostrato di nutrire  interesse  per il principio del libero movimento di persone e  che  si  impegnano  a prestare  un  contributo   finanziario   almeno   per   le   esigenze amministrative dell'Organizzazione,  con  una  quota  concordata  dal Consiglio  e  dallo  Stato  interessato,  previo  voto  favorevole  a maggioranza di due terzi del Consiglio ed accettazione da parte dello Stato della presente Costituzione in conformita' con i suoi  processi costituzionali.
 
Articolo 4
    1. Uno Stato membro che si trova in arretrato con  il  versamento dei contributi finanziari all'Organizzazione  non  avra'  diritto  di voto se l'importo degli arretrati e' uguale o  superiore  all'importo dei contributi da esso dovuti per i due anni precedenti. Tuttavia, la perdita del diritto di voto sara'  effettiva  un  anno  dopo  che  il Consiglio sara' stato informato  che  il  membro  interessato  e'  in arretrato in misura tale da comportare  la  perdita  del  diritto  di voto, qualora in quel momento lo Stato  Membro  si  trovi  ancora  in arretrato nella misura sopra citata. Il Consiglio  tuttavia,  con  un voto di  maggioranza  semplice,  puo'  mantenere  o  ripristinare  il diritto di voto di  quello  Stato  Membro,  nel  caso  in  cui  abbia appurato che il mancato pagamento sia dovuto a condizioni che esulano dal controllo dello Stato membro.
    2. ...
 
Articolo 18
    1. Il Direttore Generale ed il Vice  Direttore  Generale  saranno eletti con voto a maggioranza di due terzi del  Consiglio  e  possono essere ri-eletti per un ulteriore  mandato.  Tale  mandato  avra'  di norma la durata di cinque anni ma, in casi eccezionali,  puo'  essere inferiore, qualora il Consiglio decida in tal senso a maggioranza  di due terzi. Il  Direttore  Generale  ed  il  Vice  Direttore  Generale firmeranno un  contratto  approvato  dal  Consiglio,  e  firmato  dal Presidente del Consiglio per conto dell'Organizzazione.
    2. ...
 
Articolo 30
    1. ...
    2. Gli emendamenti  che  comportano  modifiche  sostanziali  alla Costituzione dell'Organizzazione  o  nuovi  obblighi  per  gli  Stati Membri entreranno in vigore quando saranno adottati dai due terzi dei membri del Consiglio ed accettati dai due terzi degli  Stati  Membri, in conformita' con i rispettivi processi costituzionali. Il Consiglio stabilira' con voto a maggioranza di  due  terzi  se  un  emendamento comporta  una  modifica  sostanziale  alla  Costituzione.  Gli  altri emendamenti entreranno in vigore quando saranno adottati con  voto  a maggioranza di due terzi del Consiglio.
 
Articoli concernenti il Comitato Esecutivo
    Articolo 5: cancellare la lettera (b); rinumerare la lettera (c)
    Articolo 6: sara' il seguente: «Le funzioni del Consiglio,  oltre a  quelle   menzionate   in   altre   disposizioni   della   presente Costituzione, saranno:
      (a) determinare, esaminare e rivedere le politiche, i programmi e le attivita' dell'Organizzazione;
      (b) esaminare le relazioni ed approvare e dirigere le attivita' di ogni organo sussidiario;
      da (c) fino ad (e): nessuna modifica.
    Articolo 9: cancellare la lettera (b) del paragrafo 2; rinumerare la lettera (c).
    Articolo 10: sara' il seguente: «Il Consiglio potra'  creare  gli organi sussidiari che potranno rendersi  necessari  per  il  corretto espletamento delle sue funzioni.»
    Capitolo V (Artt. da 12 a 16 compreso): Cancellare. Rinumerare  i capitoli e gli articoli successivi.
    Articolo 18: cancellare i rifermenti  al  Comitato  Esecutivo  al paragrafo 2.
    Articolo 21: cancellare il  riferimento  al  Comitato  Esecutivo.
Sostituire «ogni organo sussidiario» a «ogni sotto-comitato».
    Articolo 22: cancellare il riferimento al Comitato Esecutivo.
    Articolo 23: cancellare i riferimenti al  Comitato  Esecutivo  al paragrafo 2.
    Articolo 24: cancellare il riferimento al Comitato Esecutivo.
    Articolo 29, paragrafi 1, 2 e  3:  cancellare  i  riferimenti  al Comitato  Esecutivo.  Ai  paragrafi  1  e   3,   sostituire   «organi sussidiari» a «sottomitato(i)».

 

Mercoledì, 14 Novembre 2012