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Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 18 (GU Serie Generale n.55 del 7-3-2014)

Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria

 Vigente al: 22-3-2014                                                                                                                                                                            www.immigrazione.biz


DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2014, n. 18

Attuazione    della    direttiva     2011/95/UE     recante     norme sull'attribuzione, a  cittadini  di  paesi  terzi  o  apolidi,  della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonche' sul contenuto della  protezione riconosciuta.

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva 2011/95/UE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio del 13 dicembre 2011, recante  norme  sull'attribuzione,  a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica  di  beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i  rifugiati o per  le  persone  aventi  titolo  a  beneficiare  della  protezione sussidiaria, nonche'  sul  contenuto  della  protezione  riconosciuta (rifusione);
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti dell'Unione europea -  legge  di  delegazione  europea  2013,  ed  in particolare gli articoli 1 e  7  che  hanno  delegato  il  Governo  a recepire la direttiva 2011/95/UE;
  Vista  la  legge 23 agosto 1988, n. 400,  recante   disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del Consiglio dei ministri;
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,  recante attuazione  della   direttiva 2004/83/CE   recante   norme   minime sull'attribuzione, a  cittadini  di  Paesi  terzi  o  apolidi,  della qualifica  di  rifugiato  o  di  persona  altrimenti   bisognosa   di protezione internazionale, nonche' norme minime sul  contenuto  della protezione riconosciuta;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2013;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 14 febbraio 2014;
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  degli  affari  esteri,  il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle  finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e  il  Ministro  per l'integrazione;
 
