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Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013

Integrazione dei migranti, effetti sul mercato del lavoro e dimensione esterna del coordinamento in materia di sicurezza sociale

Il Parlamento europeo

–   vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 15, 18, 20, 21 e 34,
–   vista la comunicazione della Commissione del 30 marzo 2012 dal titolo «La dimensione esterna del coordinamento in materia di sicurezza sociale nell'Unione europea»,
–   vista la comunicazione della Commissione del 18 novembre 2011 dal titolo «L'approccio globale in materia di migrazione e mobilità,
–   vista la comunicazione della Commissione del 20 luglio 2011 dal titolo «Agenda europea per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi»,
–   vista la comunicazione della Commissione del 18 aprile 2012 dal titolo «Verso una ripresa fonte di occupazione»,
–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 febbraio 2012 in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda europea per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi,
–   visto il parere del Comitato delle regioni del 16 febbraio 2012 dal titolo «La rinnovata agenda europea per l'integrazione»,
–   visto il parere d'iniziativa del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2012 dal titolo «Il contributo degli imprenditori migranti all'economia dell'UE»(1) ,
–   visto lo studio di Eurofound del 2011 dal titolo «Promuovere l'imprenditorialità etnica nelle città europee»,
–   vista la relazione comune sull'occupazione 2012 del 20 febbraio 2012,
–   vista la relazione della Commissione, del 5 dicembre 2011, sui risultati raggiunti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007–2009,
–   vista la relazione di sintesi della «Sesta riunione del Forum europeo dell'integrazione: coinvolgimento dei paesi di origine nel processo di integrazione» (Bruxelles, 9 e 10 novembre 2011),
–   visto lo studio dal titolo «L'integrazione dei migranti e gli effetti sul mercato del lavoro» (Parlamento europeo, 2011),
–   visto lo studio dal titolo «Relazione di sintesi della REM: soddisfare la domanda di lavoro attraverso l'immigrazione» (Parlamento europeo, 2011),
–   visto lo studio dal titolo «Sondaggio mondiale Gallup: i molti aspetti della migrazione globale» (IOM e Gallup, 2011),
–   viste le pubblicazioni di Eurfound intitolate «Qualità della vita in quartieri caratterizzati da diversità etnica» (2001), «Le condizioni di lavoro dei cittadini di origine straniera» (2011) e «Occupazione e condizioni di lavoro dei lavoratori migranti» (2007),
–   vista la ricerca della rete europea di città per una politica d'integrazione locale dei migranti (CLIP), istituita dal Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa, la città di Stoccarda ed Eurofound,
–   viste le conclusioni, del 4 maggio 2010, del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sull'integrazione come motore di sviluppo e coesione sociale,
–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 marzo 2010 sul tema «Integrazione dei lavoratori immigrati» (SOC/364),
–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 febbraio 2010 sul tema «L'integrazione e l'agenda sociale» (SOC/362),
–   visto il programma di Stoccolma «Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini», adottato dal Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2009,
–   vista la direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiare(2) ,
–   vista la direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003 relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (3) ,
–   vista la direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (4) ,
–   vista la direttiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (5) ,
–   vita la direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (direttiva Carta blu)(6) ,
–   vista la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (7) ,
–   vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2009 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea 2004-2008(8) ,
–   vista la comunicazione della Commissione del 16 maggio 2007 dal titolo «Migrazione circolare e partenariati per la mobilità tra l'Unione europea e i paesi terzi»,
–   vista la sua risoluzione del 6 luglio 2006 sulle strategie e i mezzi per l'integrazione degli immigrati nell'Unione europea(9) ,
–   vista la direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica(10) ,
–   vista la comunicazione della Commissione del 1° settembre 2005 dal titolo «Un'agenda comune per l'integrazione – Quadro per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi nell'Unione europea»,
–   vista la comunicazione della Commissione del 10 maggio 2005 dal titolo «Il programma dell'Aia: dieci priorità per i prossimi cinque anni – Partenariato per rinnovare l'Europa nel campo della libertà, sicurezza e giustizia»,
–   viste le conclusioni, del 19 novembre 2004, del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sui principi fondamentali comuni della politica di integrazione degli immigrati nell'Unione europea,
–   visto il programma di Tampere stabilito il 15 e 16 ottobre 1999,
–   vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (11) ,
–   vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (12) ,
–   visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (13) ,
–   visto il regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (14) ,
–   viste le proposte della Commissione, del 30 marzo 2012, riguardanti il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale,
–   viste le sentenze della Corte di giustizia europea nelle cause C-214/94, C-112/75, C-110/73, C-247/96, C-300/84, C-237/83, C-60/93 e C-485/07,
–   visti gli articoli 48, 78, 79 e 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–   visto l'articolo 48 del suo regolamento,
–   visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per gli affari esteri e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7–0040/2013 ),

