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Regolamento (UE) n. 375/2014 del 3 aprile 2014 Parlamento Europeo e del Consiglio (G.U. dell'Unione europea n. L 122/1 del 24-4.2014)

Che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario («iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario»)

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 214, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)  La solidarietà è un valore fondamentale dell'Unione ed esiste il potenziale per sviluppare ulteriormente i mezzi di espressione della solidarietà dei cittadini dell'Unione con le popolazioni di paesi terzi esposte a crisi causate dall'uomo o a catastrofi naturali o da queste colpite. L'Unione europea costituisce inoltre nel suo insieme il principale donatore di aiuto umanitario al mondo, dal momento che fornisce quasi il 50 % degli aiuti umanitari mondiali.

(2)  Il volontariato è un'espressione concreta e visibile di solidarietà, che permette alle persone di mettere conoscenze, competenze e tempo al servizio di altri esseri umani, senza scopo di lucro.

(3)  È necessario rafforzare ulteriormente la solidarietà nei confronti delle vittime colpite da crisi e catastrofi nei paesi terzi, nonché accrescere la conoscenza e la visibilità dell'aiuto umanitario e del volontariato in generale tra i cittadini dell'Unione.

(4)  La visione dell'Unione di aiuto umanitario, che comprende un obiettivo, dei principi e buone prassi comuni e un quadro comune per erogare l'aiuto umanitario dell'Unione, è esposta nella dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione europea dal titolo «Consenso europeo sull'aiuto umanitario». Il Consenso europeo sull'aiuto umanitario sottolinea il forte impegno dell'Unione ad adottare un approccio basato sulle esigenze nonché a sostenere e promuovere i principi umanitari fondamentali di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza. Le azioni del Corpo volontario europeo di aiuto umanitario («iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario») dovrebbero essere improntate al Consenso europeo sull'aiuto umanitario.

(5)  L'aiuto umanitario dell'Unione è fornito in situazioni in cui possono intervenire anche altri strumenti connessi alla cooperazione allo sviluppo, alla gestione delle crisi e alla protezione civile. Per coordinare la risposta dell'Unione alle crisi umanitarie nei paesi terzi, l'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario dovrebbe operare in modo coerente e complementare, nonché evitare le sovrapposizioni con le politiche e gli strumenti rilevanti dell'Unione, in particolare con la politica di aiuto umanitario dell'Unione, la politica unionale di cooperazione allo sviluppo, il meccanismo unionale di protezione civile istituito mediante la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze istituito da tale decisione e con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e le delegazioni dell'Unione europea.

(6)  L'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario dovrebbe contribuire agli sforzi volti a rafforzare la capacità dell'Unione di fornire un'assistenza umanitaria fondata sulle esigenze e a consolidare le capacità e la resilienza delle comunità dei paesi terzi vulnerabili o colpite da catastrofi. È altresì importante promuovere la cooperazione con le pertinenti organizzazioni internazionali, nonché con altri partner nel settore umanitario e attori locali e regionali. È opportuno che tale cooperazione sia in linea con le azioni intraprese dalle Nazioni Unite, così da sostenere il ruolo di coordinamento centrale e globale svolto dall'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite (UN-OCHA).

(7)  La quantità, l'entità e la complessità delle crisi umanitarie nel mondo, che siano queste di origine naturale o causate dall'uomo, sono considerevolmente aumentate nel corso degli anni, una tendenza destinata a continuare, provocando una domanda crescente di operatori umanitari per l'apporto di una risposta immediata, efficace, efficiente e coerente e per il sostegno alle comunità locali dei paesi terzi al fine di renderle meno vulnerabili e di rafforzarne la resilienza alle catastrofi.

(8)  I volontari possono contribuire a rafforzare la capacità dell'Unione di fornire un aiuto umanitario basato sulle esigenze e fondato sui principi nonché a migliorare l'efficacia del settore umanitario quando sono adeguatamente selezionati, formati e preparati alla mobilitazione, per garantire che possiedano le necessarie capacità e competenze per aiutare nel modo più efficace le popolazioni in stato di necessità, a condizione che possano contare su un sostegno e una supervisione adeguati nel luogo di intervento.

