Sabato, 18 Maggio 2024| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
username   password [?]
 
 

Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 (GU n.3 del 5-1-2016)

Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

Vigente al: 20-1-2016  

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva  2012/29/UE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, e in particolare l'articolo 1 nonche' l'allegato B;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2015;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata  nella riunione dell'11 dicembre 2015;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio  dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;
 
Emana
il seguente decreto legislativo:
 
Art. 1
 
Modifiche al codice di procedura penale

 
  1. Al codice di procedura penale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 90:
      1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
        «2-bis. Quando vi  e' incertezza sulla minore eta' della persona offesa dal reato,  il  giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore  eta' e' presunta, ma soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni processuali.»;
      2) al comma 3, dopo le parole: «prossimi congiunti di essa», sono aggiunte le seguenti: «o da  persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente»;
    b) dopo l'articolo 90 sono inseriti i seguenti:
      «Art. 90-bis. (Informazioni alla persona  offesa). -  1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto  con  l'autorita' procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:
        a) alle modalita' di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;
        b) alla facolta' di ricevere comunicazione  dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1 e 2;
        c) alla  facolta' di essere avvisata  della richiesta di archiviazione;
        d) alla facolta' di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;
        e)    alle modalita' di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;
        f) alle eventuali misure di protezione che  possono essere disposte in suo favore;
        g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui e' stato commesso il reato;
        h) alle modalita' di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;
        i) alle autorita' cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;  
        l) alle  modalita' di rimborso delle spese  sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;
        m) alla possibilita' di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;
        n) alla possibilita' che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione;
        o) alle facolta' ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta  di  sospensione  del  procedimento con messa alla prova o in quelli in cui e' applicabile la causa di esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto;
        p) alle strutture sanitarie  presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio.
      Art.    90-ter.(Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione). - 1. Fermo quanto  previsto dall'articolo 299,  nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla  persona sono immediatamente  comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, ed e' altresi' data tempestiva notizia, con le stesse modalita', dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonche' della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato.
      Art. 90-quater. (Condizione di particolare vulnerabilita').  -
1. Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilita' della persona offesa e' desunta, oltre che dall'eta' e dallo stato di infermita' o di  deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalita' e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se e' riconducibile ad ambiti di criminalita' organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalita' di discriminazione, e se la persona offesa e' affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato.»;
    c) al comma 4 dell'articolo 134 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La  riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilita' e' in ogni caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilita'.»;
    d) dopo l'articolo 143 e' inserito il seguente:
      «Art. 143-bis. (Altri  casi di nomina dell'interprete).-  
      1. L'autorita' procedente nomina un interprete quando  occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione  puo' anche essere fatta per iscritto e in tale caso e' inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete.
      2. Oltre che nei casi di cui al comma 1 e di cui all'articolo 119, l'autorita' procedente nomina, anche d'ufficio,  un  interprete quando occorre procedere all'audizione della persona offesa che  non conosce la lingua italiana nonche' nei casi in cui la stessa  intenda partecipare all'udienza e abbia fatto richiesta di essere  assistita dall'interprete.
      3. L'assistenza dell'interprete  puo' essere assicurata, ove possibile, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, sempreche' la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria per consentire alla persona offesa di  esercitare  correttamente  i suoi diritti o di comprendere compiutamente lo svolgimento del procedimento.
      4. La persona offesa che non conosce la lingua  italiana  ha diritto alla traduzione gratuita di atti, o parti degli stessi, che contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti. La traduzione puo' essere disposta sia in forma orale che per riassunto se l'autorita' procedente ritiene che non ne derivi pregiudizio ai diritti della persona offesa.»;
    e) al comma 1-bis dell'articolo 190-bis dopo le parole: «degli anni sedici» sono inserite le seguenti:  «e, in ogni caso,  quando l'esame  testimoniale richiesto riguarda  una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilita'»;
    f) al comma 1-ter dell'articolo 351 e' aggiunto il seguente periodo: «Allo stesso modo procede quando  deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilita'. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della  richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata piu' volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessita' per le indagini.»;
    g) al comma 1-bis dell'articolo 362 e' aggiunto il seguente periodo: «Allo stesso modo provvede  quando  deve  assumere  sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in  condizione di particolare vulnerabilita'. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della  richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata piu' volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessita' per le indagini.»;
    h) al comma 1-bis dell'articolo 392 e' aggiunto il seguente periodo: «In ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di  particolare vulnerabilita', il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della sua testimonianza.»;
    i) all'articolo 398, dopo il comma 5-ter e' aggiunto il seguente:
«5-quater. Fermo quanto previsto dal comma  5-ter, quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilita' si applicano le diposizioni di cui all'articolo 498, comma 4-quater.»;
    l)  all'articolo  498, il comma  4-quater e' sostituito dal seguente: «4-quater.Fermo quanto previsto dai precedenti commi, quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilita', il giudice, se la persona offesa o il suo difensore ne fa richiesta, dispone l'adozione di modalita' protette.».

Art. 2

Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

 
  1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo l'articolo 107-bis e' inserito il seguente:
      «Art. 107-ter. (Assistenza dell'interprete per la proposizione o presentazione di denuncia o querela).- 1. La persona offesa che non conosce la lingua italiana, se presenta denuncia o propone querela innanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, ha diritto di utilizzare una lingua a  ei conosciuta. Negli stessi casi ha diritto di ottenere, previa richiesta, la traduzione in una lingua a lei conosciuta dell'attestazione di ricezione della denuncia o della querela.»;
    b) dopo l'articolo 108-bis e' inserito il seguente:
      «Art. 108-ter. (Denunce e querele per reati commessi in altro Stato dell'Unione europea). - 1. Quando la persona offesa denunciante o querelante sia residente o abbia il domicilio nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica trasmette al procuratore generale presso la Corte di appello le denunce o le querele per reati commessi in altri Stati dell'Unione europea, affinche' ne curi l'invio all'autorita' giudiziaria competente.».

Art. 3
 
Disposizioni finanziarie
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati in euro 1.280.000,00 annui, a decorrere dall'anno  2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge  31  dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia  provvede  al  monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto  e riferisce in  merito  al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si  verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante  dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del programma «Giustizia civile e  penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
  3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
    Dato a Roma, addi' 15 dicembre 2015
 
                             MATTARELLA
 
                                Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri                           
 
                                Orlando, Ministro della giustizia     
 
                                Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale                     
 
                                Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze                      
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio (G.U. dell'Unione europea n. L 315/57 del 14.11.2012)



Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.

 

Martedì, 15 Dicembre 2015