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Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109

Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449


                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 59, commi 51, 52 e  53  della  legge  27  dicembre
1997, n. 449; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 13 febbraio 1998; 
  Acquisito il parere delle commissioni riunite  Bilancio  e  Finanze
della Camera dei deputati; 
  Acquisito il parere della  commissione  Finanze  del  Senato  della
Repubblica; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 marzo 1998; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri delle finanze, del lavoro e della  previdenza  sociale,  del
tesoro, del bilancio  e  della  programmazione  economica  e  per  la
solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e della
sanita'; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                    Prestazioni sociali agevolate 
 
  1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni  e  dei
servizi  assicurati  a  tutti  dalla  Costituzione  e   dalle   altre
disposizioni  vigenti,  il  presente  decreto   individua,   in   via
sperimentale,  criteri  unificati  di  valutazione  della  situazione
economica di coloro che richiedono prestazioni o  servizi  sociali  o
assistenziali non destinati alla generalita' dei soggetti o  comunque
collegati  nella  misura  o  nel  costo  a   determinate   situazioni
economiche. Ai fini  di  tale  sperimentazione  le  disposizioni  del
presente decreto si applicano alle prestazioni o  servizi  sociali  e
assistenziali, con esclusione della  integrazione  al  minimo,  della
maggiorazione sociale delle pensioni, dell'assegno e  della  pensione
sociale e di ogni  altra  prestazione  previdenziale,  nonche'  della
pensione e assegno  di  invalidita'  civile  e  delle  indennita'  di
accompagnamento e assimilate. In ogni caso, ciascun ente erogatore di
prestazioni sociali agevolate utilizza le modalita' di raccolta delle
informazioni di cui al successivo articolo 4. 
  2. Gli enti erogatori, entro sessanta giorni dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto, individuano, secondo le  disposizioni
dei rispettivi ordinamenti, le condizioni  economiche  richieste  per
l'accesso alle prestazioni agevolate, con possibilita'  di  prevedere
criteri differenziati in  base  alle  condizioni  economiche  e  alla
composizione della famiglia, secondo le modalita' di cui all'articolo
3. Gli enti erogatori possono altresi' differire  l'attuazione  della
disciplina non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore  delle
disposizioni del decreto di cui all'articolo 2,  comma  3.  Entro  la
medesima data l'I.N.P.S. predispone  e  rende  operativo  il  sistema
informativo di cui all'articolo 4-bis. 
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro  per
la solidarieta' sociale, il Ministro dell'interno,  il  Ministro  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il  Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sono individuate le  modalita'
attuative, anche con riferimento agli  ambiti  di  applicazione,  del
presente decreto. E' fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  59,
comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
  3-bis.  Nell'ambito  della  normativa   vigente   in   materia   di
regolazione dei servizi di  pubblica  utilita',  le  autorita'  e  le
amministrazioni pubbliche competenti possono utilizzare  l'indicatore
della  situazione  economica  equivalente   risultante   al   Sistema
informativo dell'indicatore della  situazione  economica  equivalente
gestito dall'I.N.P.S. ai sensi del presente decreto per la  eventuale
definizione  di  condizioni  agevolate  di  accesso  ai  servizi   di
rispettiva competenza. 
                                                            (4) ((5)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal D.L. 6 luglio  2012,
n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012,  n.  135,
ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "A far data dai trenta giorni
dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione  del  nuovo
modello   di   dichiarazione   sostitutiva   unica   concernente   le
informazioni necessarie per la  determinazione  dell'ISEE,  attuative
del decreto di cui al periodo precedente, sono  abrogati  il  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 ha  disposto  (con  l'art.  15,
comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, a far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore del
provvedimento, di cui all'articolo 10, comma 3, di  approvazione  del
nuovo modello  di  dichiarazione  sostitutiva  unica  concernente  le
informazioni  necessarie  per  la  determinazione   dell'ISEE,   sono
abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e  il  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221". 
                               Art. 2. 
(Criteri  per  la  determinazione  dell'indicatore  della  situazione
                       economica equivalente). 
 
