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Decreto Ministeriale del 1 settembre 2000 (G. U. n. 207 del 05-09-2000)

Ulteriori disposizioni in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini somali in Italia

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 1° settembre 2000

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO, IL MINISTRO DEL TESORO,

DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,

E IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 1o febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1999, concernente l'ingresso e il soggiorno dei cittadini somali in Italia;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 1998, n. 184, concernente le disposizioni per l'adeguamento di alcune tipologie di permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari alla normativa introdotta con la legge 6 marzo 1998, n. 40;

Considerati gli sviluppi in corso verso la ricostituzione di autorita' di governo in Somalia e l'esigenza di riconsiderare la materia dell'ingresso e del soggiorno dei cittadini somali in Italia tenendo conto delle condizioni particolari che tale situazione transitoria comporta;

Considerati i tradizionali legami esistenti tra l'Italia e la Somalia;

Decreta:

Art. 1.

La validita' dei permessi di soggiorno annuali, rilasciati a cittadini somali ai sensi dell'art. 2, comma 2, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 1998, puo' essere estesa, a richiesta, per una durata annuale rinnovabile alla scadenza.

Art. 2.

1. Per l'identificazione dei cittadini somali che intendano entrare in Italia per ricongiungimento familiare puo' essere fatto ricorso ad elementi tratti da:
a) documenti emessi dal Governo somalo fino al 31 gennaio 1991;
b) documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri;

c) certificazioni provenienti da soggetti che nel quadro del processo di ricostruzione dell'autorita' statale in Somalia esercitino a livello centrale o locale un'effettiva capacita' di organizzazione amministrativa e civile; la valutazione dell'idonieta' di tali soggetti e' effettuata dal Ministero degli affari esteri in funzione degli sviluppi della situazione in Somalia.

2. Sara' altresi' presa in considerazione l'ulteriore documentazione ritenuta probatoria e presentata dagli interessati volta ad intregare la documentazione di cui al comma precedente.

Art. 3.

I titoli di viaggio rilasciati a cittadini somali dalle questure competenti, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto del Ministro degli affari esteri del 10 febbraio 1999, sono validi anche per la circolazione nei paesi aderenti agli accordi di Schengen.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2000

            Il Ministro degli affari esteri Dini

            Il Ministro dell'interno Bianco

            Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

            economica Visco

            Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi

 

Venerdì, 1 Settembre 2000