(9)  In Europa e in tutto il mondo esistono programmi di volontariato incentrati sulla mobilitazione nei paesi terzi. Si tratta spesso di programmi nazionali che vertono principalmente o esclusivamente su progetti di sviluppo. L'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario dovrebbe pertanto apportare un valore aggiunto fornendo l'opportunità ai volontari di dare un contributo comune alle azioni di aiuto umanitario, rafforzando così la cittadinanza europea attiva. L'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario può altresì fornire un valore aggiunto promuovendo la cooperazione transnazionale delle organizzazioni che partecipano nell'esecuzione degli interventi nell'ambito dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, provvedendo in tal modo a migliorare le relazioni internazionali, a diffondere nel mondo un'immagine positiva dell'Unione e a stimolare l'interesse per i progetti umanitari paneuropei.

(10) L'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario dovrebbe essere economicamente sostenibile, integrare i programmi di volontariato esistenti a livello nazionale e internazionale senza creare sovrapposizioni e concentrarsi sulla risposta alle necessità concrete e alle carenze nel settore umanitario.

(11) Come evidenziato nella comunicazione della Commissione, del 23 novembre 2010, intitolata «Come esprimere la solidarietà dei cittadini europei attraverso il volontariato: prime riflessioni su un corpo di volontari per l'aiuto umanitario», l'attuale panorama del volontariato umanitario presenta delle carenze che l'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario può colmare, mobilitando volontari dai profili giusti al momento giusto e nel luogo giusto. Questo risultato può essere raggiunto, in particolare, prevedendo norme e procedure europee sull'individuazione e la selezione di volontari nel settore umanitario, parametri concordati di formazione e preparazione alla mobilitazione, una banca dati di volontari potenziali individuati in base alle esigenze sul campo e opportunità, per i volontari, di contribuire alle operazioni umanitarie non solo con la mobilitazione, ma anche con un sostegno amministrativo e attività di volontariato on line.

(12) Una formazione adeguata come pure la protezione e la sicurezza dei volontari dovrebbero rimanere di primaria importanza ed essere oggetto di scambi regolari di informazioni, anche con gli Stati membri. I Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario non dovrebbero essere mobilitati nell'ambito di operazioni condotte nel quadro di conflitti armati internazionali e non internazionali.

(13) L'Unione effettua le azioni di aiuto umanitario in funzione delle esigenze e in partenariato con organizzazioni esecutive. Tali organizzazioni devono svolgere un ruolo significativo nella realizzazione dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, per garantire la responsabilizzazione degli operatori sul campo e per massimizzare la potenziale presa delle azioni nell'ambito di tale iniziativa. L'Unione dovrebbe affidare a tali organizzazioni soprattutto l'individuazione, la selezione, la preparazione e la mobilitazione dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, nonché il seguito durante e dopo le missioni, conformemente alle norme e alle procedure stabilite dalla Commissione. La Commissione dovrebbe, se necessario, poter far ricorso a volontari ben formati e preparati da inviare presso i propri uffici locali per svolgere attività di sostegno.

(14) Nella comunicazione della Commissione del 25 ottobre 2011 intitolata «Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-2014 in materia di responsabilità sociale delle imprese» si afferma che le imprese private possono svolgere un ruolo importante e contribuire alle operazioni umanitarie dell'Unione, in particolare mediante il volontariato dei loro dipendenti.

(15) L'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario dovrebbe incoraggiare i cittadini europei di tutte le età a esercitare la cittadinanza europea attiva. L'iniziativa dovrebbe quindi contribuire a promuovere il volontariato in tutta l'Unione e a favorire lo sviluppo personale e la sensibilizzazione interculturale dei volontari partecipanti, migliorando così le loro competenze e le loro possibilità di impiego nell'economia globale.

(16) In base ai principi dell'Unione di pari opportunità e di non discriminazione, dovrebbero poter impegnarsi come cittadini attivi tutti i cittadini dell'Unione e quelli che vi risiedono legalmente a lungo termine, di qualsiasi età ed estrazione sociale. Tenuto conto delle specifiche sfide del contesto umanitario, è opportuno che i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario abbiano un'età minima di diciotto anni, e possano rappresentare un'ampia varietà di profili e generazioni, inclusi esperti e pensionati qualificati.

(17) Un chiaro status giuridico è un prerequisito fondamentale per la partecipazione dei volontari a interventi di mobilitazione al di fuori dell'Unione. Le condizioni relative alla mobilitazione dei volontari dovrebbero essere definite contrattualmente, specificando le norme riguardanti la protezione e la sicurezza dei volontari, la responsabilità delle organizzazioni di invio e di accoglienza, la copertura assicurativa, le spese di sussistenza, di alloggio e altre spese rilevanti. È opportuno che la mobilitazione dei volontari nei paesi terzi sia oggetto di adeguate disposizioni in materia di protezione e sicurezza.

