Legge n. 269 del 3 agosto 1998
Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitu'.
LEGGE 3 agosto 1998, n. 269
Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitu'.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche al codice penale)
1. In adesione ai principi della Convenzione sui diritti del
fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e
a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale
di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996, la tutela dei fanciulli
contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia
del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale,
costituisce obiettivo primario perseguito dall'Italia. A tal fine
nella sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del
codice penale, dopo l'articolo 600 sono inseriti gli articoli da
600-bis a 600-septies, introdotti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7
della presente legge.
Art. 2.
(Prostituzione minorile)
1. Dopo l'articolo 600 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 600-bis. - (Prostituzione minorile). - Chiunque induce alla
prostituzione una persona di eta' inferiore agli anni diciotto ovvero
ne favorisce o sfrutta la prostituzione e' punito con la reclusione
da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire
trecento milioni. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque compie atti sessuali con un minore di eta' compresa fra i
quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilita'
economica, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con
la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena e' ridotta di un
terzo se colui che commette il fatto e' persona minore degli anni
diciotto ".
2. Dopo l'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.
1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n.
835, e' inserito il seguente:
"Art. 25-bis. - (Minori che esercitano la prostituzione o vittime di
reati a carattere sessuale). - 1. Il pubblico ufficiale o
l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un
minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne da'
immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale
per i minorenni, che promuove i procedimenti per la tutela del minore
e puo' proporre al tribunale per i minorenni la nomina di un
curatore. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti utili
all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al
reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per i
minorenni procede d'ufficio.
2. Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di
assistenza in Italia, sia vittima di uno dei delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter e 601, secondo comma, del codice penale, il
tribunale per i minorenni adotta in via di urgenza le misure di cui
al comma 1 e, prima di confermare i provvedimenti adottati
nell'interesse del minore, avvalendosi degli strumenti previsti dalle
convenzioni internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite il
Ministero degli affari esteri, con le autorita' dello Stato di
origine o di appartenenza".
Art. 3.
(Pornografia minorile)
1. Dopo l'articolo 600-bis del codice penale, introdotto
dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, e' inserito il
seguente:
"Art. 600-ter. - (Pornografia minorile). - Chiunque sfrutta minori
degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o
di produrre materiale pornografico e' punito con la reclusione da sei
a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire
cinquecento milioni.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico
di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo
comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce,
divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo
comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni
finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori
degli anni diciotto, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni
e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e
terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito,
materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei
minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre
anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni".
Art. 4.
(Detenzione di materiale pornografico)
1. Dopo l'articolo 600-ter del codice penale, introdotto
dall'articolo 3 della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art. 600-quater - (Detenzione di materiale pornografico). Chiunque,
al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter,
consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico
prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni
diciotto e' punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa
non inferiore a lire tre milioni".
Art. 5.
(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento
della prostituzione minorile)
1. Dopo l'articolo 600-quater del codice penale, introdotto
dall'articolo 4 della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art. 600-quinquies. - (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento
della prostituzione minorile). - Chiunque organizza o propaganda
viaggi finalizzati alla fruizione di attivita' di prostituzione a
danno di minori o comunque comprendenti tale attivita' e' punito con
la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta
milioni a lire trecento milioni".
Art. 6.
(Circostanze aggravanti ed attenuanti)
1. Dopo l'articolo 600-quinquies del codice penale, introdotto
dall'articolo 5 della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art. 600-sexies. - (Circostanze aggravanti ed attenuanti). - Nei
casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo
comma, e 600-quinquies la pena e' aumentata da un terzo alla meta' se
il fatto e' commesso in danno di minore degli anni quattordici.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la
pena e' aumentata dalla meta' ai due terzi se il fatto e' commesso da
un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o
convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da
parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a
cui il minore e' stato affidato per ragioni di cura, educazione,
istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali
o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni
ovvero se e' commesso in danno di minore in stato di infermita' o
minorazione psichica, naturale o provocata.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la
pena e' aumentata se il fatto e' commesso con violenza o minaccia.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter la pena e' ridotta
da un terzo alla meta' per chi si adopera concretamente in modo che
il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e
liberta'".