  1. La valutazione della situazione  economica  del  richiedente  e'
determinata con riferimento  alle  informazioni  relative  al  nucleo
familiare di appartenenza, come definito ai sensi dei commi 2 e  3  e
quale  risulta  alla  data  di  presentazione   della   dichiarazione
sostitutiva unica di cui all'articolo 4. 
  2. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto puo'  appartenere
ad un solo nucleo familiare.  Fanno  parte  del  nucleo  familiare  i
soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti  a  carico  ai
fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui
sono a carico. I coniugi che hanno la  stessa  residenza  anagrafica,
anche se risultano a carico ai  fini  I.R.P.E.F.  di  altre  persone,
fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il  figlio  minore  di  18
anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre  persone,
fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. 
  3. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  sono
stabiliti i criteri per l'individuazione del nucleo familiare  per  i
soggetti che ai fini I.R.P.E.F. risultano a carico di  piu'  persone,
per i coniugi  non  legalmente  separati  che  non  hanno  la  stessa
residenza,  per  i  minori  non  conviventi  con  i  genitori  o   in
affidamento presso terzi e per i soggetti non componenti di  famiglie
anagrafiche. 
  4. L'indicatore della situazione economica e' definito dalla  somma
dei redditi, come indicato nella parte prima della  tabella  1.  Tale
indicatore del reddito e' combinato con l'indicatore della situazione
economica patrimoniale nella misura del venti per  cento  dei  valori
patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella 1. 
  5. L'indicatore della situazione economica equivalente e' calcolato
come rapporto tra l'indicatore di cui  al  comma  4  e  il  parametro
desunto dalla scala di  equivalenza  definita  nella  tabella  2,  in
riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare. 
  6.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  non   modificano   la
disciplina  relativa  ai  soggetti  tenuti  alla  prestazione   degli
alimenti ai sensi dell'art. 433  del  codice  civile  e  non  possono
essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli  enti  erogatori
della facolta' di cui  all'articolo  438,  primo  comma,  del  codice
civile  nei  confronti  dei  componenti  il  nucleo   familiare   del
richiedente la prestazione sociale agevolata. 
                                                            (4) ((5)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal D.L. 6 luglio  2012,
n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012,  n.  135,
ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "A far data dai trenta giorni
dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione  del  nuovo
modello   di   dichiarazione   sostitutiva   unica   concernente   le
informazioni necessarie per la  determinazione  dell'ISEE,  attuative
del decreto di cui al periodo precedente, sono  abrogati  il  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 ha  disposto  (con  l'art.  15,
comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, a far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore del
provvedimento, di cui all'articolo 10, comma 3, di  approvazione  del
nuovo modello  di  dichiarazione  sostitutiva  unica  concernente  le
informazioni  necessarie  per  la  determinazione   dell'ISEE,   sono
abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e  il  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221". 
                               Art. 3. 
Integrazione dell'indicatore della situazione economica e  variazione
         del nucleo familiare da parte degli enti erogatori 
 