 Emana
 
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1
 
 Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251

 
  1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n.  251,  e  successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1, le parole: "della qualifica di rifugiato o  di protezione sussidiaria, nonche'  norme  sul  contenuto  degli  status riconosciuti" sono sostituite dalle  seguenti:  "della  qualifica  di beneficiario di protezione internazionale nonche' norme sul contenuto dello status riconosciuto";
    b) all'articolo 2:
      1)  dopo  la  lettera  a)  e'  inserita  la  seguente:  "a-bis) 'beneficiario di protezione internazionale': cittadino straniero  cui e'  stato  riconosciuto  lo  status  di  rifugiato  o  lo  status  di protezione sussidiaria come definito alle lettere f) e h);";
      2) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i) 'domanda  di protezione  internazionale':  la  domanda  di  protezione  presentata secondo le procedure previste  dal  decreto  legislativo  28  gennaio 2008, n. 25, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o  lo  status di protezione sussidiaria;";
      3)  dopo  la  lettera  i)  e'  inserita  la  seguente:  "i-bis) 'richiedente':  lo  straniero  che  ha  presentato  una  domanda   di protezione internazionale sulla quale non e'  ancora  stata  adottata una decisione definitiva;";
      4) alla lettera l), il punto b), e'  sostituito  dal  seguente:
"b) i figli minori del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, anche adottati  o  nati  fuori  dal matrimonio, a condizione che non siano sposati. I minori  affidati  o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;";
      5) alla lettera l), dopo il punto b) e' aggiunto  il  seguente:
"b-bis) il genitore o altro adulto legalmente responsabile, ai  sensi degli  articoli  343  e  seguenti  del  codice  civile,  del   minore beneficiario dello status di rifugiato o dello status  di  protezione sussidiaria;";
    c) all'articolo 3, comma 5, lettera e), e' aggiunto, in fine,  il seguente periodo: "Nel valutare l'attendibilita' del minore, si tiene conto anche del suo grado di maturita' e di sviluppo personale.";
    d) all'articolo 6:
      1) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le  seguenti parole: ", a condizione che abbiano la volonta'  e  la  capacita'  di offrire protezione conformemente al comma 2.";
      2) al comma 2, dopo le parole: "La protezione di cui  al  comma 1" sono inserite le seguenti: "e' effettiva e non temporanea e";
    e) all'articolo 7, al comma 2, dopo la lettera e), e' inserita la seguente:
    "e-bis) azioni giudiziarie o  sanzioni  penali  sproporzionate  o discriminatorie che comportano  gravi  violazioni  di  diritti  umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica  o  di  appartenenza etnica o nazionale;";
    f) all'articolo 8:
      1)  al  comma  1,  alinea,  dopo  le  parole:  "gli   atti   di persecuzione di cui all'articolo 7" sono inserite le seguenti: "o  la mancanza di protezione contro tali atti";
      2) al comma 1, lettera d), dopo  le  parole:  "ai  sensi  della legislazione italiana;" sono aggiunte le  seguenti:  "ai  fini  della determinazione dell'appartenenza a un determinato  gruppo  sociale  o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo,  si tiene  debito  conto  delle  considerazioni   di   genere, compresa l'identita' di genere;";
    g) all'articolo 9, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
  "2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere e) e f) del comma 1 non si applicano quando  il  rifugiato  puo'  addurre  motivi  imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare  di  avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza  ovvero,  se  si tratta di apolide, del Paese nel quale aveva la dimora abituale.";
    h) all'articolo 10, comma 2, lettera b), le  parole:  "prima  del rilascio del permesso di soggiorno in qualita'  di  rifugiato,"  sono sostituite dalle seguenti: "prima di esservi ammesso in  qualita'  di richiedente,";
    i) all'articolo 15, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
  "2-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando  il titolare di protezione sussidiaria  puo'  addurre  motivi  imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare  di  avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza  ovvero,  se  si tratta di apolide, del Paese nel quale aveva la dimora abituale.";  
    l) all'articolo 16, comma 1:
      1) alla lettera b), le  parole:  "nel  territorio  nazionale  o all'estero"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "al  di  fuori   del territorio  nazionale,  prima  di  esservi  ammesso  in  qualita'  di richiedente";
      2) alla lettera d), le parole: "o per l'ordine e  la  sicurezza pubblica" sono soppresse;
      3) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
  "d-bis)  costituisca  un  pericolo  per  l'ordine  e  la  sicurezza pubblica, essendo stato condannato  con  sentenza  definitiva  per  i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice  di procedura penale.";
    m) all'articolo 19:
      1) al comma 2, dopo le  parole:  "genitori  singoli  con  figli minori" sono inserite le seguenti: "i  minori  non  accompagnati,  le vittime della  tratta  di  esseri  umani,  le  persone  con  disturbi psichici,";
      2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
  "2-bis. Nell'attuazione delle disposizioni del presente decreto  e' preso in considerazione  con  carattere  di  priorita'  il  superiore interesse del minore.";
    n) all'articolo 20, al comma 1, alinea, dopo le parole:  "decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286," sono inserite le  seguenti:  "ed in   conformita'    degli    obblighi    internazionali    ratificati dall'Italia,";
    o) all'articolo 22:
      1) al comma 3, le parole: "status  di  protezione  sussidiaria" sono   sostituite   dalle    seguenti:    "status    di    protezione internazionale";
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4. Lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria ha diritto  al ricongiungimento  familiare  ai  sensi  e  alle  condizioni  previste dall'articolo 29-bis del  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n. 286.";
    p) all'articolo 23, comma 2, le parole: "con validita' triennale" sono sostituite dalle seguenti: "con validita' quinquennale";
    q) all'articolo 25,  comma  1,  le  parole:  "per  la  formazione professionale e per il tirocinio sul luogo di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "per la formazione professionale, compresi i corsi di aggiornamento, per il tirocinio sul luogo di lavoro e per  i  servizi resi dai centri per l'impiego  di  cui  all'articolo  4  del  decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.";
    r) all'articolo 26, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
  "3-bis. Per il riconoscimento delle qualifiche  professionali,  dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all'estero  dai titolari dello status di  rifugiato  o  dello  status  di  protezione sussidiaria,  le  amministrazioni  competenti   individuano   sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi dell'articolo  49  del  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1999,  n.  394,  anche  in assenza di certificazione da  parte  dello  Stato  in  cui  e'  stato ottenuto il titolo, ove l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione.";
    s) all'articolo 27, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
  "1-bis. Il  Ministero  della  salute  adotta  linee  guida  per  la programmazione  degli  interventi  di  assistenza  e   riabilitazione nonche' per il trattamento dei disturbi psichici dei  titolari  dello status di rifugiato e dello  status  di  protezione  sussidiaria  che hanno  subito  torture,  stupri  o  altre  forme  gravi  di  violenza psicologica, fisica  o  sessuale,  compresi  eventuali  programmi  di formazione e aggiornamento specifici rivolti al  personale  sanitario da realizzarsi nell'ambito delle risorse  finanziarie  disponibili  a legislazione vigente.";
    t) all'articolo 28, comma 3, dopo le parole: "sono assunte"  sono inserite le seguenti: ", quanto prima, a seguito  del  riconoscimento della protezione ove non avviate in precedenza,";
    u) all'articolo 29, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
  "2. Nell'attuazione delle misure e dei servizi di cui  all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39,  all'articolo  5 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140,  ed  all'articolo  42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si tiene conto  anche delle  esigenze  di  integrazione  dei  beneficiari   di   protezione internazionale, promuovendo, nei limiti  delle  risorse  disponibili, ogni iniziativa adeguata  a  superare  la  condizione  di  svantaggio determinata dalla perdita della protezione del Paese di origine  e  a rimuovere  gli  ostacoli  che  di  fatto  ne  impediscono  la   piena integrazione.
  3. Ai fini della programmazione degli  interventi  e  delle  misure volte  a  favorire  l'integrazione  dei  beneficiari  di   protezione internazionale, il Tavolo di coordinamento nazionale insediato presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per  le  liberta'  civili  e l'immigrazione  con  l'obiettivo  di   ottimizzare   i   sistemi   di accoglienza dei richiedenti e/o titolari di protezione internazionale secondo gli indirizzi sanciti d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281, predispone, altresi', ogni  due  anni,  salva  la  necessita'  di  un termine piu' breve, un Piano nazionale  che  individua  le  linee  di intervento per realizzare l'effettiva integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, con particolare  riguardo  all'inserimento socio-lavorativo, anche promuovendo specifici programmi  di  incontro tra domanda e offerta di lavoro, all'accesso all'assistenza sanitaria e sociale, all'alloggio, alla formazione linguistica e all'istruzione nonche' al contrasto delle discriminazioni. Il Piano indica una stima dei destinatari  delle  misure  di  integrazione  nonche'  specifiche misure attuative della programmazione dei  pertinenti  fondi  europei predisposta  dall'autorita'  responsabile.  Il  predetto  Tavolo   e' composto da rappresentanti del Ministero  dell'interno,  dell'Ufficio del Ministro per l'integrazione, del Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, delle Regioni, dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), ed e' integrato, in  sede  di  programmazione  delle  misure  di  cui  alla presente disposizione, con un rappresentante  del  Ministro  delegato alle pari opportunita',  un  rappresentante  dell'Alto  Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), un rappresentante, della Commissione nazionale per il diritto di  asilo  e,  a  seconda  delle materie trattate, con rappresentanti delle  altre  amministrazioni  o altri soggetti interessati.
  3-bis. All'attuazione delle disposizioni di  cui  al  comma  3,  le Amministrazioni  interessate  provvedono  con   le   risorse   umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente.  La partecipazione  alle  sedute  del   Tavolo   non   da'   luogo   alla corresponsione  di  compensi,  gettoni,  emolumenti,   indennita'   o rimborsi spese comunque denominati.
  3-ter.  L'accesso  ai  benefici  relativi   all'alloggio   previsti dall'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' consentito  ai  titolari  dello  status  di  rifugiato  e  di protezione sussidiaria, in condizioni  di  parita'  con  i  cittadini italiani.".