A.   considerando che la popolazione europea in età lavorativa è in diminuzione dal 2012 e che, senza l'immigrazione, nei prossimi dieci anni vedrà una riduzione di 14 milioni di persone; che tali dati variano sensibilmente a seconda degli Stati membri;
B.   considerando che, nel 2011, nei 27 Stati membri dell'Unione europea vivevano 48,9 milioni di persone nate all'estero (il 9,7% della popolazione totale dell'UE) e che, di queste, 16,5 milioni provenivano da un altro Stato membro dell'Unione (3,3%) e 32,4 milioni da un paese terzo (6,4%);
C.   considerando che, nonostante un tasso di disoccupazione di circa il 10% (vale a dire 23,8 milioni di persone) nell'Unione europea, questa carenza di manodopera è già visibile ed è destinata ad aumentare nei prossimi anni; nel 2015, ad esempio, vi saranno in Europa tra 380 000 e 700 000 posti vacanti nel settore informatico; che le misure per affrontare questa carenza di manodopera specializzata devono consistere nel miglioramento dell'istruzione e della formazione, in politiche di qualificazione e avanzamento di carriera da parte degli Stati membri e delle imprese, nell'individuazione di nuovi gruppi target e in un accesso migliore e paritario all'istruzione superiore per i cittadini dell'UE;
D.   considerando che i sondaggi dell'Eurobarometro indicano che il 70% dei cittadini dell'UE considera gli immigrati necessari per l'economia europea; che i cittadini nati all'estero e originari di paesi non appartenenti ai 27 Stati membri dell'UE sarebbero 32 milioni, ossia il 6,5% della popolazione totale;
E.   considerando che il tasso di occupazione dei cittadini di paesi terzi di età compresa tra i 20 e i 64 anni è mediamente inferiore del 10% rispetto al tasso di occupazione dei cittadini dell'Unione europea e che, inoltre, molti migranti risultano impiegati in occupazioni al di sotto delle loro qualifiche o in situazioni di precarietà, fenomeno che può essere combattuto mediante un'estensione dei contratti collettivi di lavoro universalmente applicabili; che il fabbisogno di lavoratori qualificati è in aumento ed è destinato a crescere a ritmi più sostenuti rispetto alla domanda di manodopera scarsamente qualificata, ma che il livello medio d'istruzione dei cittadini di paesi terzi è inferiore a quello dei cittadini dell'UE e i giovani con origini migranti sono maggiormente a rischio di abbandonare il sistema d'istruzione e di formazione senza aver ottenuto una qualifica secondaria superiore;
F.   considerando che l'Unione europea si attende certamente un flusso costante di immigrati, ma si trova a competere a livello globale per attirare e trattenere i cervelli migliori; che il cambiamento demografico e la crescente competitività globale indicano che l'UE deve affrontare le questioni che potrebbero che potrebbero fungere da deterrente a tale migrazione, nonché promuovere l'innovazione sociale;
G.   considerando che società diversificate, aperte e tolleranti attirano più facilmente lavoratori qualificati che possiedono il capitale umano e creativo necessario per alimentare le economie della conoscenza e che, pertanto, l'attrattività dell'Europa dipende anche da un approccio attivo al mercato del lavoro, dall'accesso paritario all'occupazione, dalla prospettiva di una reale integrazione, dalla parità di accesso all'occupazione e all'istruzione e dalla non discriminazione in tali ambiti, dalla formazione e istruzione paritaria e adeguata degli alunni provenienti da un contesto di immigrazione nel quadro di una cultura di accoglienza, nonché dall'eliminazione delle barriere amministrative;
H.   considerando che gli stereotipi di genere sono maggiormente radicati nelle comunità di immigrati e che le migranti sono più spesso vittime dei vari tipi di violenza nei confronti delle donne, in particolare i matrimoni forzati, le mutilazioni genitali femminili, i cosiddetti delitti d'onore, i maltrattamenti nelle relazioni affettive, le molestie sessuali sul luogo di lavoro e persino la tratta e lo sfruttamento sessuale;
I.   considerando che i dati del sondaggio mondiale Gallup del 2011 mostrano che, a livello globale, il numero dei potenziali migranti che preferirebbero lasciare il proprio paese temporaneamente per lavoro è superiore al numero di quelli che vorrebbero emigrare definitivamente all'estero;
J.   considerando che il lavoro è un fattore essenziale per un'integrazione riuscita e che il terzo principio dell'UE in materia d'integrazione sottolinea che il lavoro retribuito o autonomo di qualità e sostenibile rappresenta una parte fondamentale del processo d'integrazione ed è essenziale per la partecipazione degli immigrati, per il loro contributo alla società ospite e per la visibilità di tale contributo;
K.   considerando che, stando alle stime, nell'Unione europea vivono e lavorano da 1,9 a 3,8 milioni di immigrati che si trovano in una situazione irregolare;
L.   considerando che, dal 2000, la creazione di circa un quarto dei nuovi posti di lavoro è avvenuta grazie al contributo degli immigrati; che i migranti accedono sempre più spesso al mercato del lavoro tramite l'autoimprenditorialità e che in questo modo vanno però incontro con maggiore frequenza a difficoltà economiche; che gli imprenditori migranti e le imprese etniche svolgono un ruolo importante per la creazione di occupazione e possono rappresentare punti di riferimento della comunità e collegamenti con i mercati globali, contribuendo in tal modo a una migliore integrazione; che, pertanto, gli Stati membri devono fornire maggiori informazioni e svolgere un'attività di sensibilizzazione di questi gruppi, ad esempio attraverso la creazione di un sito Internet a sportello unico per gli aspiranti imprenditori che fornisca informazioni sulle opportunità e sulle sfide, sugli aiuti europei e nazionali, nonché sulle organizzazioni e i servizi di assistenza al lavoro autonomo;
M.   considerando che gli alunni provenienti da un contesto di immigrazione sono ancora svantaggiati nel sistema educativo e che abbandonano con maggiore frequenza la scuola senza concluderla;
N.   considerando che, a causa di ostacoli burocratici, del mancato riconoscimento delle qualifiche e della carenza di possibilità di riqualificazione, lo squilibrio delle competenze e il conseguente spreco di cervelli interessano gli immigrati in misura maggiore rispetto ai cittadini europei;
O.   considerando che la globalizzazione economica si accompagna alla globalizzazione sociale e che questo si ripercuote in particolare sul coordinamento esterno della sicurezza sociale per i cittadini dell'Unione europea e di paesi terzi;
P.   considerando che le politiche in materia di occupazione e la politica di vicinato vanno di pari passo al fine di soddisfare meglio la domanda di manodopera sui mercati del lavoro europei;
Q.   considerando che per i singoli Stati membri risulterebbe impossibile stringere accordi bilaterali e reciproci in materia di sicurezza sociale con tutti i paesi terzi e che tale impresa condurrebbe a un sistema frammentario con disparità di trattamento tra i cittadini dell'Unione europea; che, pertanto, è necessario un intervento a livello europeo;
R.   considerando che, a livello di UE, la responsabilità dell'integrazione dei cittadini di paesi terzi nel mercato del lavoro, e dell'integrazione in generale, è suddivisa tra diverse direzioni generali della Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna;
S.   considerando che può esserci un approccio frammentato analogo a livello nazionale tra i diversi dipartimenti e livelli di governo e diverse agenzie, mentre le autorità locali e regionali sono fondamentali per l'attuazione delle strategie di integrazione a livello locale;
T.   considerando che le migranti sono interessate con maggiore frequenza da problematiche quali la disoccupazione, basse retribuzioni e lo squilibro tra la domanda e l'offerta di competenze;
U.   considerando che le migranti lavorano il più delle volte in settori, come quello dell'assistenza informale, che non sono riconosciuti da alcuni sistemi di previdenza sociale degli Stati membri, e che di conseguenza non hanno accesso a un regime pensionistico e sono pertanto esposte alla povertà nell'età della vecchiaia;
V.   considerando che, al termine dei loro studi, gran parte dei cittadini di paesi terzi che studiano nell'UE non lavorano nell'Unione;
W.   considerando che gli studenti provenienti da un contesto di immigrazione presentano più spesso scarsi risultati scolastici, sono esposti a fenomeni come l'esclusione sociale e hanno problemi in termini di partecipazione al mercato del lavoro, razzismo, xenofobia e discriminazione, fattori che impediscono la loro integrazione nel mercato del lavoro;

