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Risoluzione del Parlamento europeo dell' 11 marzo 2015

Lotta contro l'abuso sessuale di minori online

                                                                                                                                    Il Parlamento europeo,

–  visti la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989, e i relativi protocolli,

–  visto l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea,

–  visti gli articoli 7, 8, 47, 48 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, del 23 novembre 2001,

–  vista la convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, del 25 ottobre 2007,

–  vista la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio(1) ,

–  vista la relazione di Europol del 2014 sulla valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata in Internet (iOACTA),

–  vista l'osservazione generale n. 14 (2013) del comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia relativa al diritto del minore a che il suo interesse superiore sia considerato preminente,

–  vista l'agenda dell'UE per i diritti dell'infanzia, adottata nel febbraio 2011,

–  vista la sua risoluzione del 27 novembre 2014 sul 25° anniversario della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo(2) ,

–  vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Riservare ai minori un posto speciale nella politica esterna dell'UE" (COM(2008)0055),

–  visti gli orientamenti dell'UE in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino,

–  vista la strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016), in particolare le disposizioni relative al finanziamento dell'elaborazione di orientamenti riguardanti i sistemi di tutela dei minori e lo scambio di migliori prassi,

–  vista la discussione tenutasi durante la seduta plenaria del 12 febbraio 2015 in merito alla lotta contro l'abuso sessuale di minori online,

–  visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.  considerando che l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, comprese le immagini di abusi sui minori, costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali, in particolare del diritto dei minori alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere, come sancito nella convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

B.  considerando che l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente nell'applicare qualsiasi misura per combattere tali reati, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo;

C.  considerando che gravi reati quali lo sfruttamento sessuale dei minori e le immagini di abusi su minori necessitano di un approccio globale, che abbracci l'indagine sui reati, il perseguimento dei rei, la protezione delle vittime minorenni e la prevenzione del fenomeno;

D.  considerando che Internet può esporre i minori a rischi specifici, attraverso la possibilità dei minori stessi di ottenere l'accesso a materiale riguardante lo sfruttamento sessuale di minori o di essere l'oggetto di tale materiale, oppure di essere vittime di predatori informatici, oggetto dello scambio di materiale su violenze, intimidazioni, bullismo o adescamento; che tale esposizione dei minori ai suddetti rischi è aggravata dalla diffusione dell'utilizzo e dell'accesso alle tecnologie mobili e a Internet;

E.  considerando che la lotta contro l'abuso di minori online dovrebbe essere integrata in una più ampia strategia che affronti il fenomeno generale dell'abuso e dello sfruttamento sessuale di minori, che riguarda ancora principalmente i reati offline commessi tramite reti e individui che agiscono deliberatamente al di fuori di Internet;

F.  considerando che nell'ambiente online lo sfruttamento sessuale può assumere varie forme, compresi i casi in cui i giovani sono persuasi o costretti a inviare o pubblicare immagini sessualmente esplicite di sé, a prendere parte ad attività sessuali con una webcam o uno smartphone o a intrattenere conversazioni a sfondo sessuale mediante messaggi di testo o online, il che consente ai molestatori e ai predatori informatici di minacciarli di inviare le immagini, i video o le copie delle conversazioni ai loro amici e alla loro famiglia se non prendono parte a ulteriori attività sessuali; che le immagini e/o i video possono continuare a essere condivisi a lungo dopo l'interruzione dell'abuso sessuale e rimanere liberamente disponibili per la visualizzazione online da parte di chiunque, mantenendo così il rischio costante che le vittime ricadano nella situazione di vittime e siano stigmatizzate;

G.  considerando che le misure adottate dagli Stati membri per la prevenzione dei contenuti illeciti online non sono sempre risultate sufficientemente efficaci;