Art. 7.
(Pene accessorie)
1. Dopo l'articolo 600-sexies del codice penale, introdotto
dall'articolo 6 della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art. 600-septies. - (Pene accessorie). - Nel caso di condanna per i
delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-
quinquies e' sempre ordinata la confisca di cui all'articolo 240 ed
e' disposta la chiusura degli esercizi la cui attivita' risulti
finalizzata ai delitti previsti dai predetti articoli, nonche' la
revoca della licenza d'esercizio o della concessione o
dell'autorizzazione per le emittenti radio- televisive".
Art. 8.
(Tutela delle generalita' e dell'immagine del minore)
1. All'articolo 734-bis del codice penale, prima delle parole:
"609-bis " sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600 -quater,
600-quinquies,".
Art. 9.
(Tratta di minori)
1. All'articolo 601 del codice penale e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli
anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione e' punito con la
reclusione da sei a venti anni".
Art. 10.
(Fatto commesso all'estero)
1. L'articolo 604 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 604. - (Fatto commesso all'estero) - Le disposizioni di questa
sezione, nonche' quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter,
609- quater e 609-quinquies, si applicano altresi quando il fatto e'
commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di
cittadino italiano, ovvero da cittadino straniero in concorso con
cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi il cittadino straniero e'
punibile quando si tratta di delitto per il quale e' prevista la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi
e' stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia ".
Art. 11.
(Arresto obbligatorio in flagranza)
1. All'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura
penale, dopo le parole: "articolo 600" sono inserite le seguenti: ",
delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis,
primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo
600-ter, commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto
dall'articolo 600-quinquies".
Art. 12.
(Intercettazioni)
1. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo
la lettera f), e' aggiunta la seguente:
"f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del
codice penale".
Art. 13.
(Disposizioni processuali)
1. Nell'articolo 33-bis del codice di procedura penale, introdotto
dall'articolo 169 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, al
comma 1, lettera c), dopo le parole: "578, comma 1," sono inserite le
seguenti: "da 600-bis a 600-sexies puniti con la reclusione non
inferiore nel massimo a cinque anni,".
2. All'articolo 190-bis del codice di procedura penale, dopo il comma
1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno
dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter,
600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609
quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto
riguarda un testimone minore degli anni sedici".
3. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale,
dopo le parole: "Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli"
sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600- quinquies,".
4. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale,
dopo le parole: "ipotesi di reato previste dagli articoli" sono
inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600 quinquies,".
5. All'articolo 472, comma 3-bis, del codice di procedura penale,
dopo le parole: "delitti previsti dagli articoli" sono inserite le
seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies,".
6. All'articolo 498 del codice di procedura penale, dopo il comma 4,
sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il
presidente lo ritiene necessario, le modalita' di cui all'articolo
398, comma 5-bis.
4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600-bis,
600-ter, 600-quater, 600- quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e
609-octies del codice penale, l'esame del minore vittima del reato
viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante
l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico".
7. All'articolo 609-decies, primo comma, del codice penale, dopo le
parole: "delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti:
"600-bis, 600-ter, 600-quinquies,".
Art. 14
Attivita' di contrasto
1. Nell'ambito delle operazioni disposte dal questore o dal
responsabile di livello almeno provinciale dell'organismo di
appartenenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture
specializzate per la repressione dei delitti sessuali o per la tutela
dei minori, ovvero di quelle istituite per il contrasto dei delitti
di criminalita' organizzata, possono, previa autorizzazione
dell'autorita' giudiziaria, al solo fine di acquisire elementi di
prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma,
600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice
penale, introdotti dalla presente legge, procedere all'acquisto
simulato di materiale pornografico e alle relative attivita' di
intermediazione, nonche' partecipare alle iniziative turistiche di
cui all'articolo 5 della presente legge. Dell'acquisto e' data
immediata comunicazione all'autorita' giudiziaria che puo', con
decreto motivato, differire il sequestro sino alla conclusione delle
indagini.