(18) Le azioni dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario dovrebbero essere condotte tenendo conto, se del caso, delle raccomandazioni figuranti nell'Agenda politica per il volontariato in Europa come pure dei lavori delle organizzazioni di volontariato europee e internazionali e del programma delle Nazioni Unite per i volontari.

(19) L'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario dovrebbe sostenere azioni basate sulle esigenze che consentano di rafforzare la capacità delle organizzazioni d'accoglienza di prestare aiuto umanitario nei paesi terzi, al fine di migliorare la preparazione e la reazione alle crisi umanitarie a livello locale e di garantire l'efficacia e la sostenibilità delle attività sul campo dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario mediante la gestione del rischio di catastrofi, la preparazione e la reazione alle catastrofi, l'addestramento, la formazione in materia di gestione dei volontari e altri settori pertinenti.

(20) L'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario dovrebbe, ove opportuno, mirare a contribuire al rafforzamento della prospettiva di genere nella politica di aiuto umanitario dell'Unione, promuovendo risposte umanitarie adeguate alle specifiche esigenze di donne e uomini di tutte le età. È opportuno prestare particolare attenzione alla cooperazione con le reti e i gruppi di donne, al fine di favorire la partecipazione e la leadership delle donne nel settore dell'aiuto umanitario e di metterne a frutto le capacità e l'esperienza ai fini della ripresa, del consolidamento della pace, della riduzione del rischio di catastrofi e del rafforzamento della resilienza delle comunità colpite.

(21) Il presente regolamento stabilisce per l'intera durata del periodo finanziario una dotazione finanziaria, che deve costituire per il Parlamento europeo e il Consiglio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria.

(22) Lo stanziamento dell'assistenza finanziaria dovrebbe essere conforme al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. Vista la specificità delle azioni nell'ambito dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, è opportuno che l'assistenza finanziaria possa essere concessa a persone fisiche e a persone giuridiche di diritto pubblico e di diritto privato. È altresì importante garantire il rispetto delle norme di detto regolamento soprattutto per quanto riguarda i principi di economia, efficienza e efficacia ivi previsti.

(23) Il miglioramento dell'esecuzione e della qualità della spesa dovrebbe rappresentare il principio guida per il conseguimento degli obiettivi dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, garantendo nel contempo un utilizzo ottimale delle risorse finanziarie.

(24) È opportuno tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea durante l'intero ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, ivi comprese la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione degli illeciti e il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e attraverso sanzioni, se necessario. È opportuno adottare misure adeguate per prevenire irregolarità e frodi e prendere i provvedimenti necessari per il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(25) La partecipazione dei paesi terzi, in particolare dei paesi in via d'adesione, dei paesi candidati, dei potenziali candidati, dei paesi partner della politica europea di vicinato e dei paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), dovrebbe essere possibile sulla base di convenzioni di cooperazione.

(26) I volontari e le organizzazioni partecipanti che eseguono le azioni nell'ambito dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, provenienti dei paesi cooperanti dovrebbero a loro volta garantire e promuovere il rispetto dei principi stabiliti dal Consenso europeo sull'aiuto umanitario, ponendo l'accento sulla protezione dello «spazio umanitario».

(27) Al fine di consentire un feedback e un miglioramento continuo, nonché di accrescere la flessibilità e l'efficacia delle modalità di adozione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo alle disposizioni relative alle norme di selezione, gestione e mobilitazione dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, la modifica degli indicatori di rendimento e delle priorità tematiche e l'adeguamento delle percentuali di ripartizione della dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(28) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. Per l'adozione delle procedure di selezione, gestione e mobilitazione dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, del dispositivo di certificazione, del programma di formazione e del programma di lavoro annuale dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, si dovrebbe far ricorso alla procedura d'esame.

(29) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(30) Il trattamento di dati personali nell'ambito del presente regolamento non va al di là di quanto è necessario e proporzionato per garantire il buon funzionamento dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario. Il trattamento di dati personali da parte della Commissione è disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il trattamento di dati personali da parte di organizzazioni che eseguono le azioni nell'ambito dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario legalmente stabilite nell'Unione è disciplinato dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

(31) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 e ha emesso un parere il 23 novembre 2012.

(32) È opportuno allineare il periodo di applicazione del presente regolamento con il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio. Pertanto il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1^ gennaio 2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Regolamento (UE) n. 375/2014 del 3 aprile 2014

 

Giovedì, 3 Aprile 2014