H.  considerando che gli strumenti investigativi messi a disposizione dei responsabili delle indagini e delle azioni penali contro gli abusi sessuali di minori online dovrebbero tenere conto, tra l'altro, del principio di proporzionalità nonché della natura e della gravità del reato oggetto di indagine, in linea con il diritto dell'UE e degli Stati membri;

I.  considerando che per la tutela dei minori nel mondo digitale si deve agire anche ricorrendo a provvedimenti che impegnino il settore ad assumersi la sua parte di responsabilità, anche mediante l'istruzione e la formazione dei ragazzi, dei genitori e degli insegnanti allo scopo di impedire l'accesso dei minori ai contenuti illegali;

J.  considerando che, per il loro carattere internazionale, lo sfruttamento dei minori e lo sfruttamento sessuale dei minori online, che riguardano centinaia di paesi, le loro giurisdizioni e i relativi organi di contrasto, costituiscono un problema internazionale che richiede una soluzione di portata internazionale; che è opportuno sollevare preoccupazioni in merito ai trafficanti di esseri umani che utilizzano minori privi di identità giuridica, "invisibili" per le autorità, per finalità di abuso sessuale online;

K.  considerando che, a causa della natura dei reati e dell'età delle vittime, molti ambiti dello sfruttamento e dell'abuso sessuale di minori soffrono di una mancanza cronica di segnalazione alle autorità di contrasto, in misura maggiore rispetto ad altre forme di crimini; che, pertanto, i dati disponibili sul numero dei crimini commessi non rispecchiano in maniera accurata la portata del problema; che, secondo le informazioni fornite dalle ONG relativamente alle pagine Internet contenenti materiale relativo ad abusi su minori, oltre l'80% delle vittime ha un'età inferiore ai 10 anni; che i dati dell'associazione internazionale delle linee dirette per le denunce su Internet (Inhope) mostrano un incremento del numero delle vittime infantili di abusi sessuali e degli abusi di natura estrema e sadica;

L.  considerando che molti fra gli autori di tali reati utilizzano reti darknet, dove hanno creato comunità anonime ricorrendo a forum nascosti, servizi web, piattaforme di social networking e provider di archiviazione dati dedicati a materiale contenente abusi su minori, in modo da consentire e agevolare uno sfruttamento sessuale dei minori pressoché impossibile da tracciare;

M.  considerando che molti criminali utilizzano misure di difesa quali sistemi di cifratura e altri strumenti per proteggere le proprie attività, creando seri ostacoli alle indagini delle autorità di contrasto;

N.  considerando che secondo le ONG, nel 2012, 513 marchi commerciali di distribuzione di materiale contenente abusi su minori erano riconducibili soltanto a otto distributori di primo livello e che nello stesso anno i primi 10 marchi più prolifici erano tutti associati a un unico distributore di primo livello;

O.  considerando che la direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile avrebbe dovuto essere recepita dagli Stati membri il 18 dicembre 2013 e che finora meno della metà degli Stati membri ha provveduto ad attuarla pienamente;

1.  sottolinea con forza che la tutela dei minori e la garanzia di un ambiente sicuro per il loro sviluppo rappresentano uno degli obiettivi essenziali dell'Unione europea e dei suoi Stati membri;

2.  sottolinea con la massima fermezza che è necessario salvaguardare i diritti e la tutela dei minori online e adottare misure intese a garantire che qualsiasi contenuto illecito sia tempestivamente rimosso e segnalato alle autorità di contrasto, e che si disponga di adeguati strumenti giuridici atti a condurre indagini sugli autori dei reati e perseguirli;

3.  ritiene che i dati personali dei minori online debbano essere adeguatamente protetti e che i minori debbano essere informati in modo facile e a misura di bambino sui rischi e sulle conseguenze dell'utilizzo dei loro dati personali online; mette in risalto gli importanti cambiamenti che saranno apportati dalla riforma in materia di protezione dei dati per tutelare ulteriormente i diritti dei minori online;

