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Legge 7 gennaio 1992 n. 41 (G.U. n. 25 del 31 gennaio 1992 - S.O. n. 19)

Ratifica ed esecuzione del trattato fra la Repubblica Italina e la Repubblica Federale del Brasile per l'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 17 ottobre 1989

LEGGE 7 gennaio 1992 n. 41

RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE
PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE, FATTO A ROMA IL 17 OTTOBRE 1989
 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

promulga la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare il trattato fra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile per l'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 17 ottobre 1989.
 
Art. 2

Piena ed intera esecuzione é data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 del trattato stesso.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

TRATTATO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

La Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa del Brasile, desiderando intensificare la loro cooperazione nel campo dell'assistenza giudiziaria, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1
OGGETTO DELL'ASSISTENZA


Ciascuna Parte si impegna a prestare all'altra Parte, su domanda, in conformità con le disposizioni del presente Trattato, la più ampia assistenza per i procedimenti penali condotti da una autorità giudiziaria nella Parte richiedente.
Tale assistenza comprende in particolare la notificazione di atti giudiziari, l'interrogatorio di indiziati o imputati, lo svolgimento di attività di acquisizione probatoria, il trasferimento di persone detenute a fini probatori, l'informazione sui precedenti penali delle persone e sulle condanne penali pronunciate nei confronti dei cittadini dall'altra Parte.
L'assistenza non comprende l'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà personale né l'esecuzione di condanne.
Ciascuna Parte può richiedere all'altra informazioni relative alla legislazione ed alla giurisprudenza.

Art. 2
FATTI CHE DANNO LUOGO ALL'ASSISTENZA


L'assistenza e prestata anche quando i fatti per i quali si procede non costituiscono reato per la legge della Parte richiesta.
Tuttavia, per l'esecuzione di perquisizioni e sequestri l'assistenza é prestata solo se il fatto per il quale si procede nella Parte richiedente e previsto come reato anche dalla legge della Parte richiesta, ovvero é provato che la persona nei confronti della quale si procede ha liberamente espresso il suo consenso; per l'esecuzione di intercettazioni di telecomunicazioni l'assistenza e prestata solo se in relazione al reato per il quale si procede ed in analoghe circostanze l'intercettazione sarebbe ammissibile in procedimenti penali nella Parte richiesta.

Art. 3
RIFIUTO DELL'ASSISTENZA

L'assistenza é rifiutata:
se gli atti richiesti sono vietati dalla legge della Parte richiesta o sono contrari ai principi Condamentali dell'ordinamento giuridico di tale Parte;
se il fatto in relazione al quale si procede é considerato dalla Parte richiesta reato politico o reato esclusivamente militare;
se la Parte richiesta ha fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possono influire negativamente sullo svolgimento o sull'esito del procedimento;
se la persona nei confronti della quale si procede nella Parte richiedente é già stata giudicata per lo stesso fatto nella Parte richiesta, sempre che non si sia sottratta all'esecuzione della pena;
se la Parte richiesta ritiene che la prestazione dell'assistenza può portare pregiudizio alla propria sovranità, alla propria sicurezza o ad altri interessi essenziali nazionali.
Tuttavia, nei casi previsti nelle lettere b), c) e d) del paragrafo 1, l'assistenza é prestata se é provato che la persona nei confronti della quale si procede ha espresso liberamente il suo consenso.
La Parte richiesta comunica prontamente alla Parte richiedente la decisione di non prestare in tutto o in parte l'assistenza, indicandone i motivi.

Art. 4
INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI

Le Parti inviano le comunicazioni e la documentazione previste dal presente Trattato per il tramite delle rispettive autorità centrali.
Ai fini del presente Trattato, l'autorità centrale per la Repubblica Italiana é il Ministero di Grazia e Giustizia e, per la Repubblica Federativa del Brasile, il "Ministerio da Justica".
E' ammessa anche la trasmissione per via diplomatica.

