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Legge n. 66 del 5 febbraio 1996

Norme contro la violenza sessuale

LEGGE 15 febbraio 1996, n. 66

  Norme contro la violenza sessuale.
 
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il capo I del titolo IX del libro secondo e  gli  articoli  530,
539, 541, 542 e 543 del codice penale sono abrogati.
                               Art. 2.
  1.  Nella  sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo
del codice penale, dopo l'articolo 609, sono inseriti gli articoli da
609-bis a 609-decies introdotti  dagli  articoli  da  3  a  11  della
presente legge.
                               Art. 3.
  1. Dopo l'articolo 609 del codice penale e' inserito il seguente:
  "Art.  609-bis  (Violenza  sessuale).  -  Chiunque,  con violenza o
minaccia o mediante abuso di autorita', costringe taluno a compiere o
subire atti sessuali e' punito con la reclusione da  cinque  a  dieci
anni.
  Alla  stessa  pena  soggiace  chi induce taluno a compiere o subire
atti sessuali:
   1) abusando delle condizioni di  inferiorita'  fisica  o  psichica
della persona offesa al momento del fatto;
   2)  traendo  in inganno la persona offesa per essersi il colpevole
sostituito ad altra persona.
  Nei casi di minore gravita' la pena  e'  diminuita  in  misura  non
eccedente i due terzi".
                               Art. 4.
  1.   Dopo   l'articolo   609-bis   del  codice  penale,  introdotto
dall'articolo 3 della presente legge, e' inserito il seguente:
  "Art.  609-ter  (Circostanze  aggravanti).  -  La  pena  e'   della
reclusione  da  sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-
bis sono commessi:
   1)  nei  confronti  di  persona  che  non  ha  compiuto  gli  anni
quattordici;
   2)  con  l'uso  di  armi  o  di  sostanze  alcoliche, narcotiche o
stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi  della
salute della persona offesa;
   3)  da  persona  travisata  o  che  simuli la qualita' di pubblico
ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
   4) su persona comunque sottoposta  a  limitazioni  della  liberta'
personale;
   5)  nei  confronti  di persona che non ha compiuto gli anni sedici
della  quale  il  colpevole  sia  l'ascendente,  il  genitore   anche
adottivo, il tutore.
  La pena e' della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto
e'  commesso  nei  confronti  di persona che non ha compiuto gli anni
dieci".
                               Art. 5.
  1.   Dopo   l'articolo   609-ter   del  codice  penale,  introdotto
dall'articolo 4 della presente legge, e' inserito il seguente:
  "Art. 609-quater (Atti sessuali con  minorenne).  -  Soggiace  alla
pena  stabilita  dall'articolo  609-bis  chiunque,  al di fuori delle
ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con  persona
che, al momento del fatto:
   1) non ha compiuto gli anni quattordici;
   2)  non  ha  compiuto  gli  anni  sedici,  quando il colpevole sia
l'ascendente, il genitore anche adottivo,  il  tutore,  ovvero  altra
persona  cui,  per  ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di
vigilanza o di custodia, il minore  e'  affidato  o  che  abbia,  con
quest'ultimo, una relazione di convivenza.
  Non  e'  punibile  il  minorenne  che,  al  di  fuori delle ipotesi
previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne
che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di eta'  tra  i
soggetti non e' superiore a tre anni.
  Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita fino a due terzi.
  Si  applica  la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se
la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci".
                               Art. 6.
  1.   Dopo  l'articolo  609-quater  del  codice  penale,  introdotto
dall'articolo 5 della presente legge, e' inserito il seguente:
    (("Art.  609-quinquies  (Corruzione  di minorenne). )) - Chiunque
compie   atti   sessuali  in  presenza  di  persona  minore  di  anni
quattordici,  al fine di farla assistere, e' punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni".
                               Art. 7.
  1.  Dopo  l'articolo  609-quinquies  del  codice penale, introdotto
dall'articolo 6 della presente legge, e' inserito il seguente:
  "Art. 609-sexies (Ignoranza  dell'eta'  della  persona  offesa).  -
Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater
e  609-octies  sono  commessi  in  danno  di  persona  minore di anni
quattordici,  nonche'  nel  caso  del  delitto  di  cui  all'articolo
609-quinquies,  il  colpevole  non  puo'  invocare,  a propria scusa,
l'ignoranza dell'eta' della persona offesa".
