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Decreto del 30 luglio 2013 Ministero dell'Interno (GU Serie Generale n.207 del 4-9-2013)

Il bando per richiedere i contributi del sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati

MINISTERO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante “Attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri” e in particolare l'articolo 13, comma 4, che prevede che con decreto del Ministro dell'Interno “si provvede all'eventuale armonizzazione delle linee guida e del formulario di cui all'articolo 1-sexies, comma 3, lettera a), del decreto-legge con le disposizioni del medesimo decreto legislativo n.140”, e che “con lo stesso decreto si provvede a fissare un termine per la presentazione delle domande di contributo” da parte degli enti locali per la partecipazione alla ripartizione del Fondo;

Visto il DM 28 novembre 2005, adottato ai sensi del citato articolo 1-sexies comma 2, modificato con i successivi decreti ministeriali in data 27 giugno 2007, 22 luglio 2008 e 5 agosto 2010 con i quali il Ministro dell'Interno ha provveduto a:
- stabilire le linee guida ed il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la ripartizione e per la verifica della corretta gestione del medesimo contributo e le modalità per la sua eventuale revoca;
- assicurare, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo, la continuità degli interventi e dei servizi già in atto;

Ritenuta la necessità di dover adottare un nuovo decreto recante la disciplina del bando SPRAR per il triennio 2014-2016 con i relativi allegati, che costituiscono tutti parte integrante del presente decreto:
Allegato A - Linee Guida;
Allegato B - Modello di domanda del contributo;
Allegato B1 - Scheda strutture;
Allegato B2 - Certificato di abitabilità delle strutture di accoglienza o dichiarazione sostitutiva;
Allegato C - Piano finanziario;
Allegato C1 - Relazione descrittiva del cofinanziamento;
Allegato D - Tabella per la revoca del contributo;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;

Visto il decreto legislativo 3 ottobre 2008, n.159;

Sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente decreto, in conformità al decreto legislativo 19 novembre 2007, n.251, di seguito nominato “decreto qualifiche” e al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di seguito nominato “decreto procedure”, si intende per:
a) “domanda di protezione internazionale”: la domanda di protezione presentata secondo le modalità previste dal “decreto procedure” diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;
b) “richiedente protezione internazionale”: il cittadino di un paese terzo o apolide che abbia chiesto di essere ammesso ad una forma di protezione internazionale;
c) “status di rifugiato”: la protezione internazionale riconosciuta al cittadino straniero ai sensi dell’articolo 11 del “decreto qualifiche”;
d) “protezione sussidiaria”: la protezione internazionale riconosciuta al cittadino straniero ai sensi dell’articolo 17 del “decreto qualifiche”;
e) “protezione umanitaria”: la protezione di cui all’articolo 32 del “decreto procedure” concessa al cittadino di un paese terzo che si trovi in oggettive e gravi condizioni personali che non consentono l’allontanamento e a cui, qualora non venga accolta la domanda di protezione internazionale, viene rilasciato dal questore un permesso di soggiorno ai sensi dell’ articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.
Inoltre, si intende per:
- “Fondo”: il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo istituito con l’articolo 1- septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n.39;
- “Capo Dipartimento”: il Capo dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione;
- “Direttore Centrale”: il Direttore della direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo;
- “Direzione Centrale”: la direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo;
- “SPRAR”: Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati;
- “Servizio Centrale”: Servizio Centrale dello SPRAR.

ARTICOLO 2 – DURATA DEGLI INTERVENTI

1. Il Capo Dipartimento, con apposito provvedimento stabilisce, con riferimento alla durata triennale dei servizi finalizzati all’accoglienza di richiedenti/titolari di protezione internazionale per i quali gli enti locali richiedono un contributo, la capacità ricettiva dello SPRAR.

2. Il contributo, secondo i principi della contabilità generale dello Stato, viene assegnato distintamente per ciascun anno della triennalità di vigenza del bando.