1.   sottolinea che l'integrazione nel mercato del lavoro e nella società richiede un impegno da entrambe le parti, da un lato, in particolare, per quanto riguarda l'apprendimento della lingua, la conoscenza e il rispetto del sistema giuridico, politico e sociale, degli usi e costumi e della convivenza sociale nel paese d'accoglienza, dall'altro, la costruzione di una società inclusiva, la garanzia dell'accesso al mercato del lavoro, alle istituzioni, all'istruzione, alla sicurezza sociale, all'assistenza sanitaria, l'accesso ai beni e ai servizi e alla casa e il diritto di partecipare al processo democratico; sottolinea, di conseguenza, che gli istituti di istruzione, gli istituti religiosi e sociali, le comunità e le associazioni di migranti, le associazioni sportive e culturali, le forze armate, le parti sociali, in particolare i sindacati, le imprese e le agenzie di collocamento hanno una particolare responsabilità sociale in tale contesto, ricordando che ciascun attore ha una forza diversa nel processo di integrazione;

2.   ritiene che l'impegno reciproco a favore dell'integrazione possa ottenere il più ampio sostegno possibile da parte della società solo a condizione che l'integrazione sia considerata una questione trasversale e gli Stati membri ne discutano attivamente e apertamente con la popolazione, offrendo soluzioni credibili alle attuali sfide in materia;

3.   rileva che l'integrazione è un costante processo bidirezionale che richiede il coinvolgimento dei cittadini dei paesi terzi e della società di accoglienza; si compiace dei molti esempi di buone pratiche in tutta l'UE concernenti l'integrazione dei migranti, dei richiedenti asilo e dei beneficiari di protezione internazionale, spesso grazie ai progetti realizzati dagli enti locali, che svolgono un ruolo fondamentale nella realizzazione degli obiettivi in materia di integrazione;

4.   riconosce che l'integrazione è più efficace a livello delle comunità locali e chiede pertanto il sostegno dell'UE nell'ambito della creazione di una rete per l'integrazione formata da enti locali e regionali che, secondo il principio «dal basso verso l'alto», coinvolga tutte le organizzazioni della società civile che operano a livello locale, prendendo come modello iniziative quali CLIP(15) , ERLAIM(16) , ROUTES, City2City ed EUROCITIES; sottolinea che alle città, piccole e grandi, spetta un compito importante al riguardo e che pertanto meritano un sostegno particolare;

5.   invita gli Stati membri a combattere con decisione la discriminazione nei confronti di cittadini di paesi terzi e altri cittadini dell'UE, in particolare la discriminazione formale e informale nella ricerca di lavoro e sul luogo di lavoro; ritiene che occorra contrastare con decisione la discriminazione e il razzismo sulla scia della crisi economica e finanziaria e del conseguente aumento della disoccupazione; sottolinea che i datori di lavoro sono tenuti per legge a trattare tutti i dipendenti in maniera paritaria e a evitare le discriminazioni fondate sulla religione, il genere, l'origine etnica o nazionale, promuovendo in tal modo i diritti fondamentali, e che la non discriminazione e le pari opportunità costituiscono una parte fondamentale del processo d'integrazione; esorta la Commissione e gli Stati membri a garantire che anche per i migranti la retribuzione e i diritti stabiliti dai contratti di lavoro collettivi nei paesi d'accoglienza siano rispettati; invita gli Stati membri a vigilare su un effettivo rispetto al fine di evitare il dumping salariale e sociale, ad adottare orientamenti comuni per contrastare le discriminazioni in ambito lavorativo e misure per mitigare l'impatto negativo che il sistema legislativo può avere sulla vita dei migranti, nonché a sostenere politiche che possano incrementare il ritmo della crescita e ridurre le diseguaglianze e le differenze di reddito;

6.   invita gli Stati membri a integrare più adeguatamente le politiche in materia di migrazione con quelle del lavoro per far fronte alle carenze di manodopera e stimolare la produzione interna;

7.   invita la Commissione a rafforzare ulteriormente, mediante l'assistenza preadesione e il rigoroso monitoraggio dei progressi realizzati, gli sforzi compiuti dai paesi dell'allargamento al fine di migliorare l'inclusione socio-economica dei rom, prestando maggiore attenzione alla situazione delle donne e delle ragazze rom;

8.   è del parere che la politica e le misure di integrazione degli Stati membri debbano essere maggiormente differenziate, mirate e qualitativamente migliori e che debba essere fatta innanzitutto una distinzione tra le esigenze, ad esempio, dei lavoratori altamente qualificati e di quelli non qualificati, tra cittadini dell'Unione e cittadini di paesi terzi, tra migranti con un'offerta di lavoro e senza un'offerta di lavoro, con e senza conoscenze linguistiche o legami familiari nel paese d'accoglienza, tenendo pertanto conto delle esigenze di tutti i migranti; ricorda che la partecipazione dipende dalla disponibilità e dall'accessibilità di tali misure, nonché dal diritto di avere accanto i familiari più stretti e il diritto di lavorare per partner di lungo corso;