                               Art. 8.
  1.   Dopo  l'articolo  609-sexies  del  codice  penale,  introdotto
dall'articolo 7 della presente legge, e' inserito il seguente:
  "Art. 609-septies (Querela di parte). - I  delitti  previsti  dagli
articoli  609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della
persona offesa.
  Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo  comma,  il  termine
per la proposizione della querela e' di sei mesi.
  La querela proposta e' irrevocabile.
  Si procede tuttavia d'ufficio:
   1)  se  il  fatto  di  cui  all'articolo  609-bis  e' commesso nei
confronti di persona che al momento del fatto  non  ha  compiuto  gli
anni quattordici;
   2)  se il fatto e' commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di
lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore  e'
affidato  per  ragioni  di  cura,  di  educazione,  di istruzione, di
vigilanza o di custodia;
   3) se il fatto e' commesso  da  un  pubblico  ufficiale  o  da  un
incaricato   di   pubblico   servizio  nell'esercizio  delle  proprie
funzioni;
   4) se il fatto e' connesso con un altro delitto per  il  quale  si
deve procedere d'ufficio;
   5)  se  il  fatto  e'  commesso  nell'ipotesi  di cui all'articolo
609-quater, ultimo comma".
                               Art. 9.
  1.  Dopo  l'articolo  609-septies  del  codice  penale,  introdotto
dall'articolo 8, comma  1,  della  presente  legge,  e'  inserito  il
seguente:
  "Art.  609-octies  (Violenza  sessuale  di  gruppo).  - La violenza
sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da  parte  di  piu'
persone  riunite,  ad  atti  di violenza sessuale di cui all'articolo
609-bis.
  Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo e' punito con
la reclusione da sei a dodici anni.
  La  pena  e'  aumentata  se  concorre  taluna   delle   circostanze
aggravanti previste dall'articolo 609-ter.
  La  pena  e' diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto
minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La
pena e' altresi' diminuita per chi sia stato determinato a commettere
il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4)
del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112".
                              Art. 10.
  1.   Dopo  l'articolo  609-octies  del  codice  penale,  introdotto
dall'articolo 9 della presente legge, e' inserito il seguente:
  "Art. 609-nonies (Pene accessorie ed altri effetti  penali).  -  La
condanna  per  alcuno  dei  delitti  previsti dagli articoli 609-bis,
609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta:
   1) la perdita della potesta' del genitore, quando la  qualita'  di
genitore e' elemento costitutivo del reato;
   2)  l'interdizione  perpetua  da  qualsiasi ufficio attinente alla
tutela ed alla curatela;
   3) la perdita del  diritto  agli  alimenti  e  l'esclusione  dalla
successione della persona offesa".
                              Art. 11.
  1.   Dopo  l'articolo  609-nonies  del  codice  penale,  introdotto
dall'articolo 10 della presente legge, e' inserito il seguente:
  "Art. 609-decies (Comunicazione al tribunale per  i  minorenni).  -
Quando  si  procede  per  alcuno  dei delitti previsti dagli articoli
609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies  commessi  in  danno  di
minorenni,  ovvero  per il delitto previsto dall'articolo 609-quater,
il procuratore della Repubblica ne da' notizia  al  tribunale  per  i
minorenni.
  Nei   casi  previsti  dal  primo  comma  l'assistenza  affettiva  e
psicologica della persona offesa minorenne  e'  assicurata,  in  ogni
stato  e  grado  del  procedimento,  dalla presenza dei genitori o di
altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse  dall'autorita'
giudiziaria che procede.
  In  ogni  caso  al minorenne e' assicurata l'assistenza dei servizi
minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti
dagli enti locali.
  Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresi' l'autorita'
giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento".
                              Art. 12.