  1. Gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti
per fruire di  ciascuna  prestazione,  possono  prevedere,  ai  sensi
dell'articolo 59, comma 52, della legge 27  dicembre  1997,  n.  449,
accanto all'indicatore della situazione economica  equivalente,  come
calcolato ai sensi dell'articolo  2  del  presente  decreto,  criteri
ulteriori di selezione dei beneficiari. Fatta salva l'unicita'  della
dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, gli  enti  erogatori
possono altresi' tenere conto,  nella  disciplina  delle  prestazioni
sociali agevolate, di rilevanti variazioni della situazione economica
successive alla presentazione della dichiarazione medesima. 
  2. Per particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi
dell'articolo 59, comma 52, della legge 27  dicembre  1997,  n.  449,
assumere come unita'  di  riferimento  una  composizione  del  nucleo
familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nell'articolo 2,
commi 2 e 3, del presente decreto. Al  nucleo  comunque  definito  si
applica il parametro appropriato della scala di  equivalenza  di  cui
alla tabella 2. 
  2-bis. In deroga alle disposizioni  di  cui  al  comma  2,  per  le
prestazioni   erogate   nell'ambito   del   diritto    allo    studio
universitario,  il  nucleo  familiare  del  richiedente  puo'  essere
integrato, dall'amministrazione pubblica cui  compete  la  disciplina
dell'accesso   alle   prestazioni   sociali   agevolate,   ai   sensi
dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991,  n.  390,  e  successive
modificazioni, con quello di altro soggetto, che e' considerato, alle
condizioni previste dalla disciplina medesima, sostenere  l'onere  di
mantenimento del richiedente. 
  2-ter. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate  assicurate
nell'ambito   di   percorsi   assistenziali   integrati   di   natura
sociosanitaria, erogate a domicilio  o  in  ambiente  residenziale  a
ciclo  diurno  o  continuativo,  rivolte  a  persone   con   handicap
permanente grave, di cui all'articolo  3,  comma  3,  della  legge  5
febbraio 1992, n. 104,  accertato  ai  sensi  dell'articolo  4  della
stessa legge, nonche' a soggetti ultrasessantacinquenni  la  cui  non
autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata  dalle  aziende
unita' sanitarie locali, le  disposizioni  del  presente  decreto  si
applicano  nei  limiti  stabiliti  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la  solidarieta'
sociale e della sanita'. Il  suddetto  decreto  e'  adottato,  previa
intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza
dell'assistito presso  il  nucleo  familiare  di  appartenenza  e  di
evidenziare la situazione economica  del  solo  assistito,  anche  in
relazione alle modalita' di contribuzione al costo della prestazione,
e sulla base delle indicazioni contenute  nell'atto  di  indirizzo  e
coordinamento di cui all'articolo 3-septies,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 
  3. Restano ferme le disposizioni  vigenti  che  attribuiscono  alle
amministrazioni  dello  Stato  e  alle  regioni   la   competenza   a
determinare criteri per l'uniformita' di trattamento da parte di enti
erogatori da esse vigilati o comunque finanziati. 
                                                            (4) ((5)) 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal D.L. 6 luglio  2012,
n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012,  n.  135,
ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "A far data dai trenta giorni
dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione  del  nuovo
modello   di   dichiarazione   sostitutiva   unica   concernente   le
informazioni necessarie per la  determinazione  dell'ISEE,  attuative
del decreto di cui al periodo precedente, sono  abrogati  il  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 ha  disposto  (con  l'art.  15,
comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, a far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore del
provvedimento, di cui all'articolo 10, comma 3, di  approvazione  del
nuovo modello  di  dichiarazione  sostitutiva  unica  concernente  le
informazioni  necessarie  per  la  determinazione   dell'ISEE,   sono
abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e  il  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221". 
                               Art. 4. 
                 (Dichiarazione sostitutiva unica). 
 