ARTICOLO 3 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Accedono alla ripartizione delle disponibilità del Fondo, riservate al sostegno finanziario dei servizi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989 n. 416, convertito con modificazioni dalla legge n. 39/1990, gli enti locali, anche eventualmente associati, le loro unioni o consorzi che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti/titolari di protezione internazionale e dei loro familiari, nonché degli stranieri e dei loro familiari beneficiari di protezione umanitaria ai sensi dell'articolo 32 del “decreto procedure”.
Per accedere alla ripartizione del Fondo, gli enti locali presentano, in carta libera, domanda di contributo sottoscritta dal rappresentante dell'amministrazione o dell'ente locale, utilizzando esclusivamente gli appositi modelli “A”, “B”, “B1”, “B2”, “C”, “C1” e “D” allegati al presente decreto, di cui all’articolo 15.
Gli enti locali devono inoltre produrre i seguenti documenti:
- copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante dell’ente locale che ha presentato la domanda o di un suo delegato;
- lettere di adesione di enti locali che offrono servizi a favore del progetto o sul cui territorio insistono le strutture di accoglienza;
- dichiarazione di impegno dell’ente locale di avvalersi di uno o più enti attuatori con pluriennale consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale comprovata da attività e servizi in essere al momento della presentazione della domanda (nei casi in cui l’ente locale intenda avvalersi di ente attuatore);
- piantine delle strutture adibite all’accoglienza dei soggetti disabili e/o con disagio mentale o psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata e all’accoglienza di minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo;
- autorizzazione e accreditamento della struttura di accoglienza per i minori non accompagnati, così come previsto dalla normativa regionale e nazionale, laddove non sussista ancora un recepimento regionale del DM 308/2001.

2. E' ammissibile una sola domanda di contributo per ogni ente locale anche se presentata in forma associata, come unione o consorzio. La presentazione di una seconda e di una terza domanda di contributo da parte dello stesso ente è ammissibile nel rispetto del limite complessivo dei posti di cui all'articolo 5, comma 2, esclusivamente se relativa ai servizi specifici, riservati a minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale o umanitaria, nonché a persone disabili e/o con disagio mentale o psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata.

3. Le domande, in duplice copia, sono consegnate a mano o inviate, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo, Piazza del Viminale, 00184 Roma entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ARTICOLO 4 – CAUSE DI INAMMISSIBILITA’ E DI ESCLUSIONE

1. Sono inammissibili:
a) le domande spedite dopo la decorrenza del termine di cui al precedente articolo 3, comma 3;
b) le domande di contributo non corredate dal piano finanziario redatto secondo lo schema unito al modello di domanda di cui all’allegato “C” ;
c) le domande redatte su formulari non conformi ai modelli allegati al presente decreto e/o privi della firma del legale rappresentante.
Nel caso di presentazione di più domande da parte del medesimo ente locale per una stessa graduatoria, di cui al successivo articolo 9 del presente decreto, è ammissibile quella pervenuta per prima secondo i tempi e le modalità stabilite dal precedente articolo 3.

2. Sono escluse:
a) le domande di partecipazione alla ripartizione del Fondo riferite a servizi non operativi dal mese di gennaio dell’anno immediatamente successivo a quello di presentazione della domanda;
b) le domande che non prevedono i servizi minimi garantiti indicati nelle Linee Guida;
c) le domande prive della dichiarazione di impegno a destinare alla rete nazionale dello SPRAR una percentuale minima del 70 per cento dei posti complessivi disponibili nelle strutture di accoglienza;
d) le domande prive della dichiarazione d’impegno ad attivare posti aggiuntivi di accoglienza secondo le modalità di cui al successivo articolo 6.
Nel caso di enti locali che decidano di avvalersi della collaborazione di enti attuatori, la domanda deve essere corredata, pena l’esclusione, da una dichiarazione circa la pluriennale e consecutiva esperienza degli enti attuatori nella presa in carico di richiedenti/ titolari di protezione internazionale, comprovata da attività e servizi in essere al momento della presentazione della proposta progettuale.
Comporta, altresì, l’esclusione della domanda il mancato rispetto dei termini di invio dei chiarimenti e delle integrazioni documentali richieste dalla Commissione di cui all’articolo 8 nei casi previsti nel medesimo articolo.

ARTICOLO 5 – CAPACITA’ RICETTIVA DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA

1. Gli enti locali che presentano domanda di contributo debbono destinare allo SPRAR una percentuale minima del 70 per cento dei posti complessivi disponibili nelle strutture di accoglienza.
All'assegnazione di tali posti provvede direttamente la Direzione Centrale, tramite il Servizio Centrale, che può disporre, sulla base delle esigenze, di destinare tali posti a beneficiari con caratteristiche diverse rispetto a quelle indicate nella domanda di contributo originaria.
I posti disponibili per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, da indicare al momento della presentazione della domanda di contributo, sono riservati totalmente alle esigenze della rete nazionale ai sensi del decreto legislativo n. 140/2005.