9.   ricorda che circa la metà dei migranti dell'UE sono donne e che uno statuto di migranti indipendente per le donne e il diritto delle coniugi di accedere al mercato del lavoro sono elementi indispensabili per garantire un'efficace integrazione;

10.   chiede che venga adottato un approccio complessivo a livello locale, nazionale ed europeo, simile all'integrazione di genere; chiede altresì l'introduzione del principio della «cultura dell'integrazione», in modo che le questioni inerenti l'integrazione vengano considerate in tutti gli strumenti politici, legislativi e finanziari, e invita a tal fine gli Stati membri a incaricare i punti nazionali di contatto per l'integrazione affinché diano conto dei progressi compiuti in tale ambito; invita inoltre la Commissione a istituire un gruppo per l'integrazione che coinvolga più servizi e che si occupi delle questioni inerenti l'integrazione, l'immigrazione per lavoro e l'integrazione nel mercato del lavoro e che includa tutte le direzioni generali competenti, il Servizio europeo per l'azione esterna e gli interlocutori pertinenti;

11.   si compiace della creazione del Forum europeo dell'integrazione, che offre alla società civile una piattaforma per discutere le sfide e le priorità relative all'integrazione dei migranti; accoglierebbe favorevolmente il rafforzamento dei legami tra il Forum e il processo politico e legislativo in corso a livello dell'Unione;

12.   ritiene che una reale integrazione preveda anche la partecipazione al processo decisionale a livello politico e che, in particolare, occorra promuovere la partecipazione sociale dei migranti; si pronuncia pertanto a favore di un ampliamento delle possibilità di partecipazione sociale e di codeterminazione politica per le persone provenienti da un contesto migratorio, incoraggiandole a ricorrere a tali possibilità;

13.   ricorda l'importanza del diritto di voto dei migranti, in particolare a livello locale, quale importante strumento di integrazione e cittadinanza attiva; esprime la propria preoccupazione per la scarsa rappresentanza politica delle minoranze a tutti i livelli di governo, anche a livello degli Stati membri e in seno al Parlamento europeo;

14.   sottolinea l'importanza di riconoscere che identità culturali forti non necessariamente sminuiscono la forza dell'identità nazionale e che questa deve essere aperta e flessibile in modo da incorporare e includere le caratteristiche specifiche delle diverse origini e provenienze culturali dei cittadini che formano lo Stato pluralistico;

15.   sottolinea che anche i paesi d'origine hanno la responsabilità di agevolare l'integrazione nel mercato del lavoro, offrendo corsi di lingua e altri corsi di preparazione a prezzi ragionevoli, garantendo la comunicazione delle informazioni, monitorando le agenzie di collocamento ai fini di un loro comportamento responsabile e intrattenendo contatti con i connazionali emigrati e/o con i pertinenti servizi delle rispettive ambasciate nei paesi ospitanti; incoraggia di conseguenza i paesi di origine a sviluppare ulteriormente i programmi in tal senso;

16.   chiede che i programmi di lingua e di integrazione nei paesi ospitanti, a prescindere dall'origine culturale, dalle competenze professionali o dal settore di lavoro del singolo immigrato, forniscano informazioni sulla storia, la cultura, i valori e i principi della democrazia europea, lo Stato di diritto e la memoria europea, sottolineando i diritti e gli altri principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali e lottando nel contempo contro il radicamento degli stereotipi di genere;

17.   richiama l'attenzione sul ruolo sempre più importante svolto nel processo di integrazione dalle donne migranti, che non rappresentano soltanto grandi potenzialità in termini di mercato del lavoro e di ruolo fondamentale nell'educazione dei figli e nella trasmissione di norme e valori, ma che sono anche le persone maggiormente colpite dalla discriminazione e dalla violenza; invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi per consolidare in modo significativo la posizione giuridica e sociale delle donne, al fine di prevenire le discriminazioni in tutti i settori di intervento e valorizzare il loro potenziale contributo, in particolare, allo sviluppo economico e sociale;

18.   invita gli Stati membri a sviluppare programmi di istruzione e comunicazione finalizzati a informare le migranti in merito ai loro diritti e responsabilità e a creare servizi di consulenza multilingue per le donne;

19.   invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare strettamente con le reti e le ONG che si occupano di problematiche connesse alle donne migranti, onde sviluppare politiche sensibili alle specificità di genere e integrare il concetto di uguaglianza di genere ai fini della tutela dei diritti umani delle donne migranti, delle pari opportunità occupazionali e dell'accesso al mercato del lavoro, garantendo nel contempo pari diritti, nonché ai fini della lotta e della prevenzione di tutti i tipi di violenza, dello sfruttamento lavorativo e sessuale, della mutilazione genitale femminile, delle prassi inique, del rapimento, della schiavitù, dei matrimoni forzati e della tratta delle donne;

20.   sottolinea che la carenza di manodopera specializzata dovrebbe essere affrontata anche tramite un'istruzione mirata e una formazione professionale lungo tutto l'arco della vita negli Stati membri, anche all'interno delle imprese; propone a tal fine di ampliare la dimensione internazionale del programma dell'UE di apprendimento permanente e di mobilità; sottolinea inoltre che l'ottenimento di risultati scolastici inferiori e l'elevato tasso di abbandono che si riscontrano per i figli dei lavoratori migranti dovrebbero essere affrontati garantendo il diritto dei minori all'istruzione, tramite provvedimenti che includono finanziamenti, borse di studio, percorsi di apprendimento diversi e la diffusione di informazioni sui sistemi d'istruzione degli Stati membri e sui diritti e doveri che ne derivano, nel maggior numero possibile di lingue; ricorda il successo del sistema duale di istruzione/formazione utilizzato in alcuni Stati membri per aiutare i giovani migranti ad entrare nel mercato del lavoro e per ridurre la disoccupazione giovanile; ritiene necessario formare il personale scolastico sulla gestione della diversità e valutare la possibilità di assumere migranti per alcuni posti pubblici, in particolare come insegnanti; incoraggia gli Stati membri a promuovere gli imprenditori di etnie diverse e a riconoscere il loro ruolo importante nell'integrazione, nella creazione di occupazione e nella guida della loro comunità;