  1. Il richiedente la prestazione  presenta  un'unica  dichiarazione
sostitutiva, ai sensi del testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,
di validita' annuale, concernente le informazioni necessarie  per  la
determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente
di cui all'articolo 2, ancorche' l'ente  si  avvalga  della  facolta'
riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2.  E'  lasciata  facolta'  al
cittadino  di  presentare  entro  il  periodo  di   validita'   della
dichiarazione sostitutiva  unica  una  nuova  dichiarazione,  qualora
intenda far  rilevare  i  mutamenti  delle  condizioni  familiari  ed
economiche ai  fini  del  calcolo  dell'indicatore  della  situazione
economica  equivalente  del  proprio  nucleo  familiare.   Gli   enti
erogatori possono stabilire per le prestazioni  da  essi  erogate  la
decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni. 
  2. La dichiarazione di cui al comma 1 e' presentata ai comuni o  ai
centri di assistenza  fiscale  previsti  dal  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica alla
quale e' richiesta la prima prestazione  o  alla  sede  dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per territorio. 
  3.  E'  comunque  consentita  la  presentazione  all'INPS,  in  via
telematica, della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura
del soggetto richiedente la prestazione agevolata. 
  4.  L'INPS  determina  l'indicatore  della   situazione   economica
equivalente  in  relazione  ai  dati  autocertificati  dal   soggetto
richiedente la prestazione agevolata. 
  5. In relazione ai dati autocertificati dal  soggetto  richiedente,
l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici,
individua l'esistenza di omissioni, ovvero difformita'  degli  stessi
rispetto  agli  elementi  conoscitivi   in   possesso   del   Sistema
informativo dell'anagrafe tributaria. 
  6. Gli esiti delle attivita' effettuate ai sensi del comma  5  sono
comunicati   dall'Agenzia   delle   entrate,    mediante    procedura
informatica, all'INPS che provvedera' a inoltrarli  ai  soggetti  che
hanno  ricevuto  le  dichiarazioni  ai  sensi  del  comma  2,  ovvero
direttamente  al  soggetto  che  ha   presentato   la   dichiarazione
sostitutiva unica ai sensi del comma 3. 
  7. Sulla base della comunicazione dell'INPS, di cui al comma  6,  i
comuni, i centri di assistenza fiscale e le amministrazioni pubbliche
ai  quali  e'  presentata  la  dichiarazione  sostitutiva  rilasciano
un'attestazione, riportante l'indicatore della  situazione  economica
equivalente, nonche' il contenuto della dichiarazione e gli  elementi
informativi  necessari  per  il  calcolo.  Analoga  attestazione   e'
rilasciata direttamente  dall'INPS  nei  casi  di  cui  al  comma  3.
L'attestazione riporta anche le eventuali omissioni e difformita'  di
cui  al  comma  5.   La   dichiarazione,   munita   dell'attestazione
rilasciata, puo' essere utilizzata, nel periodo di validita', da ogni
componente  del  nucleo  familiare  per  l'accesso  alle  prestazioni
agevolate di cui al presente decreto. 
  8. In presenza delle omissioni o difformita' di cui al comma 5,  il
soggetto  richiedente  la  prestazione  puo'  presentare  una   nuova
dichiarazione sostitutiva unica, ovvero puo' comunque  richiedere  la
prestazione  mediante  l'attestazione  relativa  alla   dichiarazione
presentata  recante  le   omissioni   o   le   difformita'   rilevate
dall'Agenzia delle entrate. Tale  dichiarazione  e'  valida  ai  fini
dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli  enti
erogatori di richiedere idonea documentazione atta  a  dimostrare  la