4.  evidenzia la necessità di un approccio europeo coordinato e globale che garantisca la coerenza nella definizione delle politiche e nelle azioni successive e che tenga conto della lotta alla criminalità, dei diritti fondamentali, della tutela della vita privata e della protezione dei dati, della sicurezza informatica, della protezione dei consumatori e del commercio elettronico;

5.  ritiene necessario adottare ulteriori misure per combattere l'adescamento dei minori in rete, e che la Commissione, assieme ai governi nazionali, alla società civile, alle imprese operanti nel settore dei social media, ai genitori, agli insegnanti, agli assistenti sociali, ai responsabili della tutela dei minori, ai pediatri e alle organizzazioni a favore dei giovani e dei minori, svolgano un ruolo attivo nel sensibilizzare sulla questione attraverso orientamenti definiti, lo scambio di migliori prassi, la creazione di piattaforme sociali per la cooperazione e lo scambio di informazioni in materia, onde identificare potenziali rischi e minacce per i minori;

6.  invita la Commissione e gli Stati membri ad avviare una campagna di sensibilizzazione che coinvolga tutti i pertinenti attori e miri a responsabilizzare i minori e a sostenere i genitori e gli educatori nella comprensione e nella gestione dei rischi online nonché nella tutela della sicurezza dei minori online, a sostenere gli Stati membri nell'istituzione di programmi di prevenzione degli abusi sessuali online, a promuovere campagne di sensibilizzazione per un comportamento responsabile sui social media e a incoraggiare i principali motori di ricerca e le reti di social media ad adottare un approccio proattivo in termini di tutela della sicurezza dei minori online;

7.  invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure adeguate per migliorare e potenziare la segnalazione di abusi da parte dei minori, come pure la risposta fornita a seguito di tali segnalazioni, nonché a prendere in considerazione la creazione di meccanismi sistematici di segnalazione diretta; sostiene lo sviluppo di linee dirette per i minori, attraverso le quali essi possono denunciare gli abusi in modo anonimo;

8.  sottolinea l'importanza di migliorare la cooperazione internazionale e le indagini transnazionali in questo ambito attraverso accordi di cooperazione, nonché di rafforzare la collaborazione tra le autorità di contrasto, anche mediante Europol e il Centro europeo per la criminalità informatica (EC3), allo scopo di sottoporre a indagini, smantellare e perseguire con maggiore efficacia le reti di autori di reati sessuali contro i minori, dando nel contempo priorità ai diritti e alla sicurezza dei minori coinvolti;

9.  accoglie con favore, in tale contesto, l'iniziativa congiunta dell'UE e di 55 paesi del mondo, riuniti nell'Alleanza mondiale contro l'abuso sessuale di minori online, volta a salvare un maggior numero di vittime, a garantire una più efficace azione penale, ad aumentare la sensibilizzazione e a conseguire una generale riduzione della quantità di materiale contenente abusi sessuali sui minori reperibile online; invita la Commissione a riferire con maggiore regolarità in merito ai progressi compiuti grazie a tale Alleanza; chiede agli Stati membri di dare attuazione a queste raccomandazioni a livello nazionale;

10.  invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere e a rafforzare le risorse dedicate all'identificazione delle vittime e ai servizi incentrati sulle vittime, e chiede la creazione urgente di piattaforme correlate e il consolidamento di quelle esistenti nel quadro di Europol;

11.  invita gli Stati membri ad attuare la direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato;

12.  considera essenziale l'utilizzo della corretta terminologia per i reati contro i minori, compresa la descrizione delle immagini di abusi sessuali su minori, nonché l'utilizzo del termine appropriato "materiale contenente abusi sessuali su minori" in luogo di "pornografia minorile";

13.  incoraggia gli Stati membri a dotare di risorse adeguate i punti nazionali di contatto, al fine di consentire loro di denunciare i contenuti e i comportamenti illeciti e nocivi online, come stabilito dalla direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;