21.   invita gli Stati membri a informare gli studenti stranieri sulle opportunità di lavoro al termine degli studi e ad agevolare il loro l'accesso nei rispettivi mercati del lavoro, in base all'idea che le persone che hanno vissuto e completato gli studi in un dato paese e ne hanno appreso la lingua possono essere considerate come già integrate; sottolinea altresì che l'UE non ha alcun interesse economico a trovarsi in una situazione in cui le risorse investite a sostegno dei laureati sono vanificate dall'impossibilità di trovare un posto di lavoro nell'Unione; invita pertanto gli Stati membri a migliorare la valutazione della domanda di lavoro e a creare pari opportunità di concorrenza occupazionale per i lavoratori migranti che hanno completato gli studi nel territorio di uno Stato membro dell'UE;

22.   ricorda che i paesi vicini dell'Unione europea sono tra le principali fonti di richiedenti di occupazione per i mercati europei del lavoro e rappresentano una vera risorsa per lo sviluppo di questi ultimi, e che le affinità in termini di programmi d'istruzione, origini storiche e lingue costituiscono validi punti di forza per la loro integrazione;

23.   invita la Commissione a valutare la possibilità di elaborare e introdurre un sistema europeo comune di ingresso basato su criteri trasparenti e conforme all'approccio del quadro europeo delle qualifiche che prevede l'accumulazione e il trasferimento di crediti, al quale gli Stati membri potrebbero aderire su base volontaria; osserva che un siffatto sistema dovrebbe poter essere adeguato alle condizioni del mercato del lavoro per agevolare la capacità di attrarre lavoratori specializzati richiesti con urgenza;

24.   sottolinea che il principio della parità di retribuzione e di condizioni di lavoro per uno stesso impiego nel medesimo luogo di lavoro deve applicarsi ai lavoratori qualificati provenienti sia dall'UE che dai paesi terzi ;

25.   invita la Commissione, in relazione al sistema di ingresso proposto, a prendere in considerazione la possibilità di sviluppare una piattaforma internazionale su EURES per profili di lavoro e competenze standardizzati, tenendo presente l'approccio del quadro europeo delle qualifiche che prevede l'accumulazione e il trasferimento di crediti, al fine di favorire l'assunzione di migranti in cerca di occupazione e il confronto tra le loro capacità, qualifiche e competenze;

26.   sottolinea che gli Stati membri aumenterebbero la propria attrattiva per i cittadini qualificati dei paesi terzi se partecipassero a un sistema di ingresso fondato sull'approccio del quadro europeo delle qualifiche che prevede l'accumulazione e il trasferimento di crediti, partecipazione che, a sua volta, costituirebbe una semplificazione per i cittadini in parola;

27.   ribadisce l'importanza di un'immigrazione qualificata, orientata alle necessità e affiancata da misure di integrazione e invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre, insieme alle regioni e agli enti locali, un sistema comune di coordinamento a livello europeo per definire con maggiore efficacia la domanda di lavoro e la migrazione diretta di lavoratori; accoglie pertanto con favore la proposta della Commissione di istituire una piattaforma europea di dialogo sulla gestione della migrazione di lavoratori e di effettuare una valutazione sistematica e periodica dell'offerta e della domanda a lungo termine nei mercati europei del lavoro fino al 2020, suddivisa per settore, professione, livello di qualifica e Stato membro; sottolinea che un tale piano dovrebbe identificare chiaramente le carenze di manodopera nell'UE nel breve e nel medio termine;

28.   raccomanda che detto sistema preveda almeno un elenco delle professioni deficitarie e un'analisi della domanda sulla base dei dati forniti dai datori di lavoro;

29.   invita gli Stati membri, tenuta presente la clausola della preferenza comunitaria, a promuovere la mobilità all'interno dell'UE e a facilitare in tal modo le condizioni di assunzione, l'assunzione stessa e l'integrazione dei cittadini europei di altri Stati membri, a dispetto della costante carenza di figure professionali qualificate e a causa di essa; invita gli Stati membri a sviluppare strumenti per porre rimedio alle carenze del mercato del lavoro tramite la mobilità all'interno dell'UE e a investire in servizi per il reinserimento dei migranti dell'UE che, non avendo avuto successo nella ricerca di lavoro, hanno fatto ritorno nel proprio paese di origine;

30.   sottolinea che non è opportuno sfruttare il tema della migrazione per motivi di lavoro al fine di alimentare i timori della popolazione; sottolinea che le idee preconcette fondate su pregiudizi e risentimenti minano il fondamento di solidarietà della società, per cui occorre respingere con fermezza la strumentalizzazione populista della questione;

31.   ricorda l'importante ruolo dei mass media nella formazione dell'opinione pubblica riguardo all'immigrazione e all'integrazione e chiede un giornalismo responsabile che promuova il rispetto reciproco e la comprensione delle affinità e delle differenze degli uni e degli altri;

32.   ritiene che i migranti, i rifugiati e i richiedenti asilo dovrebbero avere un accesso agevolato al mercato del lavoro, senza dover far fronte a difficoltà nell'ottenimento di tale accesso, e che dovrebbero poter contare su un processo rapido e a costi accessibili di valutazione e, se del caso, di riconoscimento e convalida dei titoli di studio, delle qualifiche e delle competenze, acquisite mediante l'apprendimento formale, non formale e informale; invita pertanto la Commissione a presentare proposte concrete sulle possibili modalità per l'istituzione di un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche e dei titoli di studio dei cittadini di paese terzi, compresa un'efficace valutazione delle competenze in caso di mancanza di documenti; ricorda che, a tal fine, è importante sostenere la trasparenza relativamente alle competenze, le qualifiche e le capacità nei paesi partner;