2. La capacità ricettiva dei servizi di accoglienza, ad esclusione di quelli specificamente destinati ai soli minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale o umanitaria, nonché alle persone disabili e/o con disagio mentale o psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, non deve essere inferiore a quindici posti né’ superiore a:
a) quindici posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con popolazione complessiva fino a 5.000 abitanti;
b) venticinque posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 5.001 e 40.000 abitanti;
c) cinquanta posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 40.001 e 200.000 abitanti;
d) cinquanta posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, nel cui territorio è presente un centro di cui all’articolo 20 del “decreto procedure” e all’articolo 12 della legge 6 marzo 1998 n. 40;
e) cento posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 200.001 e 1.000.000 abitanti;
f) centocinquanta posti nel caso di enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 1.000.001 e 2.000.000 abitanti;
g) duecentocinquanta posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione superiore a 2.000.001 abitanti.
Per quanto concerne i servizi di accoglienza specificamente predisposti per i minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale o umanitaria, in ogni caso il limite minimo del numero dei posti è dieci.
La capacità ricettiva dei servizi di accoglienza predisposti per i soggetti con disagio mentale o psicologico e con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata non deve essere inferiore a quattro posti, né superiore a otto posti, esclusivamente destinati a tale tipo di vulnerabilità.
Nel caso in cui la domanda di contributo è presentata da un consorzio, da un’unione di comuni, da un’associazione di comuni, ovvero da una provincia, il numero degli abitanti va calcolato in base alla popolazione dei soli comuni dove sorgono le strutture di accoglienza.

ARTICOLO 6 - CAPACITA’ RICETTIVA DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA AGGIUNTIVI

1. L’ente locale che presenta domanda di contributo ha l’obbligo di garantire, nel corso del triennio di vigenza del bando, l’attivazione di una percentuale di posti aggiuntivi su richiesta della Direzione Centrale per il tramite del Servizio Centrale.

2. L’attivazione ha carattere facoltativo per gli enti locali che presentino domande riferite a servizi per minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale o umanitaria o per persone disabili e/o con disagio mentale o psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata.

3. La percentuale di posti aggiuntivi viene calcolata in base al numero di posti effettivamente finanziati secondo i seguenti criteri:
a) da un minimo obbligatorio di 40 per cento a un massimo di 100 per cento per i progetti fino a 25 posti;
b) da un minimo obbligatorio di 30 per cento a un massimo di 100 per cento per i progetti da 26 fino a 50 posti;
c) da un minimo obbligatorio di 20 per cento a un massimo di 100 per cento per i progetti da 51 posti e oltre.
I posti vanno calcolati con arrotondamento per difetto all’unità inferiore.

4. Per i posti aggiuntivi non è richiesto alcun cofinanziamento all’ente locale. Non è necessario, inoltre, indicare nella domanda di contributo le strutture da destinare all’attivazione dei posti aggiuntivi, fermo restando la conformità delle stesse a quanto previsto dalle Linee Guida.

5. A partire dalla ricezione della richiesta di attivazione dei posti aggiuntivi, gli enti locali sono tenuti ad attivare, i primi sei posti, entro i successivi 7 giorni lavorativi. I restanti posti andranno attivati entro e non oltre i successivi 20 giorni lavorativi.

6. Per ogni posto aggiuntivo attivato viene riconosciuto un costo pro die/pro capite pari ad euro 35. Agli enti locali che, ai sensi del comma 2, offrono facoltativamente posti aggiuntivi, viene assegnato, a concorrenza delle spese sostenute, un contributo giornaliero a persona di euro 35.

ARTICOLO 7 – COSTI INAMMISSIBILI

1. Non sono ammissibili i costi per l'acquisto di immobili, né quelli relativi al pagamento di eventuali mutui accesi per l’acquisto degli stessi.