Art. 5
LINGUE

La domanda di assistenza giudiziaria ed i documenti allegati sono redatti nella lingua della Parte richiedente e corredati di una traduzione ufficiale nella lingua della Parte richiesta.
Gli atti e documenti relativi alla esecuzione delle domande sono rimessi alla Parte richiedente nella lingua della Parte richiesta.
Le richieste di informazioni relative alla legislazione ed alla giurisprudenza nonché le relative risposte sono trasmesse nella lingua della Parte richiesta.

Art. 6
ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE

Ai fini del presente Trattato, gli atti, le copie e le traduzioni redatti o autenticati dall'autorità competente di ciascuna Parte, contenenti la firma ed il timbro o bollo ufficiale, sono esenti da ogni forma di legalizzazione per essere utilizzati dinnanzi alle autorità dall'altra Parte.

Art. 7
REQUISITI DELLA DOMANDA

La domanda di assistenza giudiziaria deve contenere le seguenti indicazioni:
l'Autorità Giudiziaria che procede e le generalità della persona nei cui confronti si procede, nonché l'oggetto e la natura del procedimento e le norme penali applicabili al caso;
l'oggetto e il motivo della domanda;
ogni altra indicazione utile per l'esecuzione degli atti richiesti, ed in particolare l'identità e, se possibile, il recapito della persona nei cui confronti gli atti devono essere eseguiti.
La domanda, se ha ad oggetto la ricerca e l'acquisizione di prove, deve inoltre contenere una sommaria esposizione dei fatti oggetto di indagine nonché, quando si tratti di interrogatorio o confronto, l'indicazione delle domande da porre.

Art. 8
ESECUZIONE DELLE DOMANDE

Nell'esecuzione degli atti richiesti si applica la legge della Parte richiesta. Quando la Parte richiedente domanda l'osservanza di particolari formalità, queste sono osservate se non sono contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte richiesta.
Quando i dati e gli elementi forniti dalla Parte richiedente sono insufficienti per l'espletamento della domanda, la Parte richiesta, se non può provvedere direttamente, domanda alla Parte richiedente gli ulteriori elementi necessari.
Se la Parte richiedente lo domanda, la Parte richiesta la informa della data e del luogo di esecuzione degli atti richiesti.
La richiesta deve essere espletata senza indugio. Tuttavia, l'esecuzione degli atti richiesti può essere differita o sottoposta a determinate condizioni quando ciò sia necessario in relazione ad un procedimento penale in corso nella Parte richiesta.
Se non e possibile espletare la domanda, o se l'esecuzione degli atti deve essere differita o sottoposta a determinate condizioni ai sensi del paragrafo 4, la Parte richiesta ne informa immediatamente la Parte richiedente, indicando i motivi.

Art. 9
TRASMISSIONE DI ATTI E OGGETTI

Quando le domande di assistenza hanno ad oggetto la consegna di atti o documenti, la Parte richiesta può consegnarne copie o fotocopie autenticate, salvo che la Parte richiedente domandi espressamente gli originali.
Gli atti, i documenti originali e gli oggetti inviati in espletamento di una richiesta di assistenza giudiziaria devono essere restituiti non appena possibile dalla Parte richiedente, salvo che la Parte richiesta manifesti il proprio disinteresse alla restituzione.

Art. 10
NOTIFICAZIONE DI ATTI

La domanda che ha ad oggetto la notificazione di atti deve essere trasmessa non meno di novanta giorni prima della scadenza del termine utile per la notificazione stessa. Tuttavia, in caso di urgenza, la Parte richiesta fa il possibile per eseguire la notificazione nel più breve termine richiesto.
La Parte richiesta dà la prova dell'avvenuta notificazione inviando una ricevuta datata e firmata dal destinatario o una attestazione delle modalità e della data della notificazione, nonché delle generalità e della qualità della persona che ha ricevuto l'atto. Se l'atto da notificare é trasmesso in due copie, la ricevuta o l'attestazione può essere apposta sulla copia che deve essere restituita.