completezza e veridicita' dei dati indicati nella dichiarazione.  Gli
enti  erogatori  eseguono,  singolarmente  o  mediante  un   apposito
servizio comune, tutti i controlli ulteriori necessari  e  provvedono
ad  ogni  adempimento  conseguente  alla  non  veridicita'  dei  dati
dichiarati. 
  9. Ai fini dei successivi controlli  relativi  alla  determinazione
del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui  all'articolo
7, sesto comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 605,  l'Agenzia  delle  entrate,  in  presenza  di
specifiche omissioni o difformita' rilevate ai  sensi  del  comma  5,
effettua, sulla base di  criteri  selettivi,  apposite  richieste  di
informazioni  ai  suddetti  operatori,  avvalendosi  delle   relative
procedure automatizzate di colloquio. 
  10. Nell'ambito della programmazione dell'attivita' di accertamento
della Guardia di finanza, una quota delle verifiche e'  riservata  al
controllo sostanziale della posizione reddituale e  patrimoniale  dei
nuclei familiari dei soggetti  beneficiari  di  prestazioni,  secondo
criteri selettivi. 
  11.  I  nominativi  dei  richiedenti  nei  cui  confronti  emergono
divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati
alla Guardia di finanza al fine  di  assicurare  il  coordinamento  e
l'efficacia dei controlli previsti dal comma 10. 
  12. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle
entrate, nel rispetto delle disposizioni del  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalita'  attuative  e  le
specifiche tecniche per  lo  scambio  delle  informazioni  necessarie
all'attuazione delle disposizioni del presente articolo. 
  13. Al fine di consentire la  semplificazione  e  il  miglioramento
degli adempimenti dei soggetti richiedenti le prestazioni  agevolate,
a  seguito  dell'evoluzione  dei  sistemi  informativi  dell'INPS   e
dell'Agenzia  delle  entrate   possono   essere   altresi'   previste
specifiche attivita'  di  sperimentazione  finalizzate  a  sviluppare
l'assetto dei relativi flussi di informazione. 
  14. Ai fini del  rispetto  dei  criteri  di  equita'  sociale,  con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle
valutazioni dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate, si provvede  alla
razionalizzazione e all'armonizzazione dei criteri di  determinazione
dell'indicatore  della  situazione  economica  equivalente   rispetto
all'evoluzione della normativa fiscale. 
                                                            (4) ((5)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal D.L. 6 luglio  2012,
n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012,  n.  135,
ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "A far data dai trenta giorni
dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione  del  nuovo
modello   di   dichiarazione   sostitutiva   unica   concernente   le
informazioni necessarie per la  determinazione  dell'ISEE,  attuative
del decreto di cui al periodo precedente, sono  abrogati  il  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 ha  disposto  (con  l'art.  15,
comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, a far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore del
provvedimento, di cui all'articolo 10, comma 3, di  approvazione  del
nuovo modello  di  dichiarazione  sostitutiva  unica  concernente  le
informazioni  necessarie  per  la  determinazione   dell'ISEE,   sono
abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e  il  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221". 
                             Art. 4-bis. 
(Sistema  informativo  dell'indicatore  della  situazione   economica
                           equivalente.). 
 