2. Non sono ammissibili i costi di adeguamento delle strutture da adibire all’accoglienza, ad eccezione degli enti locali che presentano domanda di contributo per la prima volta, oppure di quelli che, pur avendola presentata negli anni precedenti, non siano stati mai ammessi al contributo.
Non sono, altresì, ammissibili i costi di adeguamento riferiti a strutture che abbiano beneficiato, o per le quali sia stato richiesto, un contributo a valere sui Programmi Operativi Nazionali - PON.
Per gli enti locali che ne hanno titolo è possibile imputare costi di adeguamento per una quota non superiore al dieci per cento del costo complessivo del servizio ammesso al contributo.
I lavori di adeguamento devono essere ultimati entro e non oltre 60 giorni dalla data di comunicazione dell’assegnazione del contributo.

ARTICOLO 8 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

1. Ai fini della selezione delle domande di cui all'articolo 3, con provvedimento del Capo Dipartimento è istituita una Commissione di valutazione composta dal direttore centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo o da un suo delegato che la presiede, da un dirigente di II fascia in servizio presso il Ministero dell’Interno, da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI). Compongono, inoltre, la Commissione un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) ed un rappresentante delle Regioni. La segreteria della Commissione è assicurata da un funzionario in servizio presso la Direzione Centrale.
Per le attività connesse alla valutazione dei progetti, la Commissione si avvale del supporto tecnico del Servizio Centrale.
La partecipazione alla Commissione non comporta compensi o rimborsi.

2. La Commissione di valutazione è validamente costituita con la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

3. La Commissione, nel corso della valutazione, si riserva la facoltà di:
- chiedere chiarimenti in relazione alla documentazione presentata e agli elementi non sostanziali contenuti nella domanda;
- chiedere integrazioni documentali riguardo a mere irregolarità formali della documentazione ricevuta.
In tali ipotesi la Commissione assegna un termine perentorio entro il quale, pena l’esclusione, l’ente locale deve far pervenire i chiarimenti o le integrazioni richieste.

4. Al fine di garantire la più ampia distribuzione dei servizi di accoglienza sul territorio, la Commissione può chiedere all’ente locale una riduzione dei posti in accoglienza rispetto a quelli offerti nella domanda di partecipazione al bando.
In tal caso, l’ente locale che accoglie la richiesta rimodula in maniera conseguente il progetto ed il relativo piano finanziario e fornisce alla Commissione i chiarimenti o le integrazioni richieste.

5. All’esito dell’esame delle domande la Commissione assegna ai singoli progetti i punteggi secondo le modalità stabilite dall'articolo 9, forma ed approva le distinte graduatorie degli enti locali ammessi al contributo.

ARTICOLO 9 – PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La Commissione di cui all'articolo 8 elabora tre graduatorie distinguendo:
a) graduatoria delle domande di contributo che prevedono servizi esclusivamente destinati ai minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale o umanitaria;
b) graduatoria delle domande di contributo che prevedono servizi esclusivamente destinati a persone disabili e/o con disagio mentale o psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata;
c) graduatoria delle domande che prevedono servizi destinati alle restanti categorie di beneficiari.

2. Al fine della formazione della graduatoria la Commissione di valutazione assegna ad ogni istanza di contributo il seguente punteggio utile:
a) punti 0,50 per ogni anno di attività dell’ente locale finanziato dal Fondo, fino ad un massimo di 6 anni;
b) un punteggio pari al quoziente fra costo totale e costo di tutto il personale dell’ente locale e/o dell’ente attuatore stabilmente impiegato (dipendenti e collaboratori) fino a un massimo di 2,40 punti;
c) punti 0,20 per ogni cinque per cento in più di cofinanziamento rispetto al venti per cento previsto dall’articolo 1- sexies, comma 2, del “decreto-legge” e dettagliato secondo i criteri previsti dall’allegato “ C1”fino ad un massimo di 0,60;
d) punti da 0 a 4 per la coerenza e la proporzionalità del piano finanziario rispetto alle attività previste dal progetto;
e) punti da 0 a 6 per la qualità della proposta progettuale presentata;
f) punti da 0 a 4 per il livello di aderenza ai parametri previsti dalle Linee Guida.

3. In caso di parità di punteggio, il titolo di preferenza è costituito dal maggiore numero di posti riservati dall’ente locale in favore dello SPRAR. In caso di ulteriore parità di punteggio saranno prioritariamente ammessi gli enti locali che, oltre ai posti e ai servizi specifici di cui al comma 1 lettere a), b), abbiano presentato anche una domanda di contributo per la realizzazione di servizi di accoglienza in favore di richiedenti/titolari di protezione di cui al comma 1 lettera c).