2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni,
definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, della legge
31 luglio 1997, n. 249, l'organo del Ministero dell'interno per la
sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione svolge,
su richiesta dell'autorita' giudiziaria, motivata a pena di nullita',
le attivita' occorrenti per il contrasto dei delitti di cui agli
articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo,
e 600-quinquies del codice penale commessi mediante l'impiego di
sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero
utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal
fine, il personale addetto puo' utilizzare indicazioni di copertura,
anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di
comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per
partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato effettua con
le medesime finalita' le attivita' di cui al comma 1 anche per via
telematica.
3. L'autorita' giudiziaria puo', con decreto motivato, ritardare
l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei
provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando sia necessario
per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per
l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui
agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e
terzo, e 600-quinquies del codice penale. Quando e' identificata o
identificabile la persona offesa dal reato, il provvedimento e'
adottato sentito il procuratore della Repubblica presso il tribunale
per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente
dimora.
4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 16 MARZO 2006, N. 146)). (1)
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 6 febbraio 2006, n. 38 ha disposto (con l'art. 16, comma 3)
che "Le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 3 agosto
1998, n. 269, si applicano anche quando i delitti di cui all'articolo
600-ter, commi primo, secondo e terzo, del codice penale, sono
commessi in relazione al materiale pornografico di cui all'articolo
600-quater.l del medesimo codice."
Art. 14-bis
(( (Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia
sulla rete INTERNET). ))
((1. Presso l'organo del Ministero dell'interno di cui al comma 2
dell'articolo 14, e' istituito il Centro nazionale per il contrasto
della pedopornografia sulla rete INTERNET, di seguito denominato
"Centro", con il compito di raccogliere tutte le segnalazioni,
provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti
pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile,
riguardanti siti che diffondono materiale concernente l'utilizzo
sessuale dei minori avvalendosi della rete INTERNET e di altre reti
di comunicazione, nonche' i gestori e gli eventuali beneficiari dei
relativi paga-menti. Alle predette segnalazioni sono tenuti gli
agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria. Ferme restando le
iniziative e le determinazioni dell'autorita' giudiziaria, in caso di
riscontro positivo il sito segnalato, nonche' i nominativi dei
gestori e dei beneficiari dei relativi pagamenti, sono inseriti in un
elenco costantemente aggiornato.
2. Il Centro si avvale delle risorse umane, strumentali e
finanziarie esistenti. Dall'istituzione e dal funzionamento del
Centro non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
3. Il Centro comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le pari opportunita' elementi informativi e dati
statistici relativi alla pedopornografia sulla rete INTERNET, al fine
della predisposizione del Piano nazionale di contrasto e prevenzione
della pedofilia e della relazione annuale di cui all'articolo 17,
comma I. ))
Art. 14-ter
(( (Obblighi per fornitori dei servizi della societa'
dell'informazione resi attraverso reti di comunicazione elettronica).
))
((1. I fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazione
elettronica sono obbligati, fermo restando quanto previsto da altre
leggi o regolamenti di settore, a segnalare al Centro, qualora ne
vengano a conoscenza, le imprese o i soggetti che, a qualunque
titolo, diffondono, distribuiscono o fanno commercio, anche in via
telematica, di materiale pedopornografico, nonche' a comunicare senza
indugio al Centro, che ne faccia richiesta, ogni informazione
relativa ai contratti con tali imprese o soggetti.
2. I fornitori dei servizi per l'effetto della segnalazione di cui
al comma 1 devono conservare il materiale oggetto della stessa per
almeno quarantacinque giorni.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli
obblighi di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'irrogazione della
sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni.
4. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 non si
applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689. ))
Art. 14-quater
(( (Utilizzo di strumenti tecnici per impedire l'accesso ai
siti che diffondono materiale pedopornografico). ))
((1. I fornitori di connettivita' alla rete INTERNET, al fine di
impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro, sono obbligati ad
utilizzare gli strumenti di filtraggio e le relative soluzioni
tecnologiche conformi ai requisiti individuati con decreto del
Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie e sentite le associazioni maggiormente
rappresentative dei fornitori di connettivita' della rete INTERNET.