  1.   L'INPS   per   l'alimentazione   del    sistema    informativo
dell'indicatore della situazione economica equivalente puo' stipulare
apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3,  comma  3,
lettera d), del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 
  2. L'ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione  sociale
agevolata o altro componente  il  suo  nucleo  familiare  abbia  gia'
presentato la dichiarazione sostitutiva unica, richiede  all'Istituto
nazionale della  previdenza  sociale  l'indicatore  della  situazione
economica  equivalente.  L'ente   erogatore   richiede   all'Istituto
nazionale della previdenza sociale anche le  informazioni  analitiche
contenute nella dichiarazione sostitutiva unica quando  procede  alle
integrazioni e alle variazioni di cui all'articolo 3, ovvero effettua
i controlli di cui all'articolo 4, comma 8, o  quando  costituisce  e
gestisce, nel rispetto delle vigenti disposizioni  sulla  tutela  dei
dati personali, una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni
da esso erogate. 
  3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rende  disponibili
le informazioni analitiche o l'indicatore della situazione  economica
equivalente relativi al  nucleo  familiare,  agli  enti  utilizzatori
della dichiarazione sostitutiva unica presso i quali  il  richiedente
ha presentato specifica domanda. 
                                                            (4) ((5)) 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal D.L. 6 luglio  2012,
n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012,  n.  135,
ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "A far data dai trenta giorni
dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione  del  nuovo
modello   di   dichiarazione   sostitutiva   unica   concernente   le
informazioni necessarie per la  determinazione  dell'ISEE,  attuative
del decreto di cui al periodo precedente, sono  abrogati  il  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 ha  disposto  (con  l'art.  15,
comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, a far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore del
provvedimento, di cui all'articolo 10, comma 3, di  approvazione  del
nuovo modello  di  dichiarazione  sostitutiva  unica  concernente  le
informazioni  necessarie  per  la  determinazione   dell'ISEE,   sono
abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e  il  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221". 
                               Art. 5. 
             Coordinamento istituzionale e monitoraggio 
 