 Art. 2
 
 Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
 
  1. All'articolo 29, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: "ovvero per  il  ricongiungimento  di due  o  piu'  familiari  dei  titolari  dello  status  di  protezione sussidiaria" sono soppresse.

 Art. 3
 
 Disposizione finale
 
  1. Ogni riferimento alla direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a  cittadini  di Paesi terzi o apolidi, della qualifica  di  rifugiato  o  di  persona altrimenti bisognosa  di  protezione  internazionale,  nonche'  norme minime sul contenuto  della  protezione  riconosciuta,  contenuta  in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti,  e' da  intendersi  riferito  alle  corrispondenti   disposizioni   della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di  Paesi terzi o  apolidi,  della  qualifica  di  beneficiario  di  protezione internazionale, su uno status uniforme  per  i  rifugiati  o  per  le  persone aventi titolo a  beneficiare  della  protezione  sussidiaria, nonche' sul contenuto della protezione riconosciuta.

 Art. 4
 
 Disposizione finanziaria
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a legislazione vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  Ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
    Dato a Roma, addi' 21 febbraio 2014
 
                             NAPOLITANO
 
                            Letta,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri
 
                            Moavero Milanesi, Ministro per gli affari
                            europei
 
                            Alfano, Ministro dell'interno
 
                            Bonino, Ministro degli affari esteri
 
                            Cancellieri, Ministro della giustizia
 
                            Saccomanni,  Ministro   dell'economia   e
                            delle finanze
 
                            Giovannini, Ministro del lavoro  e  delle
                            politiche sociali
 
                            Kyenge, Ministro per l'integrazione
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando

 

Venerdì, 21 Febbraio 2014