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Decisione n. 2003/93/CE del Consiglio del 19 dicembre 2002

Che autorizza gli Stati membri a firmare, nell'interesse della Comunità, la convenzione dell'Aia del 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori

Decisione del Consiglio del 19 dicembre 2002

che autorizza gli Stati membri a firmare, nell'interesse della Comunità, la convenzione dell'Aia del 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori

(2003/93/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c) e l'articolo 300,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La Comunità sta operando al fine di creare uno spazio giudiziario comune basato sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie.

(2) La convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa il 19 ottobre 1996 nel contesto della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato (in prosieguo denominata la "convenzione"), apporta un valido contributo alla protezione dei minori a livello internazionale ed è pertanto auspicabile che le sue disposizioni siano applicate al più presto.

(3) Alcuni articoli della convenzione hanno ripercussioni sul diritto comunitario derivato in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di cui specialmente al regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi(1).

(4) La Comunità ha competenza esclusiva per le pertinenti disposizioni della convenzione nella misura in cui tali articoli abbiano ripercussioni sulla normativa comunitaria in materia. Gli Stati membri dovrebbero conservare le loro competenze nelle materie disciplinate dalla convenzione che non incidono sul diritto comunitario.

(5) Il testo della convenzione riconosce soltanto agli Stati sovrani la qualità di parti contraenti. Attualmente, quindi, la Comunità non può firmare o ratificare tale convenzione né aderirvi.

(6) È pertanto opportuno che, nell'interesse della Comunità e alle condizioni di cui alla presente decisione, il Consiglio autorizzi in via eccezionale gli Stati membri a firmare la convenzione dell'Aia del 1996.

(7) In base agli articoli 23, 26 e 52 della convenzione una decisione presa in uno Stato membro in una delle materie contemplate dalla medesima può essere riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro conformemente alle pertinenti norme interne del diritto comunitario.

(8) Il Regno Unito e l'Irlanda partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(9) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente decisione e di conseguenza non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il Consiglio autorizza gli Stati membri a firmare la convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa il 19 ottobre 1996, in appresso denominata "la convenzione", nell'interesse della Comunità, fatte salve le condizioni stabilite negli articoli in appresso.

2. Il testo della convenzione è allegato alla presente decisione(2).

3. Ai fini della presente decisione si intende per "Stato membro" tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca.

Articolo 2

All'atto della firma della convenzione gli Stati membri presentano la seguente dichiarazione:

"Gli articoli 23, 26 e 52 della convenzione concedono alle parti contraenti una certa flessibilità ai fini della semplicità e della rapidità del regime di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni. La normativa comunitaria prevede un sistema di riconoscimento ed esecuzione che è almeno altrettanto favorevole quanto le norme stabilite dalla convenzione. Di conseguenza, una decisione emanante da un organo giurisdizionale di uno Stato membro dell'Unione europea su una questione relativa alla convenzione è riconosciuta ed eseguita in ...(3) in applicazione delle pertinenti norme interne del diritto comunitario(4)."

Articolo 3

Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché la convenzione sia firmata anteriormente al 1o giugno 2003.

Articolo 4

All'atto della firma della convenzione gli Stati membri informano per iscritto il ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi che la firma è avvenuta in conformità della presente decisione.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. Espersen

(1) GU L 160 del 30.6.2000, pag. 19. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1185/2002 della Commissione (GU L 173 del 3.7.2002, pag. 3).

(2) Cfr. pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) Stato membro che procede alla dichiarazione.

(4) In questo settore il regolamento (CE) n. 1347/2000 svolge un ruolo speciale per quanto riguarda la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi.

 

Giovedì, 19 Dicembre 2002