  1. La commissione tecnica per la spesa pubblica elabora annualmente
un rapporto  sullo  stato  d'attuazione  e  sugli  effetti  derivanti
dall'applicazione  dei  criteri  di  valutazione   della   situazione
economica disciplinati dal presente decreto. A tale  fine  l'INPS  le
amministrazioni e gli enti  erogatori  e  quelli  responsabili  delle
attivita'  di   controllo   delle   dichiarazioni   sostitutive   dei
richiedenti comunicano alla commissione  le  informazioni  necessarie
dirette ad accertare le  modalita'  applicative,  l'estensione  e  le
caratteristiche  dei  beneficiari  delle  prestazioni  e  ogni  altra
informazione richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e  della
programmazione economica trasmette il rapporto al Parlamento. 
  1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  e'
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato
consultivo per  la  valutazione  dell'applicazione  della  disciplina
relativa agli indicatori della situazione economica equivalente.  Del
comitato  fanno  parte  rappresentanti  dei  Ministeri   interessati,
dell'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale,   degli   enti
erogatori, delle regioni e della commissione  tecnica  per  la  spesa
pubblica. 
                                                            (4) ((5)) 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal D.L. 6 luglio  2012,
n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012,  n.  135,
ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "A far data dai trenta giorni
dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione  del  nuovo
modello   di   dichiarazione   sostitutiva   unica   concernente   le
informazioni necessarie per la  determinazione  dell'ISEE,  attuative
del decreto di cui al periodo precedente, sono  abrogati  il  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 ha  disposto  (con  l'art.  15,
comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, a far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore del
provvedimento, di cui all'articolo 10, comma 3, di  approvazione  del
nuovo modello  di  dichiarazione  sostitutiva  unica  concernente  le
informazioni  necessarie  per  la  determinazione   dell'ISEE,   sono
abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e  il  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221". 
                               Art. 6. 
                       (Trattamento dei dati). 
 
 
  1. Il trattamento dei dati di cui al presente decreto e' svolto nel
rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati  personali
e in particolare delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996,  n.
675, e successive modificazioni, nonche' del decreto  legislativo  11
maggio 1999, n. 135. Si applicano le disposizioni sulle misure minime
di sicurezza, emanate ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n.
675 del 1996. 
  2.  I  dati  della  dichiarazione  sostitutiva  unica  su  cui   e'
effettuato il trattamento da parte di soggetti di cui all'articolo 4,
comma 2, del presente decreto sono specificati dal decreto di cui  al
medesimo articolo 4, comma 12. Gli enti erogatori  possono  trattare,
nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, ulteriori tipi  di
dati  quando  stabiliscono  i  criteri  ulteriori  di  selezione  dei
beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1. 
  3. Ai fini dei controlli formali di cui all'articolo 4, commi  8  e
9, del presente decreto, gli enti erogatori, l'Agenzia delle  entrate
e l'Istituto nazionale della previdenza  sociale  possono  effettuare
l'interconnessione  e  il  collegamento   con   gli   archivi   delle
amministrazioni collegate, nel rispetto della disciplina  di  cui  al
comma 1 del presente articolo. 
  4.  I  singoli  centri  di  assistenza  fiscale   che,   ai   sensi
dell'articolo 4, ricevono la dichiarazione sostitutiva unica  possono
effettuare il trattamento dei dati, ai sensi del comma 1 del presente
articolo, al fine di  assistere  il  dichiarante  nella  compilazione
della  dichiarazione  unica,  di  effettuare   l'attestazione   della
dichiarazione medesima, nonche' di  comunicare  i  dati  all'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale.   I   dati   acquisiti   dalle
dichiarazioni sostitutive sono  conservati,  in  formato  cartaceo  o
elettronico, dai centri medesimi al fine di consentire  le  verifiche
del caso da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale  e
degli  enti  erogatori.  Ai  centri  di  assistenza  fiscale  non  e'
consentita la diffusione dei dati, ne' altre operazioni che non siano
strettamente pertinenti con le  suddette  finalita'.  Dopo  due  anni
dalla trasmissione dei dati all'Istituto nazionale  della  previdenza
sociale, i centri di assistenza fiscale  procedono  alla  distruzione
dei dati medesimi. Le disposizioni del presente comma  si  applicano,
altresi',  ai  comuni  che  ricevono  dichiarazioni  sostitutive  per
prestazioni da essi non erogate. 
  5.  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e  gli  enti
erogatori effettuano elaborazioni a fini statistici, di ricerca e  di
studio  in  forma  anonima;  l'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale provvede  alle  elaborazioni  secondo  le  indicazioni  degli
organismi di cui  all'articolo  5.  Ai  fini  dello  svolgimento  dei
controlli di cui all'articolo 4, i dati sono conservati dall'Istituto
nazionale della previdenza  sociale,  dall'Agenzia  delle  entrate  e
dagli enti erogatori per il periodo da essi stabilito. 
                                                            (4) ((5)) 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
   Dato a Roma, addi' 31 marzo 1998 
 