33.   osserva che l'immigrazione orientata al mercato del lavoro può avere effetti positivi sui sistemi di sicurezza sociale dello Stato membro ospitante, garantendo una manodopera qualificata e potenziando il vantaggio concorrenziale grazie alla diversità culturale (conoscenza delle lingue, esperienze all'estero, mobilità, ecc.);

34.   invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare con i paesi partner per assegnare maggiore importanza alla lotta contro il lavoro minorile, nell'ottica di sostituirlo con lavori dignitosi per gli adulti e consentire ai bambini di ricevere un'istruzione adeguata;

35.   sostiene l'attuazione della libertà di associazione per i sindacati e il diritto agli accordi collettivi, senza esclusioni, per rinforzare, migliorare e tutelare le condizioni di lavoro dignitose;

36.   chiede che i migranti vengano preparati al mercato del lavoro interno il più rapidamente possibile; sottolinea, in tale contesto, le migliori prassi nell'ambito dell'integrazione nel mercato del lavoro, quali ad esempio le attività di tutoraggio per i migranti, le guide all'integrazione e l'approccio «migranti per migranti» e i corsi di lingua a scopi professionali, nonché l'offerta di aiuto e incoraggiamento per i figli in età scolare dei migranti, così come il sostegno all'avvio di nuove imprese da parte di persone qualificate provenienti da un contesto di immigrazione;

37.   sottolinea che l'apprendimento della lingua del paese d'accoglienza costituisce la base per il successo nel mercato del lavoro europeo, orientato ai servizi; evidenzia altresì che gli Stati membri devono garantire un'offerta sufficiente di corsi di lingua affinché le barriere linguistiche cessino di costituire un ostacolo nel mondo del lavoro, e accoglie favorevolmente le iniziative delle imprese stesse in questo ambito;

38.   invita a tal proposito gli Stati membri a fornire ai migranti informazioni migliori sulle opportunità e sulle sfide, sugli aiuti europei e nazionali, nonché sulle organizzazioni e i servizi di assistenza al lavoro autonomo;

39.   propone alla Commissione di dichiarare il 2016 Anno europeo dell'integrazione, esortandola nel contempo a porre particolare attenzione sull'«integrazione tramite il lavoro»; invita la Commissione a garantire che l'Anno dell'integrazione implichi progetti legislativi e parametri di riferimento concreti per gli Stati membri;

40.   propone agli Stati membri di procedere a uno scambio delle migliore prassi sulla promozione della diversità sul posto di lavoro e a un loro ulteriore sviluppo, ad esempio attraverso programmi di formazione, sostegno all'avviamento delle imprese, programmi di integrazione, lavoro sovvenzionato, gruppi di discussione, piani di diversificazione, consulenza individuale, formazione in campo linguistico e sviluppo delle competenze e campagne antidiscriminazione;

41.   constata che in molti Stati membri gli sforzi profusi per garantire un'adeguata integrazione dei migranti sono insufficienti e che sono pertanto necessari ulteriori sforzi mirati da parte delle autorità; ritiene che ciò derivi anche da un'ottica sbagliata secondo la quale i migranti sono innanzitutto presentati come un rischio per la sicurezza, e che la percezione delle opportunità positive non sia sufficiente; ritiene che, per detto motivo, le qualifiche acquisite nel paese d'origine non ottengano in molti casi un riconoscimento adeguato;

42.   riconosce le potenzialità della migrazione (per motivi di lavoro) circolare riguardo alla creazione di una situazione vantaggiosa per le tre parti interessate, dalla quale i migranti, il paese ospitante e il paese d'origine possono trarre beneficio, e invita gli Stati membri ad aprirsi a questo tipo di immigrazione ed emigrazione;

43.   sottolinea l'importanza che la migrazione circolare si concentri sulla persona e sulla necessità di garantire che le conoscenze e competenze acquisite dalle persone possano essere impiegate al rientro nel proprio paese;

44.   invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la collaborazione con i paesi terzi nell'ambito della migrazione circolare e a coinvolgerli nei negoziati e nei trattati, in particolare nell'approccio globale alla migrazione e alla mobilità, nei pertinenti dialoghi sulla migrazione e la mobilità e nei partenariati per la mobilità;

45.   accetta come quadro alternativo, se una delle due parti non è pronta ad aderire alla serie completa di obblighi derivanti da un partenariato per la mobilità, la conclusione di agende comuni per la migrazione e la mobilità fra l'Unione europea e i paesi terzi, pur sottolineando che questa dovrebbe essere soltanto una fase di transizione;

46.   accoglie in tal senso con particolare favore i piani relativi all'introduzione di centri di risorse per la migrazione e la mobilità (MMRC) nei paesi partner nel quadro dei partenariati per la mobilità e delle agende comuni, e sostiene con determinazione l'idea di proporre tali centri anche ai paesi terzi;

47.   invita ad adottare provvedimenti per promuovere strategie intelligenti sulla migrazione circolare, con il sostegno dei mezzi e delle garanzie giuridiche necessari e con condizioni per creare posti di lavoro sicuri e impedire l'immigrazione irregolare;

48.   osserva che una collaborazione positiva di questo tipo richiede un impegno a lungo termine e che l'Unione europea è nella posizione migliore per assumerlo, in virtù dei propri strumenti finanziari, ad esempio sostenendo il ritorno e i programmi di integrazione per la migrazione circolare;

49.   sottolinea la necessità di rendere flessibili i programmi per la migrazione circolare, tenendo conto dell'articolo 8 della CEDU nonché delle direttive 2003/109/CE e 2003/86/CE;

50.   sottolinea che, in tale contesto, la formazione linguistica e lo sviluppo delle competenze prima dell'arrivo nel paese ospitante e la preparazione al rientro costituiscono misure utili e prende atto della possibilità di istituire Uffici pre-partenza sia nei paesi di origine che in quelli ospitanti;