Art. 11
COMPARIZIONE DI PERSONE NELLA PARTE RICHIEDENTE

Se la domanda ha ad oggetto la notificazione di una citazione a comparire nello Stato richiedente, l'indiziato, l'imputato, il testimone o il perito che non vi ottemperi non può essere sottoposto dalla Parte richiesta a sanzioni o misure coercitive.
Il testimone o il perito che ottempera alla citazione ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennità previste dalla legge della Parte richiedente.

Art. 12
COMPARIZIONE DI PERSONE NELLA PARTE RICHIESTA

Se la domanda ha ad oggetto la citazione di persone per lo svolgimento di atti nel territorio della Parte richiesta, tale Parte può applicare le misure coercitive e le sanzioni previste dalla propria legge in caso di inottemperanza. Tuttavia, quando si tratta della citazione di indiziato o imputato, la Parte richiedente deve specificare le misure che sarebbero applicabili secondo la sua legge e la Parte richiesta non può eccedere misure.

Art. 13
COMPARIZIONE DI PERSONE DETENUTE

Se la Parte richiedente domanda la comparizione, come testimone o ai fini di un confronto, davanti ad una sua Autorità Giudiziaria, di persona detenuta sul territorio della Parte richiesta, tale persona é trasferita provvisoriamente alla Parte richiedente, a condizione che sia restituita entro il termine fissato dalla Parte richiesta e con riserva delle disposizioni dell'art. 14.
Il trasferimento é rifiutato:
se la persona detenuta non vi acconsente;
se il trasferimento é suscettibile di prolungare la detenzione;
se a giudizio delle autorità competenti della Parte richiesta sussistono ragioni imperative che si oppongono all'esecuzione della misura.
A meno che la Parte richiesta del trasferimento non domandi che venga messa in libertà, la persona trasferita deve rimanere in stato di detenzione nel territorio della Parte richiedente.

Art. 14
IMMUNITA'

Nei casi in cui la domanda ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito, di un indiziato o di un imputato a comparire nella Parte richiedente, la persona citata, qualora compaia, non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di pene o di misure di sicurezza né assoggettata ad altre misure restrittive della libertà personale per fatti anteriori alla notificazione della citazione.
L'immunità prevista dal paragrafo 1 cessa se la persona comparsa, avendone avuto la possibilità, non ha lasciato il territorio della Parte richiedente trascorsi quindici giorni dal momento da cui la sua presenza non é più richiesta dall'Autorità Giudiziaria ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

Art. 15
COMUNICAZIONE DI CONDANNE

Ciascuna Parte informa annualmente l'altra Parte delle sentenze di condanna pronunciate dalle proprie Autorità Giudiziarie nei confronti dei cittadini di tale ultima Parte che sono residenti nel territorio della stessa.

Art. 16
PRECEDENTI PENALI

Gli estratti del casellario giudiziale necessari all'Autorità Giudiziaria della Parte richiedente per lo svolgimento di un procedimento penale sono trasmessi a tale Parte se nelle medesime circostanze essi potrebbero essere rilasciati alle autorità giudiziarie della Parte richiesta.

Art. 17
SPESE

Sono a carico della Parte richiesta le spese da essa sostenute per la prestazione dell'assistenza.
Sono tuttavia a carico della Parte richiedente le spese relative al trasferimento nel suo territorio di persone detenute e le spese di viaggio e soggiorno e le indennità di testimoni e periti ivi citati a comparire. Le spese relative allo svolgimento di perizie nel territorio della Parte richiesta sono anticipate da quest'ultima e successivamente rimborsate dalla Parte richiedente.

Art. 18
RATIFICA ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente Trattato sarà ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Brasilia.
Il presente Trattato entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.
Il presente Trattato é concluso per una durata illimitata.
Ciascuna delle Parti potrà denunciarlo in ogni momento.
La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data in cui l'altra Parte avrà ricevuto la relativa notifica.

 

Martedì, 7 Gennaio 1992