Con il medesimo decreto viene altresi' indicato il termine entro il
quale i fornitori di connettivita' alla rete INTERNET devono dotarsi
degli strumenti di filtraggio.
2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 e' punita con una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000.
All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle
comunicazioni.
3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 non si
applica il pagamento in misura ridotta di cui all' articolo 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689. ))
Art. 14-quinquies
(( (Misure finanziarie di contrasto alla commercializzazione di
materiale pedopornografico). ))
((1. Il Centro trasmette all'Ufficio italiano dei cambi (UIC), per
la successiva comunicazione alle banche, agli istituti di moneta
elettronica, a Poste italiane Spa e agli intermediari finanziari che
prestano servizi di pagamento, le informazioni di cui all'articolo
14-bis relative ai soggetti beneficiari di pagamenti effettuati per
la commercializzazione di materiale concernente l'utilizzo sessuale
dei minori sulla rete INTERNET e sulle altre reti di comunicazione.
2. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane
Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento
comunicano all'UIC ogni informazione disponibile relativa a rapporti
e ad operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma
1.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo
14-bis l'UIC trasmette al Centro le informazioni acquisite ai sensi
del comma 2.
4. Sono risolti di diritto i contratti stipulati dalle banche,
dagli istituti di moneta elettronica, da Poste italiane Spa e dagli
intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento con i
soggetti indicati ai sensi del comma 1, relativi all'accettazione, da
parte di questi ultimi, di carte di pagamento.
5. Il Centro trasmette eventuali informazioni relative al titolare
della carta di pagamento che ne abbia fatto utilizzo per l'acquisto
di materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori sulla rete
INTERNET o su altre reti di comunicazione, alla banca, all'istituto
di moneta elettronica, a Poste italiane Spa e all'intermediario
finanziario emittente la carta medesima, i quali possono chiedere
informazioni ai titolari e revocare l'autorizzazione all'utilizzo
della carta al rispettivo titolare.
6. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane
Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento,
in conformita' con le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia,
segnalano i casi di revoca di cui al comma 5 nell'ambito delle
segnalazioni previste per le carte di pagamento revocate ai sensi
dell'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386.
7. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane
Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento
comunicano all'UIC l'applicazione dei divieti, i casi di risoluzione
di cui al comma 4 e ogni altra informazione disponibile relativa a
rapporti e ad operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi
del comma 1. L'UIC trasmette le informazioni cosi' acquisite al
Centro.
8. Con regolamento adottato ai sensi del-l'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri dell'interno, della
giustizia, dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni, per le
pari opportunita' e per l'innovazione e le tecnologie, di intesa con
la Banca d'Italia e l'UIC, sentito l'Ufficio del Garante per la
protezione dei dati personali, sono definite le procedure e le
modalita' da applicare per la trasmissione riservata, mediante
strumenti informatici e telematici, delle informazioni previste dal
presente articolo.
9. La Banca d'Italia e l'UIC verificano l'osservanza delle
disposizioni di cui al presente articolo e al regolamento previsto
dal comma 8 da parte delle banche, degli istituti di moneta
elettronica, di Poste italiane Spa e degli intermediari finanziari
che prestano servizi di pagamento. In caso di violazione, ai
responsabili e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria fino
a euro 500.000. All'irrogazione della sanzione provvede la Banca
d'Italia nei casi concernenti uso della moneta elettronica, ovvero il
Ministro dell'economia e delle finanze, su segnalazione della Banca
d'Italia o dell'UIC, negli altri casi. Si applica, in quanto
compatibile, la procedura prevista dall'articolo 145 del testo unico
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni.
10. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al
comma 9 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al fondo di cui all'articolo 17, comma 2, e sono
destinate al finanziamento delle iniziative per il contrasto della
pedopomografia sulla rete INTERNET. ))
Art. 15.
(Accertamenti sanitari)
1. All'articolo 16, comma 1, della legge 15 febbraio 1996, n. 66,
dopo le parole: "per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le
seguenti: "600-bis, secondo comma,".