51.   invita la Commissione, tenendo presente il fatto che le politiche in materia di migrazione e di mercato del lavoro dovrebbero essere strettamente connesse, a rafforzare i collegamenti tra la domanda del mercato del lavoro, la migrazione circolare, lo sviluppo e la politica di vicinato ed estera, e a farne una priorità; accoglie con favore il sostegno finanziario finora offerto dall'UE per la gestione della migrazione nei paesi terzi, ad esempio tramite l'iniziativa «Migration EU expertise II» (MIEUX II), e chiede che, nel finanziamento dei progetti europei, siano sviluppate le massime sinergie possibili tra il Fondo sociale europeo e il Fondo per l'asilo e la migrazione;

52.   accoglie con favore gli attuali strumenti dell'UE per la formulazione delle politiche in materia di integrazione, ad esempio, la rete dei punti nazionali di contatto sull'integrazione, il sito web europeo sull'integrazione, il manuale europeo sull'integrazione, il Fondo europeo per l'integrazione e il Fondo per l'asilo e la migrazione, il portale dell'Unione europea sull'immigrazione e i moduli europei per l'integrazione;

53.   ricorda i principi fondamentali comuni per la politica di integrazione degli immigrati dell'Unione europea; si rammarica che gli Stati membri non stiano attualmente sfruttando al massimo il Fondo europeo per l'integrazione e ricorda che l'obiettivo del Fondo è di sostenere le azioni degli Stati membri ai fini dell'attuazione dei principi fondamentali comuni;

54.   sottolinea la necessità di individuare, condividere e promuovere lo scambio delle migliori prassi negli Stati membri e nei paesi non appartenenti all'UE dotati delle politiche in materia di immigrazione più eque sul piano delle pari opportunità;

55.   sottolinea la necessità di sfruttare in modo ottimale l'Anno europeo dei cittadini 2013 per mettere in primo piano la libera mobilità delle migranti e la loro piena partecipazione alla società europea;

56.   invita gli Stati membri a svolgere campagne destinate ai migranti al fine di combattere il radicamento degli stereotipi di genere nelle comunità interessate, migliorare l'integrazione e la partecipazione delle migranti alla vita sociale, all'economia, all'istruzione e al mercato del lavoro, nonché a combattere la violenza di genere;

57.   sottolinea che molti potenziali migranti sono costretti a lunghe attese negli uffici consolari degli Stati membri nei propri paesi d'origine e che in tali circostanze la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro circolare in modo rapido, sicuro e agevole risulta alquanto difficile; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a prendere in maggiore considerazione la possibilità di creare un servizio consolare europeo comune nelle delegazioni dell'Unione europea e nelle ambasciate degli Stati membri;

58.   incoraggia la formazione di personale presso il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), in particolare del personale che lavora nelle delegazioni dell'UE, sull'approccio globale in materia di migrazione, per garantire l'efficace integrazione della politica di immigrazione dell'Unione europea nelle sue azioni esterne;

59.   esorta vivamente il SEAE a svolgere un ruolo di coordinamento più attivo per quanto concerne la dimensione esterna del processo della politica di migrazione;

60.   ribadisce l'importanza di una gestione intelligente delle frontiere da parte dell'UE, così come la possibilità di effettuare un monitoraggio grazie all'impiego di identificatori biometrici;

61.   è del parere che l'ingresso e il soggiorno in un paese debbano essere regolamentati da norme chiare, eque e non discriminatorie, conformi alle norme dello Stato di diritto a livello nazionale e dell'UE; sottolinea che i criteri di ingresso devono essere facilmente comprensibili e avere una validità a lungo termine; osserva che un permesso di soggiorno a lungo termine, in un lasso di tempo ragionevole, apre delle prospettive e che quindi è un elemento fondamentale ai fini dell'integrazione; sottolinea l'importanza delle competenze linguistiche, pur respingendo il loro utilizzo quale mezzo di selezione o strumento sanzionatorio, e fa presente che occorre promuovere e sostenere l'apprendimento delle lingue;

62.   osserva, tenendo conto delle direttive 2008/115/CE e 2009/52/CE, che l'immigrazione clandestina per motivi di lavoro può essere arginata, oltre che tramite controlli efficaci, anche attraverso una migliore offerta di percorsi legali d'immigrazione;

63.   si rammarica per le recenti modifiche apportate in alcuni Stati membri alla legislazione riguardante il «diritto di cittadinanza alla nascita», che aumentano i casi di apolidia nell'UE;

64.   sottolinea che sia l'immigrazione legale che l'immigrazione clandestina sono fenomeni attuali e che serve un quadro giuridico comune in materia di politiche migratorie, allo scopo di proteggere i migranti e le potenziali vittime, in particolare le donne e i bambini, che sono esposti a varie forme di criminalità organizzata nel contesto della migrazione e della tratta degli esseri umani; sottolinea inoltre che un quadro giuridico comune può ridurre l'immigrazione clandestina;

65.   denuncia che molte migranti sono ingannate nei loro paesi di origine con la promessa di contratti di lavoro nei paesi sviluppati e che alcune sono persino sequestrate ai fini dello sfruttamento sessuale da parte di organizzazioni mafiose e reti di tratta di esseri umani; invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi volti a contrastare tali pratiche abusive e disumane;

66.   invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a creare un quadro normativo che garantisca alle migranti il diritto a un passaporto e un permesso di soggiorno propri e consenta di considerare penalmente responsabile qualsiasi persona che confischi tali documenti;

67.   sottolinea che il principale settore di occupazione per le migranti sono i servizi domestici e l'assistenza alla persona, a prescindere dall'istruzione e dalle esperienze professionali conseguite; denuncia il fatto che la netta maggioranza delle migranti lavora senza contratto con salari molto bassi e senza diritti sociali di alcun tipo;

68.   accoglie con favore la convenzione dell'OIL n. 189 sui lavoratori domestici che entrerà in vigore nel 2013 e chiede a tutti gli Stati membri di ratificarla senza indugio;

69.   accoglie con favore le decisioni esistenti dell'Unione europea in materia di coordinamento della sicurezza sociale che sono state raggiunte con Algeria, Marocco, Tunisia, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Israele, Montenegro, San Marino, Albania e Turchia; chiede alla Commissione di intervenire per affrontare la questione del coordinamento della sicurezza sociale per i cittadini di paesi terzi, e in particolare del mantenimento dei diritti in fase di uscita o reingresso nell'UE, e di corredare la politica dell'UE in materia di immigrazione con misure adeguate in merito ai diritti acquisiti di sicurezza sociale dei migranti;

