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Legge 8 agosto 1995, n. 335 (G.U. del 16-8-1995, n. 190, S.O.)

Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga la seguente legge:

Art.1. Princìpi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli.

1. La presente legge ridefinisce il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall'articolo 38 della Costituzione, definendo i criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione, le condizioni di accesso alle prestazioni con affermazione del principio di flessibilità, l'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi, l'agevolazione delle forme pensionistiche complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di copertura previdenziale, la stabilizzazione della spesa pensionistica nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo sviluppo del sistema previdenziale medesimo.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, lettera h), dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e dalle relative norme di attuazione; la cui armonizzazione con i princìpi della presente legge segue le procedure di cui all'articolo 48-bis dello Statuto stesso.

3. La presente legge costituisce parte integrante della manovra di finanza pubblica per gli anni 1995-1997 e di quella per gli anni 1996-1998 e concorre al mantenimento dei limiti massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario stabiliti dall'articolo 1, commi 1 e 2, della L. 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995). Le successive disposizioni determinano gli effetti finanziari di contenimento stabiliti dall'art. 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e realizzano gli obiettivi quantitativi di cui alla allegata tabella 1, ai sensi dell'art. 11-ter, comma 5, della L. 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Legge 8 agosto 1995 n. 335 (pdf)

 

Martedì, 8 Agosto 1995