ARTICOLO 10 – DECRETO DI RIPARTIZIONE

1. Il piano di ripartizione del Fondo è definito dalla Commissione di cui all'articolo 8, che assegna all’ente locale, sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 9, comma 1, un sostegno finanziario non superiore all'ottanta per cento del costo totale del singolo progetto territoriale.

2. Il Ministro dell'Interno, acquisita la graduatoria redatta dalla Commissione di valutazione di cui all'articolo 8 del presente decreto e sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il decreto di ripartizione del Fondo.

3. Della graduatoria degli enti locali ammessi a contributo è data diffusione mediante la pubblicazione sui siti internet del Ministero dell’Interno e del Servizio Centrale.
Dell'assegnazione del contributo è data, altresì, formale comunicazione all'ente locale beneficiario, nonché alla Prefettura - Utg territorialmente competente.

ARTICOLO 11 – VARIAZIONI DEL SERVIZIO FINANZIATO

1. I servizi indicati nei progetti che, entrati in graduatoria, sono stati ammessi al riparto del Fondo, non possono subire variazioni nella fase attuativa dei progetti stessi.
Non può essere sottoposto a novazione soggettiva il rapporto tra l’ente locale associato o aderente, e l’ente attuatore, predeterminato per l’attivazione del progetto fin dal mese di gennaio ai fini dell’ammissibilità della domanda. Costituiscono elementi essenziali per la valutazione del progetto e per l’inserimento in graduatoria Ia tipologia del servizio nonché l’idoneità dell’ente attuatore del servizio stesso. Su richiesta dell’ente locale, la proposta di variazione degli elementi costitutivi del progetto può essere sottoposta alla Commissione che, in seduta straordinaria, la accoglie sulla base della sussistenza di comprovati motivi.
Acquisito il parere del Servizio Centrale, la Direzione Centrale comunica all’ente locale l’approvazione o il diniego della variazione richiesta.
La richiesta di variazione delle strutture di accoglienza e della loro ubicazione è inoltrata alla Direzione Centrale che acquisito il parere del Servizio Centrale, comunica l’eventuale nulla osta,
Le variazioni non autorizzate, ai sensi del presente articolo, comportano la revoca del contributo di cui all’articolo 14.

2. La rimodulazione del piano finanziario preventivo, da presentare al Servizio Centrale nel mese di novembre di ogni anno nel triennio, non può prevedere diminuzioni dell’ammontare complessivo della macro voce: “Integrazione” fissata nel progetto approvato.

ARTICOLO 12 – PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO E CONTROLLI

1. Il rendiconto delle spese sostenute dall’ente locale è presentato alla Direzione centrale, tramite il Servizio Centrale, con le modalità indicate nel “Manuale unico di rendicontazione SPRAR”. Il rendiconto deve essere conforme al piano finanziario preventivo originario allegato alla domanda o a quello rimodulato successivamente come previsto all’articolo 8, comma 4. L'ente locale è tenuto a conservare la documentazione contabile relativa alle spese sostenute per i cinque anni successivi alla data di presentazione del rendiconto.

2. L'ente locale presenta, con cadenza semestrale, al Servizio Centrale per il successivo inoltro alla Direzione Centrale, una scheda di monitoraggio dei servizi erogati ed una relazione intermedia e finale sull’attività svolta e sui risultati raggiunti.

3. La Direzione Centrale, avvalendosi del supporto del Servizio Centrale dispone verifiche ed ispezioni sui servizi degli enti locali assegnatari del contributo.

ARTICOLO 13 – ECONOMIE

1.Le eventuali economie maturate nella fase di attuazione del servizio restano acquisite all'ente locale assegnatario che le utilizza, previa autorizzazione della Direzione Centrale, fino ad esaurimento dell’assegnazione finanziaria, per le stesse finalità indicate nella domanda di contributo.

2. In sede di riparto annuale del contributo, ai fini dell’ottimizzazione delle risorse disponibili sul Fondo, la Direzione Centrale procede ad erogare agli enti locali assegnatari del finanziamento un contributo calcolato al netto delle eventuali economie maturate nelle annualità precedenti, il cui utilizzo è stato autorizzato ai sensi del comma 1.