Art. 16.
(Comunicazioni agli utenti)
1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o
individuali in Paesi esteri hanno obbligo, per un periodo non
inferiore a tre anni decorrenti dalla data di cui al comma 2, di
inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei
programmi o, in mancanza dei primi, nei documenti di viaggio
consegnati agli utenti, nonche' nei propri cataloghi generali o
relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza:
"Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo ... della legge
... n. ... -La legge italiana punisce con la pena della reclusione i
reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche
se gli stessi sono commessi all'estero".
2. Quanto prescritto nel comma 1 si applica con riferimento ai
materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati
successivamente al centottantesimo giorno dopo la data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Gli operatori turistici che violano l'obbligo di cui al comma 1
sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire due milioni a lire dieci milioni.
Art. 17
(Attivita' di coordinamento)
1. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285, le
funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da tutte le
pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza,
anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale
e dall'abuso sessuale. Il Presidente del Consiglio dei ministri
presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta
ai sensi del comma 3.
(( 1-bis. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento per le pari opportunita' l' Osservatorio per il
contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con il compito
di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle
attivita', svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la
prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale fine e'
autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per
raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni,
tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Con
decreto del Ministro per le pari opportunita' sono definite la
composizione e le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio
nonche' le modalita' di attuazione e di organizzazione della banca
dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari
per la sicurezza e la riservatezza dei dati. Resta ferma la
disciplina delle assunzioni di cui ai commi da 95 a 103 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per l'istituzione e l'avvio
delle attivita' dell'Osservatorio e della banca dati di cui al
presente comma e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno
2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C al-legata alla legge
23 dicembre 2005, n. 266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai
sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzate; ad apportare, can propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. ))
2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle
derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della presente
legge sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate su un apposito fondo da iscrivere nello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate,
nella misura di due terzi, a finanziare specifici programmi di
prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli
anni diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli 600-bis,
600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale, introdotti
dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5 della presente legge. La parte
residua del fondo e' destinata, nei limiti delle risorse
effettivamente disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti
responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, secondo
comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale, ((anche
se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo
600-quater.1 dello stesso codice,)) facciano apposita richiesta. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la
Presidenza del Consiglio dei ministri:
a) acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale ed
internazionale, sull'attivita' svolta per la prevenzione e la
repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate
da altri Stati;
b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della pubblica
istruzione, della sanita', dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia e degli affari
esteri, studi e ricerche relativi agli aspetti sociali, sanitari e
giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori;
c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, agli
organismi comunitari e internazionali aventi compiti di tutela dei
minori dallo sfruttamento sessuale.
4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 3 e'
autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al relativo onere
si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Il Ministro dell'interno, in virtu' dell'accordo adottato dai
Ministri di giustizia europei in data 27 settembre 1996, volto ad
estendere la competenza di EUROPOL anche ai reati di sfruttamento
sessuale di minori, istituisce, presso la squadra mobile di ogni
questura, una unita' specializzata di polizia giudiziaria, avente il
compito di condurre le indagini sul territorio nella materia regolata
dalla presente legge.
6. Il Ministero dell'interno istituisce altresi presso la sede
centrale della questura un nucleo di polizia giudiziaria avente il
compito di raccogliere tutte le informazioni relative alle indagini
nella materia regolata dalla presente legge e di coordinarle con le
sezioni analoghe esistenti negli altri Paesi europei.
7. L'unita' specializzata ed il nucleo di polizia giudiziaria sono
istituiti nei limiti delle strutture, dei mezzi e delle vigenti
dotazioni organiche, nonche' degli stanziamenti iscritti nello stato
di previsione del Ministero dell'interno.
Art. 18.
(Abrogazione di norme)
1. All'articolo 4, numero 2), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e
successive modificazioni, le parole: " di persona minore degli anni
21 o " sono soppresse.
Art. 19.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 agosto 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Flick
Lunedì, 3 Agosto 1998