70.   accoglie con favore, in tale contesto, la convenzione iberoamericana sulla sicurezza sociale e propone di fornire la possibilità ad altri Stati membri, oltre a Spagna e Portogallo, di aderivi in quanto piattaforma per il coordinamento europeo; sottolinea che gli accordi bilaterali tra Stati membri dell'UE e paesi terzi, pur dando la possibilità di garantire una migliore protezione in merito alla sicurezza sociale, rendono difficile essere consapevoli dei propri diritti in materia per i cittadini di paesi terzi che si spostano tra Stati membri dell'UE; accoglie pertanto con favore la proposta della Commissione di istituire un meccanismo dell'UE per lo scambio delle migliori prassi e delle informazioni sul coordinamento della sicurezza sociale e suggerisce che la Commissione raccolga, tratti e renda disponibili in modo trasparente gli accordi nazionali bilaterali esistenti; chiede alla Commissione di fornire un orientamento agli Stati membri che sottoscrivono un accordo bilaterale per garantire un'applicazione più uniforme in tutta l'UE, nel rispetto sia del coordinamento della sicurezza sociale dell'UE che delle convenzioni dell'OIL in materia di sicurezza sociale;

71.   chiede alla Commissione e agli Stati membri di estendere la portata pratica degli accordi di associazione dell'UE con i paesi terzi e con regioni più ampie, per quanto riguarda la sicurezza sociale; chiede pertanto che la dimensione esterna del coordinamento della sicurezza sociale dell'UE venga inserita quale elemento importante nelle sue relazioni esterne e nei negoziati con paesi terzi;

72.   ricorda che, sebbene l'adozione del regolamento (UE) n. 1231/2010 abbia permesso l'estensione dei diritti previsti dal regolamento (CE) n. 883/2004 ai cittadini dei paesi terzi, tali diritti possono essere invocati unicamente in caso di attività transfrontaliere in seno all'Unione europea e che pertanto la maggior parte dei cittadini di paesi terzi rimane esclusa; si aspetta che le misure relative all'accesso alla sicurezza sociale già previste dalla legislazione dell'UE, come la direttiva sul permesso unico, siano pienamente attuate;

73.   accoglie in tal senso con favore l'ampliamento della portata delle norme sui cittadini di paesi terzi previste nella direttiva 2009/50/CE («direttiva Carta blu»), e invita la Commissione a valutare l'attuazione della direttiva e i suoi effetti sul mercato del lavoro;

74.   sottolinea che i diritti dei cittadini dell'UE devono essere tutelati anche al di fuori dell'Unione europea e nel caso in cui essi lavorino o abbiano lavorato in paesi terzi;

75.   chiede pertanto che venga adottato un approccio europeo unitario e reciproco al coordinamento della sicurezza sociale nei confronti dei paesi terzi, che includa tutti i cittadini dell'UE e di detti paesi, lasciando impregiudicati i diritti dei cittadini dei paesi terzi derivanti dagli accordi di associazione e sviluppati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea;

76.   propone a tal proposito di esaminare la possibilità di istituire un «28° regime» opzionale, volontario e generale per gli immigrati e i cittadini dell'UE in altri paesi dell'Unione;

77.   accoglie con favore la creazione della tessera europea di assicurazione sanitaria ed esorta a diffonderne e semplificarne ulteriormente l'utilizzo;

78.   sottolinea che l'attrattiva del mercato del lavoro europeo dipende anche dalla trasferibilità delle pensioni e dei diritti sociali e dal fatto che tali diritti vengano mantenuti anche in caso di ritorno al paese di origine;

79.   accoglie con favore l'approvazione della direttiva sul permesso unico, che prevede la portabilità delle pensioni per i cittadini di paesi terzi e dei loro discendenti in conformità del regolamento (CE) n. 883/2004; chiede alla presidenza attuale e alle presidenze successive dell'UE di rilanciare, insieme alla Commissione, i negoziati sulla proposta di direttiva in materia di portabilità dei diritti a pensione complementare;

80.   evidenzia che l'UE svolge un ruolo di pioniere nella dimensione esterna del coordinamento della sicurezza sociale e si trova in una posizione che le consente di definire standard globali;

81.   richiama l'attenzione sulla necessità di sviluppare adeguati sistemi di informazione per i migranti, incluso l'accesso a programmi e servizi pertinenti che consentano ai potenziali migranti di effettuare una corretta stima dei costi e dei vantaggi derivanti dalla migrazione e li aiutino a prendere tale decisione; propone di fornire agli immigrati, al momento stesso dell'arrivo, informazioni sul loro status giuridico dopo il rientro; chiede che a tal fine sia utilizzato il sistema MISSOC (il sistema di informazione reciproca sulla protezione sociale dell'UE);

82.   invita la Commissione e gli Stati membri a mettere a punto campagne informative a livello europeo e nazionale intese a intensificare la partecipazione delle migranti alla vita democratica, nonché a organizzare e promuovere piattaforme di scambio per le migranti;

83.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato delle regioni, al Comitato economico e sociale europeo e ai parlamenti nazionali.

(1)    CESE 638/2012 – SOC/449.
(2)    GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12.
(3)    GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.
(4)    GU L 343 del 23.12.2011, pag. 1.
(5)    GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24.
(6)    GU L 155 del 18.6.2009, pag. 17.
(7)    GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.
(8)    GU C 46 E del 24.2.2010, pag. 48.
(9)    GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 845.
(10)    GU L 289 del 3.11.2005, pag. 15.
(11)    GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
(12)    GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
(13)    GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
(14)    GU L 344 del 29.12.2010, pag. 1.
(15)    Rete europea di città per una politica di integrazione locale dei migranti.
(16)    Autorità regionali e locali europee per l'integrazione dei migranti.

 

Giovedì, 14 Marzo 2013