ARTICOLO 14 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. All’atto dell’assegnazione del contributo, a ciascun progetto viene attribuito un punteggio complessivo di 20 punti. Tale punteggio subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella “D”, a seguito della accertata inosservanza di uno o più obblighi previsti dal presente decreto e dalle Linee Guida, a fronte del monitoraggio effettuato nel triennio 2014-2016 dal Servizio Centrale. Per ogni inosservanza accertata verrà inviato all’ente locale un avviso da parte della Direzione Centrale, per il tramite del Servizio Centrale, con l’invito ad ottemperare alle inosservanze rilevate entro il termine assegnato, pena la decurtazione del punteggio.
La decurtazione del punteggio attribuito può comportare la revoca, parziale o totale, del contributo, attraverso un provvedimento del Direttore Centrale, in misura proporzionale all’entità dell’inosservanza accertata.
La revoca parziale del contributo è disposta in presenza di una decurtazione di punteggio compresa tra 8 e 13 punti complessivi. La revoca totale del contributo è disposta in presenza di una decurtazione di punteggio compresa tra 14 e 20 punti complessivi.
Qualora l’ente locale presenti domanda di contributo per il triennio successivo, le decurtazioni di punteggio e la revoca parziale o totale saranno considerate dalla Commissione in sede di valutazione della proposta progettuale ai fini della formazione della graduatoria.

2. In caso di revoca, l'importo del contributo da restituire è versato dall'ente locale secondo le modalità contenute nel provvedimento di decadenza adottato dal Direttore Centrale.

ARTICOLO 15 – DISPOSITIVI FINALI

Costituiscono parte integrante del presente Decreto i seguenti allegati:
Allegato A - Linee Guida;
Allegato B - Modello di domanda del contributo;
Allegato B1 - Scheda strutture;
Allegato B2 - Certificato di abitabilità delle strutture di accoglienza o dichiarazione sostitutiva;
Allegato C - Piano finanziario;
Allegato C1 - Relazione descrittiva del cofinanziamento;
Allegato D - Tabella per la revoca del contributo.

ARTICOLO 16 – NORME TRANSITORIE

1.In aggiunta a quanto previsto dall’articolo 9 del presente decreto, la Commissione di valutazione assegna ulteriori punti 1 alle domande presentate dagli enti locali che, ammessi alla graduatoria SPRAR per il triennio 2011-2013, nel corso del triennio stesso abbiano attivato posti aggiuntivi su richiesta della Direzione Centrale per il tramite del Servizio Centrale;

2. Per i progetti degli enti locali già ammessi e finanziati nella graduatoria SPRAR, per il triennio 2011-2013, la Commissione di valutazione:
- decurta punti 3, per un ritardo di oltre sessanta giorni rispetto al termine ultimo indicato dal Servizio Centrale nella presentazione dei rendiconti finanziari relativi a ciascun anno di attività;
- decurta punti 0,50 per un ritardo di oltre trenta giorni rispetto al termine ultimo indicato dal Servizio Centrale per la presentazione delle relazioni descrittive intermedie e finali, relative a ciascun anno di attività;
- decurta punti 1,50 per un ritardo di oltre sessanta giorni nella stipula della convenzione fra ente locale ed eventuale ente attuatore rispetto alla comunicazione da parte della Direzione Centrale dell’ammissione al contributo.

3. Gli enti locali titolari di un progetto SPRAR per il triennio 2011 - 2013, che non risultino assegnatari del contributo per il triennio 2014 - 2016, al fine di dare continuità agli interventi di accoglienza ancora in atto, nelle more della definizione dei percorsi di uscita dei beneficiari dai progetti, possono utilizzare, previa autorizzazione della Direzione Centrale, acquisito il parere del Servizio Centrale, eventuali economie accertate o autocertificate al 31 dicembre 2013, secondo le modalità che verranno successivamente indicate.

Il presente Decreto sostituisce le disposizioni previste nei decreti:

DM 28 novembre 2005;
DM 27 giugno 2007;
DM 22 luglio 2008;
DM 5 agosto 2010.

Il presente Decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 30 luglio 2013

Il Ministro:
Alfano

Registrato alla Corte dei Conti
8 agosto 2013
Registro n. 5, Interno, foglio 114

 

Martedì, 30 Luglio 2013