                              SCALFARO 
 
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei 
                                                             Ministri 
 
                                        Visco, Ministro delle finanze 
 
                                    Treu, Ministro del lavoro e della 
                                                   previdenza sociale 
 
                                     Ciampi, Ministro del tesoro, del 
                                      bilancio e della programmazione 
                                                            economica 
 
                                  Turco, Ministro per la solidarieta' 
                                                              sociale 
 
                                    Napolitano, Ministro dell'interno 
 
                                        Bindi, Ministro della sanita' 
 
  Visto, il Guardasigilli: Flick 
 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal D.L. 6 luglio  2012,
n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012,  n.  135,
ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "A far data dai trenta giorni
dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione  del  nuovo
modello   di   dichiarazione   sostitutiva   unica   concernente   le
informazioni necessarie per la  determinazione  dell'ISEE,  attuative
del decreto di cui al periodo precedente, sono  abrogati  il  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 ha  disposto  (con  l'art.  15,
comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, a far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore del
provvedimento, di cui all'articolo 10, comma 3, di  approvazione  del
nuovo modello  di  dichiarazione  sostitutiva  unica  concernente  le
informazioni  necessarie  per  la  determinazione   dell'ISEE,   sono
abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e  il  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221". 
                                                            Tabella 1 
                  CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE 
                     DELLA SITUAZIONE REDDITUALE 
Parte I. 
  La  situazione  economica  dei  soggetti  appartenenti  al   nucleo
definito dall'art. 2, si ottiene sommando: 
  a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale  risulta  dall'ultima
dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo  di  presentazione
della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato  sostitutivo
rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;  per  quanto
riguarda la valutazione dei redditi agrari dovra' essere  predisposta
un'apposita circolare ministeriale; 
  b) il reddito delle attivita' finanziarie,  determinato  applicando
il  rendimento  medio  annuo  dei  titoli  decennali  del  Tesoro  al
patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati. 
  Dalla predetta  somma,  qualora  il  nucleo  familiare  risieda  in
abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a
concorrenza, per un ammontare massimo di L. 10.000.000. In  tal  caso
il richiedente e' tenuto a dichiarare gli estremi  del  contratto  di
locazione registrato. 
  Parte II - Definizione del patrimonio. 
  a) Patrimonio immobiliare: 
  fabbricati e terreni edificabili ed agricoli  intestati  a  persone
fisiche diverse da imprese: il  valore  dell'imponibile  definito  ai
fini  ICI  al  31  dicembre  dell'anno   precedente   a   quello   di
presentazione  della  domanda,  indipendentemente  dal   periodo   di
possesso nel periodo d'imposta considerato. 
   Dal valore cosi' determinato  si  detrae  l'ammontare  del  debito
residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per
l'acquisto dell'immobile, fino a  concorrenza  del  suo  valore  come
sopra definito. Per i nuclei familiari  residenti  in  abitazione  di
proprieta', in alternativa alla detrazione per il debito residuo,  e'
detratto, se piu' favorevole e fino a concorrenza,  il  valore  della
casa  di  abitazione,  come  sopra  definito,  nel   limite   di   L.
100.000.000.  La  detrazione  spettante   in   caso   di   proprieta'
dell'abitazione di residenza e' alternativa a quella per il canone di
locazione di cui alla parte I della presente tabella. 
  b) Patrimonio mobiliare: 
  l'individuazione del patrimonio mobiliare e'  effettuata  indicando
in un unico ammontare complessivo l'entita' piu'  vicina  tra  quelle
riportate negli appositi moduli predisposti  dall'amministrazione.  A
tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare e' ottenuta
sommando i valori mobiliari in senso stretto,  le  partecipazioni  in
societa' non quotate e gli altri  cespiti  patrimoniali  individuali,
secondo le modalita' che saranno definite  con  successiva  circolare
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro  del  tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. 
  Dal valore del patrimonio mobiliare,  determinato  come  sopra,  si
detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L. 30.000.000. Tale
franchigia non si applica ai fini della  determinazione  del  reddito
complessivo di cui alla parte I della presente tabella. 
  Al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi  da  lavoro
dipendente e assimilati,  di  lavoro  autonomo  ed  impresa,  redditi
diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l),  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  assoggettati  ad  imposta
sostitutiva o definitiva, fatta salva diversa volonta'  espressa  dal
legislatore sulle norme che regolano tali componenti reddituali. 
                                                            (4) ((5)) 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal D.L. 6 luglio  2012,
n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012,  n.  135,
ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "A far data dai trenta giorni
dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione  del  nuovo
modello   di   dichiarazione   sostitutiva   unica   concernente   le
informazioni necessarie per la  determinazione  dell'ISEE,  attuative
del decreto di cui al periodo precedente, sono  abrogati  il  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 ha  disposto  (con  l'art.  15,
comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, a far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore del
provvedimento, di cui all'articolo 10, comma 3, di  approvazione  del
nuovo modello  di  dichiarazione  sostitutiva  unica  concernente  le
informazioni  necessarie  per  la  determinazione   dell'ISEE,   sono
abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e  il  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221". 
                                                            Tabella 2 
                       LA SCALA DI EQUIVALENZA 
    

 Numero dei componenti          Parametro
          --                         --
           1                        1,00
           2                        1,57
           3                        2,04
           4                        2,46
           5                        2,85

    
  Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente. 
  Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori
e di un solo genitore. 
  Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con  handicap  psicofisico
permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5  febbraio  1992,
n. 104, o di invalidita' superiore al 66%. 
  Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in  cui
entrambi i genitori svolgono attivita' di lavoro e di impresa. 
                                                            (4) ((5)) 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal D.L. 6 luglio  2012,
n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012,  n.  135,
ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "A far data dai trenta giorni
dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione  del  nuovo
modello   di   dichiarazione   sostitutiva   unica   concernente   le
informazioni necessarie per la  determinazione  dell'ISEE,  attuative
del decreto di cui al periodo precedente, sono  abrogati  il  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 ha  disposto  (con  l'art.  15,
comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, a far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore del
provvedimento, di cui all'articolo 10, comma 3, di  approvazione  del
nuovo modello  di  dichiarazione  sostitutiva  unica  concernente  le
informazioni  necessarie  per  la  determinazione   dell'ISEE,   sono
abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e  il  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221". 

 

Martedì, 31 Marzo 1998