  1.  Dopo il titolo II del libro terzo del codice penale e' aggiunto
il seguente:
  "Titolo II- Bis - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI
                    LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA
  Art. 734-bis (Divulgazione delle  generalita'  o  dell'immagine  di
persona offesa da atti di violenza sessuale). - Chiunque, nei casi di
delitti   previsti   dagli  articoli  609-bis,  609-ter,  609-quater,
609-quinquies e  609-octies,  divulghi,  anche  attraverso  mezzi  di
comunicazione  di  massa,  le  generalita' o l'immagine della persona
offesa senza il suo consenso, e' punito con l'arresto da  tre  a  sei
mesi".
                              Art. 13.
  1. All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 1
e' inserito il seguente:
  "1-bis.  Nei  procedimenti  per  i  delitti  di  cui  agli articoli
609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies  del  codice
penale  il  pubblico  ministero o la persona sottoposta alle indagini
possono  chiedere   che   si   proceda   con   incidente   probatorio
all'assunzione  della  testimonianza  di  persona  minore  degli anni
sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1".
  2. All'articolo 393 del codice di procedura penale, dopo il comma 2
e' inserito il seguente:
  "2-bis.  Con  la  richiesta  di   incidente   probatorio   di   cui
all'articolo  392,  comma 1-bis, il pubblico ministero deposita tutti
gli atti di indagine compiuti".
                              Art. 14.
  1. All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 3
e' inserito il seguente:
  "3-bis.  La  persona  sottoposta alle indagini ed i difensori delle
parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai  sensi
dell'articolo 393, comma 2-bis".
  2. All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 5
e' aggiunto il seguente:
  "5-bis.  Nel  caso  di  indagini  che  riguardano  ipotesi di reato
previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del
codice  penale,  il  giudice,  ove   fra   le   persone   interessate
all'assunzione  della  prova  vi  siano  minori  di  anni sedici, con
l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo,  il  tempo  e  le
modalita'   particolari   attraverso   cui   procedere  all'incidente
probatorio, quando le esigenze del minore lo  rendono  necessario  od
opportuno. A tal fine l'udienza puo' svolgersi anche in luogo diverso
dal  tribunale,  avvalendosi  il  giudice, ove esistano, di strutture
specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello
stesso  minore.  Le   dichiarazioni   testimoniali   debbono   essere
documentate  integralmente  con  mezzi  di riproduzione fonografica o
audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilita' di strumenti  di
riproduzione  o  di personale tecnico, si provvede con le forme della
perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio e' anche
redatto  verbale  in  forma  riassuntiva.   La   trascrizione   della
riproduzione e' disposta solo se richiesta dalle parti".
                              Art. 15.
  1. All'articolo 472 del codice di procedura penale, dopo il comma 3
e' inserito il seguente:
  "3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli
609-bis,  609-ter  e  609-octies  del codice penale si svolge a porte
aperte; tuttavia, la persona offesa puo' chiedere che  si  proceda  a
porte  chiuse  anche  solo per una parte di esso. Si procede sempre a
porte  chiuse  quando  la  parte  offesa  e'   minorenne.   In   tali
procedimenti  non  sono  ammesse  domande  sulla vita privata o sulla
sessualita'  della  persona  offesa  se  non  sono  necessarie   alla
ricostruzione del fatto".
                              Art. 16.
  1.  L'imputato  per  i  delitti  di  cui  agli articoli (( 600-bis,
secondo  comma,  ))  609-bis,  609-ter,  609-quater  e 609-octies del
codice   penale  e'  sottoposto,  con  le  forme  della  perizia,  ad
accertamenti   per   l'individuazione   di   patologie   sessualmente
trasmissibili,  qualora le modalita' del fatto possano prospettare un
rischio di trasmissione delle patologie medesime.
                              Art. 17.
  1. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
le parole: "Per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523,
527 e 628 del codice penale, nonche' per i delitti non colposi contro
la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "Per i reati di cui agli articoli 527 e
628 del codice penale, nonche' per i delitti non  colposi  contro  la
persona, di cui al titolo XII del libro secondo del codice penale".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 15 febbraio 1996
                              SCALFARO
                                  DINI,  Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
Visto, il Guardasigilli: DINI
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Lunedì, 5 Febbraio 1996