14.  rammenta che gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie per garantire alle persone che temono di poter commettere qualsiasi reato connesso all'abuso sessuale e allo sfruttamento sessuale di avere accesso, se del caso, a efficaci programmi o misure di intervento destinati a valutare e prevenire il rischio che tali reati siano commessi;

15.  chiede che le autorità di contrasto degli Stati membri ed Europol abbiano a disposizione i finanziamenti, le risorse umane, i poteri di indagine e le capacità tecniche necessari a occuparsi, in modo serio ed efficace, di perseguire i responsabili di reati, condurre indagini sul loro conto e processarli, anche attraverso un'adeguata formazione per lo sviluppo di capacità nell'ambito del settore giudiziario e delle forze di polizia, nonché a mettere a punto nuove capacità ad alta tecnologia in grado di far fronte alle sfide poste dalla necessità di analizzare un'enorme mole di immagini di abusi sui minori, compreso il materiale nascosto sul "dark web", per rintracciare e perseguire i responsabili dei reati, e ciò al fine di tutelare la sicurezza e i diritti dei minori;

16.  rileva con preoccupazione lo sviluppo e le tendenze diffuse di sfruttamento sessuale commerciale dei minori online, inclusi i nuovi mezzi di diffusione e compravendita di materiali contenenti abusi su minori, specialmente attraverso il web invisibile e le darknet, e in particolare il fenomeno della visione a pagamento degli abusi in diretta streaming; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a impegnarsi ulteriormente con i rappresentanti dei sistemi di pagamento alternativi affinché siano individuate le opportunità per cooperare al meglio con le autorità di contrasto, compresa una formazione comune per individuare in modo più efficace i processi di pagamento legati alla distribuzione commerciale di materiale contenente abusi su minori;

17.  chiede che sia adottato un approccio di collaborazione efficace e che avvenga uno scambio di informazioni valido fra gli organi di contrasto, le autorità giudiziarie, il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), i fornitori di servizi Internet (ISP), i fornitori di Internet hosting (IHP), le imprese operanti nel settore dei social media, il settore bancario e le ONG, comprese le organizzazioni a favore dei giovani e dei minori, al fine di garantire che i diritti e la tutela dei minori online siano salvaguardati e che i contenuti illeciti siano prontamente rimossi e segnalati alle autorità di contrasto, le quali dovrebbero riferire regolarmente in merito alle loro indagini e ai loro procedimenti giudiziari sulla base di queste importanti informazioni, ove del caso; accoglie con favore, al riguardo, la coalizione CEO creata per rendere Internet un luogo migliore per i bambini, nonché il lavoro svolto dalla coalizione delle istituzioni finanziarie europee contro lo sfruttamento sessuale commerciale dei minori online (EFC);

18.  sottolinea che è opportuno eliminare immediatamente i contenuti illeciti online sulla base di una regolare procedura legale; pone l'accento sul ruolo delle TIC, degli ISP e degli IHP nel garantire la celere ed efficiente eliminazione dei contenuti illeciti online, su richiesta della competente autorità di contrasto;

19.  esorta vivamente gli Stati membri che non lo abbiano ancora fatto a recepire la direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia infantile; invita pertanto la Commissione a controllare attentamente la piena ed efficace attuazione della direttiva e a riferire senza indugio al Parlamento e alla sua commissione competente in merito ai risultati di tali controlli;

20.  incarica la sua commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni di monitorare ulteriormente l'attuazione della direttiva 2011/93/UE, nonché di effettuare un'analisi approfondita del quadro politico esistente in materia di lotta contro gli abusi sessuali sui minori, redigendo una relazione sull'attuazione della direttiva 2011/93/UE, e di riferire in Aula;

21.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio nonché ai parlamenti degli Stati membri.

(1)    GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1.
(2)    Testi approvati, P8_TA(2014)0070.





 

Mercoledì, 11 Marzo 2015